Art. 24. (Assegno del Presidente della Giunta regionale)
Al Presidente della Giunta regionale e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.
Al Presidente della Giunta regionale e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.