Articolo 24 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 23Articolo 25
Versione
18 marzo 1953
Art. 24. (Assegno del Presidente della Giunta regionale)

Al Presidente della Giunta regionale e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953