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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 16/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 517/2023 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 517/2023 r.g. tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
Per 'avv. BORSCIA, oggi sostituito dall'avv. Paolo Santoni Parte_1 Per l'avv. BLASI NICOLA, oggi sostituito dall'avv. Wanda Brandimarte Controparte_1
L'avv. Santoni si riporta ai precedenti scritti difensivi, preliminarmente insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi ivi inclusa la c.t.u. e in subordine conclude come da atto introduttivo. L'avv. Brandimarte si riporta alle note conclusive autorizzate in atti e si oppone alle avversarie richieste come da comparsa di costituzione e risposta.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 10 Riaperto il verbale alle ore 15.30, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 517/2017 RG
TRA
(C.F. ), residente in [...]fraz, S. Brizio n.18, rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Francesco Borscia, giusta delega a margine all'atto di citazione, unitamente al quale elegge domicilio presso il di lui studio in Foligno via Monte Acuto 49;
ATTRICE
E
(C.F. partita iva ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t. il Sindaco Dott. rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al presente CP_2
atto, giusta delibera della Giunta Comunale n. 87 del 6 aprile 2023, dall'Avv. Nicola Blasi, con domicilio digitale, ai sensi degli artt. 16 e 16 sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modifiche, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli Email_1
indirizzi elettronici;
pagina 2 di 10 CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per ottenere nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in occasione del sinistro avvenuto il 14/09/2019.
In particolare, l'attrice ha esposto nell'atto introduttivo che:
- in data 14/09/2019 si trovava a partecipare alla processione in occasione della festa del patrono in località
San Brizio quando, giunta all'altezza del civico n. 95, cadeva a terra a causa della presenza di una buca presente sul manto stradale, procurandosi lesioni;
- la buca presente sul manto stradale costituiva un'insidia in quanto non prevedibile, non visibile e non segnalata;
- la responsabilità del sinistro era da addebitarsi ex art. 2051 c.c. al in qualità di Controparte_1
proprietario della strada ove si è verificato il sinistro e dunque soggetto tenuto alla gestione e custodia della stessa;
- a causa del sinistro riportava lesioni permanenti per un grado di invalidità pari al 30%, oltre a 60 giorni di
I.T.T., 30 giorni di I.T.P. al 75% e 30 giorni di I.T.P. al 50%.
Ha concluso, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e, nello specifico, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza al sinistro del 14/09/2019 quantificati in euro 130.576,00.
Si è costituito in giudizio il , contestando la ricostruzione dei fatti così come narrati Controparte_1
dall'attrice, evidenziando come alcuna insidia potesse ravvisarsi nel caso di specie, nonché contestando la sussistenza del nesso di causalità e il quantum dei presunti danni;
ha concluso chiedendo il rigetto della pagina 3 di 10 domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto o, in subordine, l'accertamento della esclusiva o prevalente colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed escussi i testi ammessi, questo giudice ha fissato, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c., l'udienza del
16/01/2025, indicando il termine per il deposito di note conclusive fino al 31/12/2024. All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui sopra.
*****
Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito della pretesa azionata, deve rilevarsi come la stessa si ritenga infondata per le ragioni che seguono.
1. Occorre premettere che la fattispecie prospettata dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c..
Si evidenzia, in proposito, che l'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso. Nel concetto di “cosa” in custodia si fa rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni.
Sempre, in linea generale, con specifico riferimento alla responsabilità della p.a., occorre rilevare che in passato la giurisprudenza tendeva ad escludere l'applicabilità della norma nei casi di beni, facenti parte del demanio pubblico, rispetto ai quali, a causa dell'estensione e dell'uso generalizzato e diretto da parte dei terzi, non fosse possibile svolgere i doveri di vigilanza posti a carico del custode ( C., S.U., 8588/1997; C.
10040/2006; C. 11446/2003; C. 11366/2002; C. 16179/2001; C. 5990/1998; T. Piacenza 26.5.2011). Tale orientamento si basava sulla considerazione che tale categoria di beni non potesse essere sottoposta ad una idonea custodia della P.A.; di conseguenza, si poteva applicare l'art. 2051 c.c., soltanto se l'estensione dei beni demaniali fosse tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valesse ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (C. 1691/2009; C. 13114/1995; C. 5567/1984).
pagina 4 di 10 Tuttavia, tale orientamento appare ormai superato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, che afferma l'applicabilità di tale istituto anche nel caso in cui trattasi di beni di ampie dimensioni;
sul punto, fra le molte, si veda ad esempio Cassazione civile sez. III, 18/06/2019, n. 16295: “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno”, Cassazione civile sez. VI, 20/02/2019, n.4963: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali”.
2. Ciò posto in via generale, e non essendovi dubbi sul rapporto di custodia della strada in questione
(comunale) e l'Ente citato, occorre considerare tuttavia come spetti pur sempre al danneggiato fornire la prova della sussistenza del nesso causale di cui all'art. 2051 c.c.. In proposito, si esclude tendenzialmente che la pericolosità della cosa sia un elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che la responsabilità in esame deve essere applicata anche nel caso di danni cagionati da cose innocue (Cass. Civ., sent n. 10641/2002; Cass. Civ., sent n. 2319/1985; Cass. Civ., sent n. 3971/1983). Tuttavia, la pericolosità può consistere in un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, dal suo connaturato dinamismo, o da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere (C. 539/1979). È sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria - allorché l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (Cass. Civ., sent n. 25214/2014).
Ancora, la cosa deve aver costituito la causa e non l'occasione del danno che si è verificato (Cass. Civ., sent n. 7276/1997). Il danno, pertanto, deve essere provocato dalla cosa, la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (Cass. Civ., sent n. 10641/2002); se, invece, il danno è causato dall'azione dell'uomo, per quanto per il tramite della cosa, la norma di cui all'art. 2051 c.c. non sarà più applicabile (Cass. Civ., sent n. 1682/2000; Cass. Civ., sent n. 3553/1995).
pagina 5 di 10 L'art. 2051 c.c., dunque, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. Civ., ord. n.
2481/2018; Cass. Civ., ord. n. 2477/2018). Il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. Civ., sent n.
7276/1997; Cass. Civ., sent n. 6407/1987). Per l'accertamento del nesso causale è necessario dare rilievo alle sole serie causali che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono inverosimili
(Cass. Civ., sent n. 15384/2006).
Per quanto nella presente sede interessa, più nello specifico, occorre anche rilevare che nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo, oppure di insidiosità insorte nella cosa;
mentre nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa. Si è evidenziato che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (Cass. Civ., sent n. 4279/2008).
Inoltre, con specifico riferimento alla responsabilità della p.a., è stato affermato che il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale pagina 6 di 10 della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dal manto stradale (Cass. Civ., sent n.
7937/2012).
Inoltre, in merito all'atteggiarsi dell'onere probatorio in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. occorre compiere due puntualizzazioni.
In primo luogo, quanto al nesso causale, si rileva che la dimostrazione della sua sussistenza è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, ma richieda che, al modo di essere della cosa, si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo la cosa di per sé statica ed inerte.
Scaturisce, infatti, in questi casi, la necessità “di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare
l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per
l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. n. 8005/2010).
In tale ipotesi, dunque, il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (v., da ultimo, Cass. n. 11023/2018; Cass. n.
11526/2017).
Solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (in tal senso, Cass., Sez. III, 29/1/2016,
n.1677).
Con riferimento alla nozione di caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., che libera il custode dalla sua responsabilità, è opportuno evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il caso fortuito deve intendersi in senso ampio, come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, laddove l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta di quest'ultimo, la pagina 7 di 10 quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. n. 21727/2012; Cass. n.
9009/2015; Cass. n. 27724/2018).
3. Ciò premesso in linea di principio, reputa il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie e dei principi di diritto da applicare alla decisione, che la domanda proposta in giudizio dall'attrice nei confronti del sia infondata per le ragioni di seguito esposte. Controparte_1
Occorre, innanzitutto, osservare che, nel caso in esame, nessuna delle parti in causa contesta l'avvenimento del fatto storico, rappresentato dalla caduta della Sig.ra Parte_1
Tuttavia, parte convenuta ha contestato le modalità di avvenimento del fatto storico, sia evidenziando la mancata prova circa la presenza dell'insidia, sia lamentando l'assenza di nesso di causalità tra l'asserito danno e l'eventuale presenza della buca sul manto stradale.
A fronte di tale contestazione, rileva il Tribunale che l'attrice non ha dimostrato né la dinamica dei fatti, né la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento essendo del tutto mancata, all'esito dell'istruttoria svolta, la prova che il danno asseritamente subito sia stato la conseguenza diretta e immediata della presenza di una buca sul manto stradale.
Rileva infatti il Tribunale all'esito dell'istruttoria svolta che:
- la dinamica del sinistro è descritta nell'atto di citazione in maniera generica e lacunosa essendosi limitata parte attrice ad asserire di trovarsi a “percorrere una via interna” della località San Brizio e di essere caduta “su una buca profonda”, senza indicare né le modalità esatte dell'evento e dell'asserita caduta, né il punto esatto ove si sarebbe verificata la medesima, circostanze queste che non permettono di determinare con la necessaria precisione le modalità della caduta;
- soprattutto, la dinamica, così come prospettata da parte attrice, non ha trovato conferma in sede istruttoria essendosi la stessa limitata a produrre in giudizio alcune fotografie (cfr. doc. 1 all. citazione) del luogo del sinistro le quali, tuttavia, risultano prive di ogni riferimento in ordine alla data di raccolta e, inoltre, non permettono di individuare il luogo preciso della caduta;
pagina 8 di 10 - né sul punto risultano derimenti le dichiarazioni rilasciate dalla testimone dalla lettura delle Testimone_1
quali si evince chiaramente che la stessa ha esclusivamente visto la cadere ma di non aver visto né Pt_1
la strada, né le modalità precise della caduta. Non solo, la stessa ha altresì aggiunto in primo luogo, che la
è stata l'unica persona presente alla processione ad essere caduta, in secondo luogo, che la caduta Pt_1
è avvenuta nella fase di “rientro” della processione e, in terzo luogo, che l'attrice stava percorrendo la strada senza portare con sé una torcia (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 08/02/2024), circostanze queste che evidenziano come la caduta, anche qualora si volesse ritenere essere avvenuta proprio perché la avesse messo un piede nella buca ritratta nelle foto prodotte, sia avvenuta esclusivamente per Pt_1
distrazione e imprudenza dell'attrice;
- ancora più rilevante e determinante, infine, parte attrice non ha altresì dimostrato che lo stato dei luoghi presentasse una obiettiva pericolosità intrinseca tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
- si evidenzia da ultimo che la caduta è avvenuta in un luogo conosciuto dall'attrice, la quale abita proprio nella medesima via nella quale asserisce essere avvenuta la caduta, e che comunque nella via la era Pt_1
già passata in quanto la processione era in fase di ritorno.
Tali rilievi assumono portata dirimente nell'escludere, nel caso di specie, la sussistenza del nesso di causa tra il danno subito dalla e la presenza sul manto stradale della buca, cui segue che questa ha fallito Pt_1
il proprio onore probatorio.
Reputa quindi il Tribunale che il sinistro occorso a non sia causalmente imputabile alla parte Parte_1
convenuta, posto che non è stata dimostrata la ricorrenza dei presupposti della fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c. ossia la prova delle modalità del fatto e il nesso eziologico diretto tra la cosa (la buca presente sul manto stradale) e l'evento (la caduta), con la conseguente esclusione della responsabilità risarcitoria invocata.
La domanda va quindi integralmente rigettata.
pagina 9 di 10 4. Le spese di giudizio sono delibate a norma degli artt. 91 e ss. cpc e sono integralmente poste a carico di parte attrice che, risultata soccombente, va condannata a rifondere le spese della convenuta, non essendo emerse gravi ed eccezionali ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite.
Le stesse si liquidano, come da dispositivo, a mente del D.M. n. 147/2022 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il valore della controversia sulla base del disputatum (euro 130.576,00) e la non complessità delle questioni affrontate, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante protempore che liquida, ai sensi del d.m. 147/2022, in € 7.052,00 (1.276,00 per fase di studio, 814,00 per fase introduttiva, 2.835,00 per fase istruttoria e 2.127,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Spoleto, 16/01/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 517/2023 r.g. tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
Per 'avv. BORSCIA, oggi sostituito dall'avv. Paolo Santoni Parte_1 Per l'avv. BLASI NICOLA, oggi sostituito dall'avv. Wanda Brandimarte Controparte_1
L'avv. Santoni si riporta ai precedenti scritti difensivi, preliminarmente insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi ivi inclusa la c.t.u. e in subordine conclude come da atto introduttivo. L'avv. Brandimarte si riporta alle note conclusive autorizzate in atti e si oppone alle avversarie richieste come da comparsa di costituzione e risposta.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 10 Riaperto il verbale alle ore 15.30, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 517/2017 RG
TRA
(C.F. ), residente in [...]fraz, S. Brizio n.18, rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Francesco Borscia, giusta delega a margine all'atto di citazione, unitamente al quale elegge domicilio presso il di lui studio in Foligno via Monte Acuto 49;
ATTRICE
E
(C.F. partita iva ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t. il Sindaco Dott. rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al presente CP_2
atto, giusta delibera della Giunta Comunale n. 87 del 6 aprile 2023, dall'Avv. Nicola Blasi, con domicilio digitale, ai sensi degli artt. 16 e 16 sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modifiche, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli Email_1
indirizzi elettronici;
pagina 2 di 10 CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per ottenere nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in occasione del sinistro avvenuto il 14/09/2019.
In particolare, l'attrice ha esposto nell'atto introduttivo che:
- in data 14/09/2019 si trovava a partecipare alla processione in occasione della festa del patrono in località
San Brizio quando, giunta all'altezza del civico n. 95, cadeva a terra a causa della presenza di una buca presente sul manto stradale, procurandosi lesioni;
- la buca presente sul manto stradale costituiva un'insidia in quanto non prevedibile, non visibile e non segnalata;
- la responsabilità del sinistro era da addebitarsi ex art. 2051 c.c. al in qualità di Controparte_1
proprietario della strada ove si è verificato il sinistro e dunque soggetto tenuto alla gestione e custodia della stessa;
- a causa del sinistro riportava lesioni permanenti per un grado di invalidità pari al 30%, oltre a 60 giorni di
I.T.T., 30 giorni di I.T.P. al 75% e 30 giorni di I.T.P. al 50%.
Ha concluso, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e, nello specifico, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza al sinistro del 14/09/2019 quantificati in euro 130.576,00.
Si è costituito in giudizio il , contestando la ricostruzione dei fatti così come narrati Controparte_1
dall'attrice, evidenziando come alcuna insidia potesse ravvisarsi nel caso di specie, nonché contestando la sussistenza del nesso di causalità e il quantum dei presunti danni;
ha concluso chiedendo il rigetto della pagina 3 di 10 domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto o, in subordine, l'accertamento della esclusiva o prevalente colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed escussi i testi ammessi, questo giudice ha fissato, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c., l'udienza del
16/01/2025, indicando il termine per il deposito di note conclusive fino al 31/12/2024. All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui sopra.
*****
Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito della pretesa azionata, deve rilevarsi come la stessa si ritenga infondata per le ragioni che seguono.
1. Occorre premettere che la fattispecie prospettata dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c..
Si evidenzia, in proposito, che l'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso. Nel concetto di “cosa” in custodia si fa rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni.
Sempre, in linea generale, con specifico riferimento alla responsabilità della p.a., occorre rilevare che in passato la giurisprudenza tendeva ad escludere l'applicabilità della norma nei casi di beni, facenti parte del demanio pubblico, rispetto ai quali, a causa dell'estensione e dell'uso generalizzato e diretto da parte dei terzi, non fosse possibile svolgere i doveri di vigilanza posti a carico del custode ( C., S.U., 8588/1997; C.
10040/2006; C. 11446/2003; C. 11366/2002; C. 16179/2001; C. 5990/1998; T. Piacenza 26.5.2011). Tale orientamento si basava sulla considerazione che tale categoria di beni non potesse essere sottoposta ad una idonea custodia della P.A.; di conseguenza, si poteva applicare l'art. 2051 c.c., soltanto se l'estensione dei beni demaniali fosse tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valesse ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (C. 1691/2009; C. 13114/1995; C. 5567/1984).
pagina 4 di 10 Tuttavia, tale orientamento appare ormai superato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, che afferma l'applicabilità di tale istituto anche nel caso in cui trattasi di beni di ampie dimensioni;
sul punto, fra le molte, si veda ad esempio Cassazione civile sez. III, 18/06/2019, n. 16295: “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno”, Cassazione civile sez. VI, 20/02/2019, n.4963: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali”.
2. Ciò posto in via generale, e non essendovi dubbi sul rapporto di custodia della strada in questione
(comunale) e l'Ente citato, occorre considerare tuttavia come spetti pur sempre al danneggiato fornire la prova della sussistenza del nesso causale di cui all'art. 2051 c.c.. In proposito, si esclude tendenzialmente che la pericolosità della cosa sia un elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che la responsabilità in esame deve essere applicata anche nel caso di danni cagionati da cose innocue (Cass. Civ., sent n. 10641/2002; Cass. Civ., sent n. 2319/1985; Cass. Civ., sent n. 3971/1983). Tuttavia, la pericolosità può consistere in un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, dal suo connaturato dinamismo, o da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere (C. 539/1979). È sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria - allorché l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (Cass. Civ., sent n. 25214/2014).
Ancora, la cosa deve aver costituito la causa e non l'occasione del danno che si è verificato (Cass. Civ., sent n. 7276/1997). Il danno, pertanto, deve essere provocato dalla cosa, la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (Cass. Civ., sent n. 10641/2002); se, invece, il danno è causato dall'azione dell'uomo, per quanto per il tramite della cosa, la norma di cui all'art. 2051 c.c. non sarà più applicabile (Cass. Civ., sent n. 1682/2000; Cass. Civ., sent n. 3553/1995).
pagina 5 di 10 L'art. 2051 c.c., dunque, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. Civ., ord. n.
2481/2018; Cass. Civ., ord. n. 2477/2018). Il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. Civ., sent n.
7276/1997; Cass. Civ., sent n. 6407/1987). Per l'accertamento del nesso causale è necessario dare rilievo alle sole serie causali che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono inverosimili
(Cass. Civ., sent n. 15384/2006).
Per quanto nella presente sede interessa, più nello specifico, occorre anche rilevare che nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo, oppure di insidiosità insorte nella cosa;
mentre nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa. Si è evidenziato che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (Cass. Civ., sent n. 4279/2008).
Inoltre, con specifico riferimento alla responsabilità della p.a., è stato affermato che il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale pagina 6 di 10 della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dal manto stradale (Cass. Civ., sent n.
7937/2012).
Inoltre, in merito all'atteggiarsi dell'onere probatorio in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. occorre compiere due puntualizzazioni.
In primo luogo, quanto al nesso causale, si rileva che la dimostrazione della sua sussistenza è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, ma richieda che, al modo di essere della cosa, si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo la cosa di per sé statica ed inerte.
Scaturisce, infatti, in questi casi, la necessità “di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare
l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per
l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. n. 8005/2010).
In tale ipotesi, dunque, il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (v., da ultimo, Cass. n. 11023/2018; Cass. n.
11526/2017).
Solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (in tal senso, Cass., Sez. III, 29/1/2016,
n.1677).
Con riferimento alla nozione di caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., che libera il custode dalla sua responsabilità, è opportuno evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il caso fortuito deve intendersi in senso ampio, come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, laddove l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta di quest'ultimo, la pagina 7 di 10 quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. n. 21727/2012; Cass. n.
9009/2015; Cass. n. 27724/2018).
3. Ciò premesso in linea di principio, reputa il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie e dei principi di diritto da applicare alla decisione, che la domanda proposta in giudizio dall'attrice nei confronti del sia infondata per le ragioni di seguito esposte. Controparte_1
Occorre, innanzitutto, osservare che, nel caso in esame, nessuna delle parti in causa contesta l'avvenimento del fatto storico, rappresentato dalla caduta della Sig.ra Parte_1
Tuttavia, parte convenuta ha contestato le modalità di avvenimento del fatto storico, sia evidenziando la mancata prova circa la presenza dell'insidia, sia lamentando l'assenza di nesso di causalità tra l'asserito danno e l'eventuale presenza della buca sul manto stradale.
A fronte di tale contestazione, rileva il Tribunale che l'attrice non ha dimostrato né la dinamica dei fatti, né la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento essendo del tutto mancata, all'esito dell'istruttoria svolta, la prova che il danno asseritamente subito sia stato la conseguenza diretta e immediata della presenza di una buca sul manto stradale.
Rileva infatti il Tribunale all'esito dell'istruttoria svolta che:
- la dinamica del sinistro è descritta nell'atto di citazione in maniera generica e lacunosa essendosi limitata parte attrice ad asserire di trovarsi a “percorrere una via interna” della località San Brizio e di essere caduta “su una buca profonda”, senza indicare né le modalità esatte dell'evento e dell'asserita caduta, né il punto esatto ove si sarebbe verificata la medesima, circostanze queste che non permettono di determinare con la necessaria precisione le modalità della caduta;
- soprattutto, la dinamica, così come prospettata da parte attrice, non ha trovato conferma in sede istruttoria essendosi la stessa limitata a produrre in giudizio alcune fotografie (cfr. doc. 1 all. citazione) del luogo del sinistro le quali, tuttavia, risultano prive di ogni riferimento in ordine alla data di raccolta e, inoltre, non permettono di individuare il luogo preciso della caduta;
pagina 8 di 10 - né sul punto risultano derimenti le dichiarazioni rilasciate dalla testimone dalla lettura delle Testimone_1
quali si evince chiaramente che la stessa ha esclusivamente visto la cadere ma di non aver visto né Pt_1
la strada, né le modalità precise della caduta. Non solo, la stessa ha altresì aggiunto in primo luogo, che la
è stata l'unica persona presente alla processione ad essere caduta, in secondo luogo, che la caduta Pt_1
è avvenuta nella fase di “rientro” della processione e, in terzo luogo, che l'attrice stava percorrendo la strada senza portare con sé una torcia (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 08/02/2024), circostanze queste che evidenziano come la caduta, anche qualora si volesse ritenere essere avvenuta proprio perché la avesse messo un piede nella buca ritratta nelle foto prodotte, sia avvenuta esclusivamente per Pt_1
distrazione e imprudenza dell'attrice;
- ancora più rilevante e determinante, infine, parte attrice non ha altresì dimostrato che lo stato dei luoghi presentasse una obiettiva pericolosità intrinseca tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
- si evidenzia da ultimo che la caduta è avvenuta in un luogo conosciuto dall'attrice, la quale abita proprio nella medesima via nella quale asserisce essere avvenuta la caduta, e che comunque nella via la era Pt_1
già passata in quanto la processione era in fase di ritorno.
Tali rilievi assumono portata dirimente nell'escludere, nel caso di specie, la sussistenza del nesso di causa tra il danno subito dalla e la presenza sul manto stradale della buca, cui segue che questa ha fallito Pt_1
il proprio onore probatorio.
Reputa quindi il Tribunale che il sinistro occorso a non sia causalmente imputabile alla parte Parte_1
convenuta, posto che non è stata dimostrata la ricorrenza dei presupposti della fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c. ossia la prova delle modalità del fatto e il nesso eziologico diretto tra la cosa (la buca presente sul manto stradale) e l'evento (la caduta), con la conseguente esclusione della responsabilità risarcitoria invocata.
La domanda va quindi integralmente rigettata.
pagina 9 di 10 4. Le spese di giudizio sono delibate a norma degli artt. 91 e ss. cpc e sono integralmente poste a carico di parte attrice che, risultata soccombente, va condannata a rifondere le spese della convenuta, non essendo emerse gravi ed eccezionali ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite.
Le stesse si liquidano, come da dispositivo, a mente del D.M. n. 147/2022 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il valore della controversia sulla base del disputatum (euro 130.576,00) e la non complessità delle questioni affrontate, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante protempore che liquida, ai sensi del d.m. 147/2022, in € 7.052,00 (1.276,00 per fase di studio, 814,00 per fase introduttiva, 2.835,00 per fase istruttoria e 2.127,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Spoleto, 16/01/2025
Il giudice
Federico Falfari
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