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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/09/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
n. 136/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di LL composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale nella causa civile iscritta al n. 136/2025 promossa con ricorso depositato in data 24/02/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio
Parte_1 C.F._1 dell'avv. LARESE FRANCESCA elettivamente domiciliato in
Piazza Martiri, 8 32100 LL ITALIA presso il difensore avv.
LARESE FRANCESCA
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. SALZER MARIA MARGHERITA elettivamente domiciliato in VIA TORRE BELFREDO 55/A 30174 MESTRE
VENEZIA presso il difensore avv. SALZER MARIA MARGHERITA
1 CONVENUTO
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale ai sensi dell'art. 473 bis.47
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta 21.7.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito del ricorso proposto dalla sig.ra le parti hanno Pt_1
raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta in cui hanno formulato le condizioni della separazione consensuale;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e del figlio , nato il [...] a [...], Per_1
divenuto maggiorenne;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione poiché
risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.47 c.p.c.;
P. Q. M.
2 Il tribunale di LL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.47 ss. c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, alle condizioni formulate dalle parti, qui richiamate:
1) assegna la casa familiare sita in GA al civico 132 di via
Roma, di proprietà esclusiva della signora a quest'ultima, Pt_1
nello stato attuale, con ogni arredo e corredo, ad eccezione del quadro raffigurante , del mobile a cassettiera con specchio Per_2
e piano in marmo posizionato nel corridoio, della attrezzatura da pesca e degli effetti personali, documenti e quant'altro ancora presenti nell' immobile, dandosi atto che il sig. si Controparte_1
impegna a prelevarli entro e non oltre il 31 agosto 2025.
2) dispone che, a titolo di integrazione nel contributo al mantenimento del figlio , il sig. Per_1 Controparte_1
corrisponda mensilmente in favore della madre sig.ra Parte_1
la somma di euro 500,00 (cinquecento//00) con prima decorrenza dal mese di luglio 2025 (rinunciata da parte della stessa la corresponsione di ulteriori somme per il periodo antecedente) e ciò farà (con ordine di bonifico continuativo) entro il giorno 10 di ciascun mese;
detto importo sarà soggetto a rivalutazione annua sulla base degli indici Istat con decorrenza dal 1°.7.2026;
3) dispone che le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio , come definite e disciplinate dal protocollo Per_1
3 adottato presso questo Tribunale cui le parti si richiamano,
saranno suddivise nella misura del 60% a carico di CP_1
e del 40 % a carico di
[...] Parte_1
4) prende atto che si impegna a corrispondere Controparte_1
inoltre in favore di a titolo di solidarietà ed in ragione Parte_1
del loro pregresso rapporto coniugale, la somma di euro 4.000,00
(quattromila) al fine di consentirle di provvedere al pagamento delle competenze tuttora dovute al geom. per la Controparte_2
progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione dell'ex casa familiare. Detto importo sarà versato quanto ad euro 2.000,00
entro il 30 settembre 2025 e per il residuo sempre di euro
2.000,00 entro il 30 ottobre 2025;
5) prende atto che le parti si impegnano, al fine di definire i loro rapporti personali e patrimoniali, a contattare quanto prima gli
Istituti bancari di competenza al fine di verificare quanto sia necessario e possibile fare per liberarle dalle obbligazioni accessorie / fideiussioni bancarie da loro prestate reciprocamente a garanzia dei mutui ipotecari sull'immobile di LL (per
) e di GA (per ; CP_1 Pt_1
6) spese di lite compensate.
Così deciso in LL, il 02/09/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di LL composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale nella causa civile iscritta al n. 136/2025 promossa con ricorso depositato in data 24/02/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio
Parte_1 C.F._1 dell'avv. LARESE FRANCESCA elettivamente domiciliato in
Piazza Martiri, 8 32100 LL ITALIA presso il difensore avv.
LARESE FRANCESCA
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. SALZER MARIA MARGHERITA elettivamente domiciliato in VIA TORRE BELFREDO 55/A 30174 MESTRE
VENEZIA presso il difensore avv. SALZER MARIA MARGHERITA
1 CONVENUTO
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale ai sensi dell'art. 473 bis.47
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta 21.7.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito del ricorso proposto dalla sig.ra le parti hanno Pt_1
raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta in cui hanno formulato le condizioni della separazione consensuale;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e del figlio , nato il [...] a [...], Per_1
divenuto maggiorenne;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione poiché
risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.47 c.p.c.;
P. Q. M.
2 Il tribunale di LL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.47 ss. c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, alle condizioni formulate dalle parti, qui richiamate:
1) assegna la casa familiare sita in GA al civico 132 di via
Roma, di proprietà esclusiva della signora a quest'ultima, Pt_1
nello stato attuale, con ogni arredo e corredo, ad eccezione del quadro raffigurante , del mobile a cassettiera con specchio Per_2
e piano in marmo posizionato nel corridoio, della attrezzatura da pesca e degli effetti personali, documenti e quant'altro ancora presenti nell' immobile, dandosi atto che il sig. si Controparte_1
impegna a prelevarli entro e non oltre il 31 agosto 2025.
2) dispone che, a titolo di integrazione nel contributo al mantenimento del figlio , il sig. Per_1 Controparte_1
corrisponda mensilmente in favore della madre sig.ra Parte_1
la somma di euro 500,00 (cinquecento//00) con prima decorrenza dal mese di luglio 2025 (rinunciata da parte della stessa la corresponsione di ulteriori somme per il periodo antecedente) e ciò farà (con ordine di bonifico continuativo) entro il giorno 10 di ciascun mese;
detto importo sarà soggetto a rivalutazione annua sulla base degli indici Istat con decorrenza dal 1°.7.2026;
3) dispone che le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio , come definite e disciplinate dal protocollo Per_1
3 adottato presso questo Tribunale cui le parti si richiamano,
saranno suddivise nella misura del 60% a carico di CP_1
e del 40 % a carico di
[...] Parte_1
4) prende atto che si impegna a corrispondere Controparte_1
inoltre in favore di a titolo di solidarietà ed in ragione Parte_1
del loro pregresso rapporto coniugale, la somma di euro 4.000,00
(quattromila) al fine di consentirle di provvedere al pagamento delle competenze tuttora dovute al geom. per la Controparte_2
progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione dell'ex casa familiare. Detto importo sarà versato quanto ad euro 2.000,00
entro il 30 settembre 2025 e per il residuo sempre di euro
2.000,00 entro il 30 ottobre 2025;
5) prende atto che le parti si impegnano, al fine di definire i loro rapporti personali e patrimoniali, a contattare quanto prima gli
Istituti bancari di competenza al fine di verificare quanto sia necessario e possibile fare per liberarle dalle obbligazioni accessorie / fideiussioni bancarie da loro prestate reciprocamente a garanzia dei mutui ipotecari sull'immobile di LL (per
) e di GA (per ; CP_1 Pt_1
6) spese di lite compensate.
Così deciso in LL, il 02/09/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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