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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del gop AE OC, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n.r.g. 5050/2019 avente ad oggetto: “oppo- sizione a decreto ingiuntivo”, passata in decisione all'udienza del 3.10.2025 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione, tra
( ), socio accomandatario del- Parte_1 C.F._1 la GE NE s.a.s. ( ), originaria opponente estinta in corso di P.IVA_1 lite, e ( ), socio accomandante COroparte_1 C.F._2 della stessa società, difesi dall'avv. Domenica PE ( ), C.F._3 presso la quale hanno eletto domicilio giusta procura alle liti allegata alla compar- sa di costituzione del 16.3.2025
- ATTORI / OPPONENTI - e ( ), difesa dall'avv. Barbara Lombardi ( CP_2 P.IVA_2 C.F._4
), presso la quale ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti
[...]
- CONVENUTA / OPPOSTA - Motivi in fatto ed in diritto 1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09. 2. Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione notifi- cato il 31.5.2019, la GE NE s.a.s. ha opposto il decreto ingiuntivo n. 964/2019 pronunciato dal G.U. di questo Tribunale in data 23.4.2019 e notificato- le in pari data per il pagamento in favore della dell'importo di € CP_2 10.500, in virtù di fattura n. 5/2019 ed a titolo di pagamento del compenso dei la- vori eseguiti agli inizi dell'anno 2019, oltre interessi e spese di procedura. L'opponente ha eccepito l'inefficacia probatoria delle fatture azionate e che dei lavori, del cui compenso è chiesto il pagamento, è stata incaricata altra impresa, Lettieri Costruzioni srl, come indicato nella C.I.L.A. versata in atti. Segnatamente allega: di aver avviato in data 18.1.2019 i lavori di manutenzione straordinaria presso l'immobile sito in S. Felice a Cancello dove, in qualità di affittuario, svolge attività di produzione e vendita di latticini;
di aver regolarmente comunicato al Comune di San Felice a Cancello l'inizio dei lavori e di averli affidati, sotto la di- rezione dell'ing. , all'impresa Lettieri Costruzioni s.r.l.; di aver COroparte_3 commissionato a quest'ultima la sostituzione del pavimento, il ripristino dell'intonaco, la tinteggiatura interna;
che il caseificio presso cui svolge la propria attività è in San Felice a Cancello e non in Santa Maria a Vico;
che non è proprie- taria del caseificio ma lo conduce in locazione;
che i lavori sono stati svolti tutti dalla Lettieri Costruzioni s.r.l. e non anche dalla che la CP_2 [...] è la sola impresa indicata nella CILA come esecutrice dei lavori;
COroparte_4 che l'intera superficie del caseificio è di circa 150 mq e che dunque risulta non
1 CO comprensibile come la nell'anno 2017 abbia proceduto alla pavimentazione di 100 mq ed in seguito, nell'anno 2019, di ulteriori 150 mq, risultando così una superficie complessiva di 250 mq, maggiore di quella effettiva;
che nel ricorso monitorio è dedotto che la superficie dei lavori presuntivamente realizzati è di 150 mq mentre in fattura è indicata la superficie di 160 mq;
che non ha mai firmato bolle di consegna materiali e quindi nemmeno quella dell'8.2.2019 (emessa da Silco s.r.l.), la sottoscrizione della quale disconosce;
che le sue contestazioni sono state già avviate con pec del 2.4.2019. Pertanto ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo. Con comparsa depositata in data 26.11.2019 si è costituita la repli- CP_2 cando di aver eseguito la fornitura e la posa in opera della resina e che il lavoro è stato realizzato a regola d'arte in San Felice a Cancello (e non in S. Maria a Vico, località indicata in ricorso per mero errore materiale) e mai contestato;
che su in- carico della opponente ha eseguito lavori al caseificio sia nell'anno 2017 (dei qua- li è stata pagata come da fattura n. 33/ 2017 dell'importo di € 5.000) sia nell'anno 2019 (incarico dell'8.2.2019) e che, terminati questi ultimi, ha quindi emesso l'azionata fattura n. 5/A dell'8.3.2019 rimasta tuttavia non pagata nonostante i sol- leciti stragiudiziali a mezzo pec del 21.3.2019 e del 2.4.2019; che la
[...] ha realizzato soltanto lo strato cementizio (o pavimentazione) sul COroparte_4 CO quale essa ha poi posato la resina realizzando anche il “ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura delle pareti” su cui poi è stata applicata la re- sina;
pertanto, puntualmente contestate anche le altre eccezioni della opponente, qualificato come appalto il rapporto insorto, premessa la validità degli accordi verbali e ravvisata la prova della effettiva realizzazione dei suoi lavori, ha conclu- so per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e per il rigetto dell'opposizione. Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, depositate le memo- rie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., formulata proposta conciliativa alle parti (cui l'opponente non ha aderito), avviata la istruttoria orale, all'udienza del 7.11.2024 il difensore della società opponente ha prodotto la visura camerale da cui risulta che quest'ultima (GE NE s.a.s.) è stata cancellata per scioglimento dovu- to all'inattività; il difensore della opposta ha contestualmente richiesto di estende- re il contraddittorio al socio accomandatario, già illimitatamente responsabile, sig. NE GE;
con ordinanza di pari data il G.U., preso atto che l'opposta ha dichiarato di voler proseguire il giudizio verso i soci della s.a.s. estinta e che dun- que non occorre dichiarare l'interruzione del giudizio, ha onerato parte opposta a formalizzare la volontà di proseguire il giudizio verso i soci della s.a.s. estinta ai sensi del 302 c.p.c., cui la opposta ha dunque tempestivamente adempiuto con comparsa in riassunzione depositata in data 12.11.2024; con comparsa depositata in data 16.3.2025 si sono costituiti GE NE e , quali soci COroparte_1 (rispettivamente accomandatario ed accomandante) della GE NE s.a.s.; quindi, subentrato al precedente G.U. l'odierno estensore, terminata la escussione testi, la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 30 + 20 giorni per le comparse con- clusionali e le repliche. 3. L'opposizione va disattesa ed il decreto ingiuntivo, dunque, confermato. In ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperi- mento della procedura di mediazione obbligatoria sollevata dai soci subentrati alla originaria opponente GE NE s.a.s. (i quali ancora vi insistono nelle dife- se conclusive) il G.U., con ordinanza del 18.3.2025, ha già puntualmente ed esat-
2 tamente osservato come il legislatore abbia inteso collocare la mediazione succes- sivamente alla pronuncia inerente la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo;
la mediazione quindi diviene condizione di procedibilità solo nella eventuale fase di opposizione, che viene intrapresa per iniziativa del debitore contro il quale il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo, e l'eccezione va sollevata nella prima udienza del processo di cognizione;
l'eccezione sollevata è tardiva in quanto pro- posta nella costituzione del 16.3.2025 , ben oltre il termine fissato per legge;
inol- tre, la materia in esame – contratto d'opera – non è sottoposta ai sensi del comma 1 art. 5 d. lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, alla procedura di mediazio- ne, essendo la modifica normativa intervenuta successivamente alla data di instau- razione della presente procedura. Il rilievo degli opponenti è dunque privo di pregio. 4. Il procedimento di ingiunzione costituisce un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, istauratosi il contraddittorio a seguito di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole proces- suali in ordine al regime degli oneri probatori ed allegatori (cass. n. 17371/2003; n. 6421/ 2003); oggetto del giudizio di opposizione, dunque, non è tanto la valuta- zione di legittimità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cass. n. 15026/2005; cass. n. 15186/2003; n. 6663/2002). Le Sezioni Unite (n. 26128/2010) hanno detto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ra- gioni di invalidità (v. cass. n. 7545/2003; n. 6528/2000; n. 4985/2001; n. 8718/2000; n. 11417/1997; n. 1052/1995), ma piuttosto rimedio volto ad instaura- re un ordinario giudizio di cognizione, finalizzato allo accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.. Detta controversia, in conclusione, è quindi diretta ad accertare la fondatez- za della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore nonché delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto. È poi noto che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito deve fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto e della scaden- za del termine per l'adempimento, mentre invece la prova di fatti estintivi, modi- ficativi o impeditivi del sorgere del suo diritto di credito incombe sul debitore che, chiamato a rispondere, intenda resistervi sollevando eccezioni di sorta (cfr.: Cass. S.U. n. 13533/2001; n. 9439/2008; n. 15677/2009; n. 3373/2010; n. 15659/2011; n. 7530/2012). Detto principio va poi coordinato con l'altro, di portata generale, affermato dall'art. art. 2697 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit).
4.1 La società opposta ha prodotto la fattura n. 33 dell'anno 2017 che conferma i pregressi rapporti intercorsi con l'opponente, la quale però contesta che siano stati realizzati anche i lavori di cui alla successiva fattura (n. 5A/2019) azionata in sede monitoria. L'istruttoria svolta ha tuttavia consentito di acclarare che la ha ese- CP_2 guito ulteriori lavori anche nell'anno 2019, i quali sono consistiti nella messa in opera della resinatura sulla pavimentazione dei locali in cui l'opponente svolgeva la sua attività. Il teste , escusso all'udienza del 18.12.2023 e responsabile dei Testimone_1 CO lavori per conto della , ha spiegato che la «(…) lavorazione in resina su ce- mento può essere realizzata solo da una ditta altamente specializzata»; quindi ha
3 confermato, con dovizia di particolari, che nel mese di febbraio 2019, dopo aver CO già eseguito i lavori nell'anno 2017, la fu nuovamente incaricata da GE NE per ulteriori lavori (v. capo di prova n. 4 nella comparsa di costituzione della opposta) e che quale relativo compenso fu pattuita la somma di € 10.500 (v. capo di prova n. 5) precisando di essere stato presente quando GE NE in CO occasione di un sopralluogo conferì l'incarico a ( -n.d.e.-) per Parte_2 l'anno 2019 “pattuendo anche il prezzo ed il computo metrico”; dal medesimo te- ste si apprende che “il lavoro è stato completato e consegnato” e che “non sono state sollevate contestazioni”; il medesimo teste ha pure riconosciuto i luoghi di lavoro ritratti nei rilievi fotografici prodotti dalla opposta. Nello stesso senso ed assolutamente dirimente è la testimonianza del Lettieri, titolare della Lettieri Costruzioni, escusso in data 17.3.2025, dal quale, equidistan- te dalle parti in lite, si apprende che «(…) i lavori della Lettieri sono relativi al calcestruzzo;
non abbiamo realizzato lavori relativi alla posa della resina, perché li ha fatti l'impresa che ho messo in contatto io stesso con NE. Ricordo in- fatti che venne scaricato in cantiere del materiale che suppongo fosse resina…. I lavori di posa della resina sono stati fatti» e, più avanti, che «(…) i lavori relativi alla resina di cui ho parlato sono relativi all'anno 2019» e che «(…) il lavoro di Con fornitura e posa in opera della resina è stato effettuato dalla » aggiungendo ancora che «quando stavo facendo i lavori GE NE mi chiese di scaricare CO il materiale di ( -n.d.e.-) e di metterlo a deposito». Pt_2 Irrilevante è invece l'apporto del teste della che si occupa di Tes_2 Tes_3 impianti elettrici, il quale, dopo aver spiegato che il suo lavoro «(…) si compone di due step;
finché sono stato io c'era solo la ditta Lettieri;
quando sono tornato sul cantiere ho visto solo la ditta Lettieri», ha comunque ammesso di non saper
“dire se ve ne siano state altre presenti sul cantiere”. Così come irrilevante è la deposizione del teste ing. PE, il quale ha riferito di essere “stato solo una volta sul cantiere” e di non aver “dato alcuna precisa indicazione sul pavimento”, senza dunque fornire elementi capaci di far minima- CO mente dubitare del fatto che la ha eseguito i lavori di cui chiede di essere pa- gata e che dagli altri due testi ( e Lettieri) si apprende in maniera netta e Tes_1 precisa aver effettivamente realizzato. Al cospetto di tali testimonianze, sufficienti a dimostrare che nell'anno 2019 la CO
ha eseguito le lavorazioni in resina maturando il diritto a ricevere il pattuito relativo compenso (di cui alla fattura azionata in monitorio), l'opponente non ha dal canto suo dimostrato (ma nemmeno allegato) di aver estinto il suo corrispon- dente debito né che questo si sia in qualche misura modificato.
5. In definitiva, dimostrati da i fatti costitutivi del proprio diritto di CP_2 credito nei confronti di parte opponente, la mancata allegazione e prova, da parte di quest'ultima, di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi del suo corrisponden- te debito non può che condurre al rigetto dell'opposizione con conferma del de- creto ingiuntivo che va dichiarato esecutivo.
6. All'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancel- lazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ma si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono anche illimitatamente in relazione al re- gime di responsabilità per i debiti sociali (cfr. Cass. SS.UU. n. 6070 del 2013; tra le molte conf. v. Cass. n. 11411/2024; cass. n. 24091/2025). Ne consegue che alla cancellazione dal registro delle imprese della originaria opponente Parte_3
[...] avvenuta in pendenza della sua opposizione al decreto ingiuntivo,
[...] l'obbligazione (di pagare la somma in decreto ingiuntivo) gravante su tale società di persone nei confronti di non si è estinta, ma si è verificato un feno- CP_2 meno successorio in base al quale il socio accomandatario illimitatamente respon- sabile GE NE è subentrato nel rapporto obbligatorio quale debitore illi- mitatamente responsabile ed il socio accomandante è subentrato COroparte_1 nel rapporto obbligatorio quale debitore responsabile limitatamente alla propria quota. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a cari- co degli opponenti ed in favore della opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile, in composizione monocra- tica, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 964/ 2019 proposta da GE NE s.a.s. con atto di citazione notificato il 31.5. 2019 contro proseguita da quest'ultima nei confronti di CP_2 Parte_4
e di , soci della GE NE s.a.s. estinta in corso di lite,
[...] COroparte_1 così provvede:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 964/2019 che pertanto conferma e dichiara esecutivo;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] che liquida in complessivi € 4.000 per compenso professionale, oltre 15% CP_2 per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore avv. Barbara Lombardi che ne ha fatto istanza. Così deciso in S. Maria C.V., 26.11.2025.
il gop
AE OC
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