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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1188/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
ZZ PE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5817/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Condofuri - Via Croce N. 3 89030 Condofuri RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Sogert Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3664-2025 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 15.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe, emesso da SOGERT SpA per conto del
Comune di Condofuri, relativo a IMU per l'anno 2020, per un valore di causa di €. 1.584,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità del provvedimento impugnato, affermando che nell'anno 2020 ,al quale si riferisce l'imposizione in parola, egli era esclusivo proprietario dell'immobile, che aveva acquisito per usucapione dai comproprietari, immobile destinato a sua prima abitazione. Allegava sentenza di questa
Corte per sé favorevole.
Si costituiva il Comune di Condofuri, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo quanto segue:” Il fulcro dell'argomentazione del ricorrente risiede nella pretesa efficacia retroattiva dell'acquisto per usucapione, formalizzato con un accordo di mediazione nel settembre 2023. Tale tesi è manifestamente errata e già categoricamente smentita da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria in una controversia avente ad oggetto il medesimo contribuente, il medesimo immobile e la medesima questione giuridica. Con la sentenza n. 9271/2024, depositata il 13.12.2024 (Allegato n. 5) questa Ill.ma Corte, Sezione IV, ha rigettato i ricorsi del sig. Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2017, 2018 e 2019, stabilendo principi di diritto pienamente applicabili anche alla presente fattispecie…. Il principio è cristallino: l'accordo di mediazione, con cui si accerta l'usucapione, produce effetti ai fini fiscali solo dal momento in cui il titolo viene formato e trascritto, senza alcuna retroattività. Pertanto, per l'anno di imposta 2020, la situazione giuridica e fattuale rilevante ai fini IMU è quella preesistente all'accordo del 2023…. L'avviso di accertamento è legittimo, l'esenzione per abitazione principale non spetta in quanto già goduta per altro immobile e non provata per quello in oggetto, e l'accordo di mediazione del 2023 non ha alcuna efficacia retroattiva ai fini fiscali per l'annualità 2020, come già statuito da questa stessa Corte.” Allegava la suddetta sentenza.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Il verbale di mediazione con le quali fu riconosciuto l'acquisto dell'immobile per usucapione porta la data del 20.9.2023. Esso non vale a far retroagire a fini fiscali la posizione debitoria. Peraltro la natura di prima casa dell'immobile in questione è disconosciuta dall'ente impositore. Inoltre il contribuente non ha sufficientemente documentato di aver effettivamente adibito a prima casa detto immobile e allo scopo, giova ribadire, non può valere la pronuncia di mediazione intercorsa con gli altri contitolari del bene in quanto tale titolo si è formato solo nel 2023 e, non essendo stato trascritto se non a decorrere da tale anno, non può svolgere alcun effetto retroattivo.
L'atto impositivo impugnato risulta pertanto legittimamente emesso e il ricorso deve conseguentemente essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione, in favore del
Comune di Condofuri, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 350,00 più oneri accessori come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe, emesso da SOGERT SpA per conto del Comune di Condofuri, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Condofuri delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 350,00 più oneri accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
ZZ PE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5817/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Condofuri - Via Croce N. 3 89030 Condofuri RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Sogert Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3664-2025 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 15.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe, emesso da SOGERT SpA per conto del
Comune di Condofuri, relativo a IMU per l'anno 2020, per un valore di causa di €. 1.584,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità del provvedimento impugnato, affermando che nell'anno 2020 ,al quale si riferisce l'imposizione in parola, egli era esclusivo proprietario dell'immobile, che aveva acquisito per usucapione dai comproprietari, immobile destinato a sua prima abitazione. Allegava sentenza di questa
Corte per sé favorevole.
Si costituiva il Comune di Condofuri, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo quanto segue:” Il fulcro dell'argomentazione del ricorrente risiede nella pretesa efficacia retroattiva dell'acquisto per usucapione, formalizzato con un accordo di mediazione nel settembre 2023. Tale tesi è manifestamente errata e già categoricamente smentita da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria in una controversia avente ad oggetto il medesimo contribuente, il medesimo immobile e la medesima questione giuridica. Con la sentenza n. 9271/2024, depositata il 13.12.2024 (Allegato n. 5) questa Ill.ma Corte, Sezione IV, ha rigettato i ricorsi del sig. Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2017, 2018 e 2019, stabilendo principi di diritto pienamente applicabili anche alla presente fattispecie…. Il principio è cristallino: l'accordo di mediazione, con cui si accerta l'usucapione, produce effetti ai fini fiscali solo dal momento in cui il titolo viene formato e trascritto, senza alcuna retroattività. Pertanto, per l'anno di imposta 2020, la situazione giuridica e fattuale rilevante ai fini IMU è quella preesistente all'accordo del 2023…. L'avviso di accertamento è legittimo, l'esenzione per abitazione principale non spetta in quanto già goduta per altro immobile e non provata per quello in oggetto, e l'accordo di mediazione del 2023 non ha alcuna efficacia retroattiva ai fini fiscali per l'annualità 2020, come già statuito da questa stessa Corte.” Allegava la suddetta sentenza.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Il verbale di mediazione con le quali fu riconosciuto l'acquisto dell'immobile per usucapione porta la data del 20.9.2023. Esso non vale a far retroagire a fini fiscali la posizione debitoria. Peraltro la natura di prima casa dell'immobile in questione è disconosciuta dall'ente impositore. Inoltre il contribuente non ha sufficientemente documentato di aver effettivamente adibito a prima casa detto immobile e allo scopo, giova ribadire, non può valere la pronuncia di mediazione intercorsa con gli altri contitolari del bene in quanto tale titolo si è formato solo nel 2023 e, non essendo stato trascritto se non a decorrere da tale anno, non può svolgere alcun effetto retroattivo.
L'atto impositivo impugnato risulta pertanto legittimamente emesso e il ricorso deve conseguentemente essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione, in favore del
Comune di Condofuri, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 350,00 più oneri accessori come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe, emesso da SOGERT SpA per conto del Comune di Condofuri, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Condofuri delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 350,00 più oneri accessori come per legge, se dovuti.