TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/11/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.TO AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1582 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. FARACI FABIO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv.FURCAS LAURA , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-resistente-
OGGETTO: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 9/10/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 25/09/2024, Parte_1
ha evocato in giudizio l' , chiedendo dichiararsi l'irripetibilità delll'indebito CP_1
pensionistico di cui alla nota del 29/7/2024 per l'importo di euro 678,92, in relazione ai redditi dell'anno 2021, sulla base delle norme regolanti la incumulabilità [parziale] della pensione di reversibilità con altra pensione.
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, deducendo che la parte ricorrente aveva percepito redditi, negli anni 2021 e 2022, che determinavano una decurtazione della pensione di reversibilità nella misura del 25%,
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 I quadro normativo di riferimento prevede per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dopo il 31 dicembre 2000 trovi poi applicazione la normativa di cui all'articolo 13 della legge n. 412/91.
In particolare, in caso di pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412/91, pone in capo all l'onere di CP_1
verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza successivamente al CP_2
provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguente situazioni:
- Redditi non conosciuti dall' . CP_2
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro il 31 dicembre CP_2
dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale,
l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
- Redditi conosciuti dall'Istituto
L può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica CP_1
del debito avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
2 Tale normativa è stata interpretata dalla Suprema Corte (Cass,. n. 21878/2022), affermando che “…. l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica CP_1
dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019;
Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 dei 2011 e Cass. n. 18551 dei
2017);
da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1
ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità , ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2;
ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona ran o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché
i dati disponibili all siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" CP_2
(così ancora Corte Cost. cit.);”.
Nel caso di specie, dai documenti prodotti dall' , emerge che l' ha CP_1 CP_2
richiesto le somme con la comunicazione sopra indicata del 29/7/2024, quindi tardivamente rispetto a redditi dell'anno 2021, dichiarati all'Agenzia delle entrate in data 13/10/2022 (cfr. all.2 fascicolo ). CP_1
Tale comunicazione non è rispettosa dell'onere di attivazione dell'ente, previsto dall'art comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412/91, che richiede la richiesta di restituzione di una prestazione indebitamente erogata per un determinato periodo di riferimento ( nel caso in esame, il termine scadeva il 31/12/2022 ,cfr. Cass.
Ordinanza n. 29689 del 2024).
3 Quanto ai redditi anno 2022, la questione è irrilevante nel caso in esame, in quanto tali redditi non rilevano ai fini dell'indebito anno 2021, mentre per l'anno 2022 non vi è alcun indebito oggetto di giudizio.
In definitiva, il ricorso va accolto con declaratoria di irripetibilità delle somme pretese dall . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara irripetibili le somme percepite dalla parte ricorrente in motivazione indicate;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 CP_1
per compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario.
Trapani,6/11/2025
Il Giudice del lavoro
TO AR
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.TO AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1582 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. FARACI FABIO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv.FURCAS LAURA , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-resistente-
OGGETTO: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 9/10/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 25/09/2024, Parte_1
ha evocato in giudizio l' , chiedendo dichiararsi l'irripetibilità delll'indebito CP_1
pensionistico di cui alla nota del 29/7/2024 per l'importo di euro 678,92, in relazione ai redditi dell'anno 2021, sulla base delle norme regolanti la incumulabilità [parziale] della pensione di reversibilità con altra pensione.
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, deducendo che la parte ricorrente aveva percepito redditi, negli anni 2021 e 2022, che determinavano una decurtazione della pensione di reversibilità nella misura del 25%,
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 I quadro normativo di riferimento prevede per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dopo il 31 dicembre 2000 trovi poi applicazione la normativa di cui all'articolo 13 della legge n. 412/91.
In particolare, in caso di pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412/91, pone in capo all l'onere di CP_1
verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza successivamente al CP_2
provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguente situazioni:
- Redditi non conosciuti dall' . CP_2
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro il 31 dicembre CP_2
dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale,
l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
- Redditi conosciuti dall'Istituto
L può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica CP_1
del debito avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
2 Tale normativa è stata interpretata dalla Suprema Corte (Cass,. n. 21878/2022), affermando che “…. l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica CP_1
dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019;
Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 dei 2011 e Cass. n. 18551 dei
2017);
da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1
ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità , ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2;
ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona ran o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché
i dati disponibili all siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" CP_2
(così ancora Corte Cost. cit.);”.
Nel caso di specie, dai documenti prodotti dall' , emerge che l' ha CP_1 CP_2
richiesto le somme con la comunicazione sopra indicata del 29/7/2024, quindi tardivamente rispetto a redditi dell'anno 2021, dichiarati all'Agenzia delle entrate in data 13/10/2022 (cfr. all.2 fascicolo ). CP_1
Tale comunicazione non è rispettosa dell'onere di attivazione dell'ente, previsto dall'art comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412/91, che richiede la richiesta di restituzione di una prestazione indebitamente erogata per un determinato periodo di riferimento ( nel caso in esame, il termine scadeva il 31/12/2022 ,cfr. Cass.
Ordinanza n. 29689 del 2024).
3 Quanto ai redditi anno 2022, la questione è irrilevante nel caso in esame, in quanto tali redditi non rilevano ai fini dell'indebito anno 2021, mentre per l'anno 2022 non vi è alcun indebito oggetto di giudizio.
In definitiva, il ricorso va accolto con declaratoria di irripetibilità delle somme pretese dall . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara irripetibili le somme percepite dalla parte ricorrente in motivazione indicate;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 CP_1
per compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario.
Trapani,6/11/2025
Il Giudice del lavoro
TO AR
4