Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
Lo stabilire se la concessione in affitto, da parte di un Comune, di un suolo oggetto di uso civico di pascolo, debba ritenersi consentito in base alle disposizioni regolamentari emanate dallo stesso Comune ai sensi dell'art. 42 della legge n. 332 del 1928, rappresenta una questione sulla quale la competenza a pronunciarsi appartiene al Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici, e non al giudice amministrativo, dovendo senz'altro escludersi che il regolamento emanato dal Comune per disciplinare il godimento dei pascoli montani abbia potuto produrre una degradazione del diritto di uso civico a semplice interesse legittimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/1999, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente F. F.
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere
Dott. Massimo GENGHINI "
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO " rel.
Dott. Paolo VITTORIA "
Dott. Alessandro CRISCUOLO "
Dott. Ettore GIANNANTONIO "
Dott. Federico ROSELLI "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4788/97 R.G. proposto da
IN IC, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lorenzo il Magnifico n. 86, presso il dott. Salvatore Cisternino, difeso dall'Avv. Riccardo Lopardi in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
COMUNE DI OFENA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato e difeso come appresso,
controricorrente e sul ricorso incidentale iscritto al n. 6226/97 R. G. proposto da
COMUNE DI OFENA, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato con delibera di Giunta n. 75/97 del 19.4.1997, domiciliato per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'Avv. Rodolfo Ludovici in virtù di procura speciale in calce al controricorso-ricorso incidentale,
ricorrente incidentale contro
IN IC, domiciliato e difeso come sopra. intimato per la cassazione della sentenza 1 3-20 gennaio 1997 n. 3/97 del Commissario Regionale per il Riordinamento degli Usi Civici in Abruzzo.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 26 novembre 1997, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. IC Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza precisata in epigrafe il Commissario Regionale per il Riordinamento degli Usi Civici in Abruzzo, su ricorso proposto il 25.8.1995 dal pastore IC RU, il quale lamentava che da oltre dieci anni il Comune di Ofena concedesse a pagamento i prati di sua proprietà in località Voltigno a privati e li sottraesse, così, all'uso civico dei residenti, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese, osservando che il Comune resistente aveva regolamentato l'esercizio degli usi civici nel proprio territorio secondo quanto previsto dall'art. 42 della L.332/1928 e che tale regolamento era stato adottato in base ad una discrezionalità amministrativa non sindacabile in sede giurisdizionale da esso Commissario, sindacato che sarebbe stato ammissibile solo se il regolamento avesse leso diritti soggettivi dei titolari dell'uso civico, il che, allo stato, non era emerso. Ricorre per cassazione IC RU sulla base di due motivi ai quali il Comune di Ofena replica con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale basato su un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto disposta, a norma dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi in quanto rivolti contro la stessa sentenza.
Pregiudizialmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dal Comune di Ofena in base al rilievo che la sentenza del Commissario, avendo per oggetto la questione dell'esistenza, natura ed estensione del diritto d'uso civico del pascolo, si sarebbe dovuta impugnare con il rimedio del reclamo alla Corte d'appello secondo il disposto dell'art. 32 L.16.6.1927 n. 1766. Se è vero, infatti, che secondo tale norma le sentenze del Commissario le quali abbiano deciso sulle questioni di cui sopra sono reclamabili alla Corte d'appello, è anche vero, tuttavia, che nel caso di specie la lite verte sulla asserita violazione del diritto d'uso civico di pascolo, e non sull'esistenza, natura ed estensione del medesimo (mai poste in discussione), sicché avverso la pronuncia risolutiva di essa poteva esperirsi soltanto il rimedio residuale del ricorso per cassazione.
Con il primo mezzo del ricorso principale si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 L. 16.6.1927 n. 1766 il quale recita, al primo comma: "I Commissari provvederanno,"su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, "alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1..." e, al secondo comma: "I Commissari decideranno tutte le "controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti "suddetti .....". Si sostiene, cioè, in base al contenuto della norma in parola, che ha errato il giudice a quo a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, poiché il RU aveva rivendicato l'esercizio di un peculiare diritto di uso civico del popolo di Ofena: quello di taglio della "prima erba" dei prati esistenti nella località Voltigno, diritto non regolamentato e nemmeno menzionato dal vigente Piano pascoli del Comune di Ofena e di fatto totalmente sottratto dall'amministrazione comunale, senza alcun valido provvedimento, alla disponibilità dei naturali di tale Comune.
Occorreva tener presente, inoltre, che il RU, con l'atto introduttivo, aveva esposto che il territorio del Comune di Ofena destinato dal Piano pascoli all'esercizio dell'uso civico di pascolo estivo ed effettivamente utilizzabile era ormai quasi inesistente, poiché, in sostanza, di tutte le località riservate all'esercizio di tale diritto solo quella delle "Schiazzette" era ancora fruibile con un carico di bestiame massimo di appena centoventi capi ovini, il che significava che, in realtà, quel diritto era notevolmente ridotto e praticamente negato, sicché il Commissario aveva il preciso dovere di intervenire per accertare la lamentata limitazione e per dichiarare il diritto del RU (e degli altri allevatori di Ofena dediti alla "monticazione", cioè al pascolo estivo nei territori montani) ad utilizzare le altre località facenti parte del demanio di Ofena per soddisfare le necessità dei propri armenti. Con il secondo mezzo si denunzia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentandosi che il giudice a quo, il quale aveva pur riconosciuto l'ammissibilità del proprio sindacato sul regolamento dei pascoli ove questo avesse leso diritti soggettivi dei titolari dell'uso civico, non si sia reso conto che proprio ciò si era verificato nel caso di specie a causa della limitazione e della soppressione manu militari di quei diritti ed abbia omesso ogni riferimento e ogni decisione sulla chiara richiesta di tutela dell'esercizio del diritto di uso civico di taglio della "prima erba" di Voltigno.
Le censure, esaminabili congiuntamente perché intimamente connesse, sono fondate.
Invero, come già si è detto poc'anzi, la controversia riguarda la denunziata lesione del diritto d'uso civico di pascolo dal quale è pacifico ed incontestato che i terreni in località Voltigno erano gravati, per cui lo stabilire se l'affitto di essi da parte del Comune di Ofena fosse consentito in base alle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'art. 42 della legge n. 332 del 1928 oppure fosse illegittimo, con conseguente lesione di quel diritto soggettivo, è una questione di merito sulla quale la competenza giurisdizionale a pronunciarsi non può che appartenere al Commissario, e non, certo, al giudice amministrativo, dovendo sicuramente escludersi, contrariamente a quanto sembra opinarsi nella sentenza impugnata, che il regolamento emanato dal Comune per disciplinare il godimento dei pascoli montani abbia potuto produrre una degradazione del diritto a semplice interesse legittimo e dovendosi ritenere, invece, che, ferma la posizione soggettiva nella sua pienezza, occorre solo accertare se l'affitto di una porzione dei pascoli incontestatamente oggetto di uso civico costituisca o meno indebita sottrazione degli stessi alla collettività degli aventi diritto e, per essa, al RU che di tale collettività faceva parte.
Il ricorso principale, pertanto, deve essere accolto e va dichiarata la giurisdizione del Commissario, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa allo stesso Commissario.
Ciò comporta l'assorbimento del ricorso incidentale del Comune di Ofena con il quale si critica la statuizione accessoria di compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
L A C O R T E
Riunisce i ricorsi.
Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.
Dichiara la giurisdizione del Commissario Regionale per il Riordinamento degli Usi Civici in Abruzzo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa allo stesso Commissario, anche in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 1999