TAR Potenza, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 129
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Errata applicazione della lex specialis di gara

    Il Tribunale ritiene che la misura di 5,93 FTE sia una stima del personale necessario per l'esecuzione dell'appalto e non un requisito minimo vincolante a pena di esclusione. Inoltre, l'art. 16 del disciplinare di gara, che prevede il rispetto delle caratteristiche minime, si riferisce alla qualità e quantità del servizio e non alla quantità di personale.

  • Inammissibile
    Inattendibilità del computo delle spese generali e degli altri costi

    Il Tribunale dichiara l'irricevibilità di tale impugnazione in quanto tardiva, essendo scaduto il termine decadenziale di 30 giorni per impugnare il provvedimento di aggiudicazione.

  • Rigettato
    Subentro della Cooperativa Progettambiente

    Poiché il ricorso principale è stato respinto, anche la domanda di inefficacia del contratto e di subentro della ricorrente viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 129
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 129
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo