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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3146/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MI ANDREA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15748/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 0712025 90253626 92000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3240/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071202590255362692/000 limitatamente alla cartella ( ivi sottesa ) n. 07120130071878892000 emessa da Agenzia Entrate - Riscossione e notificata il 24/7/2025 afferente a TARSU anno 2010 dovuta al
Comune di Napoli, per un importo di euro 4.859, 02.
A sostegno del proposto gravame parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi :
1) inesistenza della pretesa tributaria;
intervenuta prescrizione , posto che alcuna cartella risulta notificata alla contribuente nella data indicata come avvenuto tale adempimento;
2) mancanza dei requisiti di chiarezza dell'itimazione di pagamento in violazione della legge n.
241/90.
Si sono costituiti in giudizio con controdeduzioni Agenzia delle Entrate- Riscossione e Comune di Napoli
.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione cui inizialmente è stata apposta la riserva, poi sciolta nei sensi e per gli effetti di cui alla parte motiva e dispositiva del presente provvedimento giurisdizionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ascioglimento della riserva, non appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della non fondatezza delle doglianze di cui ai due motivi di gravame
In relazione al primo mezzo d'impugnazione con cui si denuncia la mancata notifica della presupposta cartella esattoriale n. 07120130071878892000 si osserva che agli atti di causa è stata depositata la documentazione attestante l'avvenuta notifica di detta cartella a mezzo delle modalità di cui agli artt. 139
c.p,c, lì dove in assenza della ricorrente, il plico contenente detta cartella è stato affisso alla casa comunale con successivo invio della raccomandata di avviso di deposito , recapitata in data 20/2/2014.
Il dedotto vizio in procedendo, quindi, non sussiste
Parimenti essendo intervenuto tempestivamente un atto interruttivo, la invocata prescrizione non si è inverata .
Anche la censura di difetto di motivazione di cui al secondo motivo è priva di pregio.
In linea generale non sussiste un onere motivazionale particolarmente pregnante a carico dell'emittente
Ufficio per gli atti a contenuto frinanziario, definito per legge e senza che vi siano margini di discrezionalità
Comunque l'intimazione reca gli elemeti essenziali costituiti dalla natura del tributo, la sua entità, il periodo d'imposta in rilievo e i soggetti cui imputare l'emissione dell'atto, sì da consentire come in effetti poi avvenuto le adeguate difesa da parte della contribuente. Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, va respinto
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda in controversia ( risalenza nel tempo del debito ) sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti,
P.Q.M.
a scioglimento della riserva, rigetta il ricorso . Compensa tra le parti le spese del presente giudizio
Napoli 19 febbraio 2026
IL Giudice monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MI ANDREA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15748/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 0712025 90253626 92000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3240/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071202590255362692/000 limitatamente alla cartella ( ivi sottesa ) n. 07120130071878892000 emessa da Agenzia Entrate - Riscossione e notificata il 24/7/2025 afferente a TARSU anno 2010 dovuta al
Comune di Napoli, per un importo di euro 4.859, 02.
A sostegno del proposto gravame parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi :
1) inesistenza della pretesa tributaria;
intervenuta prescrizione , posto che alcuna cartella risulta notificata alla contribuente nella data indicata come avvenuto tale adempimento;
2) mancanza dei requisiti di chiarezza dell'itimazione di pagamento in violazione della legge n.
241/90.
Si sono costituiti in giudizio con controdeduzioni Agenzia delle Entrate- Riscossione e Comune di Napoli
.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione cui inizialmente è stata apposta la riserva, poi sciolta nei sensi e per gli effetti di cui alla parte motiva e dispositiva del presente provvedimento giurisdizionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ascioglimento della riserva, non appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della non fondatezza delle doglianze di cui ai due motivi di gravame
In relazione al primo mezzo d'impugnazione con cui si denuncia la mancata notifica della presupposta cartella esattoriale n. 07120130071878892000 si osserva che agli atti di causa è stata depositata la documentazione attestante l'avvenuta notifica di detta cartella a mezzo delle modalità di cui agli artt. 139
c.p,c, lì dove in assenza della ricorrente, il plico contenente detta cartella è stato affisso alla casa comunale con successivo invio della raccomandata di avviso di deposito , recapitata in data 20/2/2014.
Il dedotto vizio in procedendo, quindi, non sussiste
Parimenti essendo intervenuto tempestivamente un atto interruttivo, la invocata prescrizione non si è inverata .
Anche la censura di difetto di motivazione di cui al secondo motivo è priva di pregio.
In linea generale non sussiste un onere motivazionale particolarmente pregnante a carico dell'emittente
Ufficio per gli atti a contenuto frinanziario, definito per legge e senza che vi siano margini di discrezionalità
Comunque l'intimazione reca gli elemeti essenziali costituiti dalla natura del tributo, la sua entità, il periodo d'imposta in rilievo e i soggetti cui imputare l'emissione dell'atto, sì da consentire come in effetti poi avvenuto le adeguate difesa da parte della contribuente. Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, va respinto
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda in controversia ( risalenza nel tempo del debito ) sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti,
P.Q.M.
a scioglimento della riserva, rigetta il ricorso . Compensa tra le parti le spese del presente giudizio
Napoli 19 febbraio 2026
IL Giudice monocratico