Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00482/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01916/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1916 del 2025, proposto da
Revisione Autoveicoli di ST NA & C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Di Giorgio e Marco Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Perna in Catania, Via Vincenzo Giuffrida 23;
contro
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (Motorizzazione Civile Catania), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per la condanna
dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno conseguente al provvedimento del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania n. 17960 in data 7 settembre 2023, con cui è stata disposta l’archiviazione dell’istanza n. 7817 del 25 marzo 2015 diretta ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione, con conseguente cessazione dei collegamenti sul Portale dell’Automobilista e blocco dell’attività.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. EL UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno conseguente al provvedimento del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania n. 17960 in data 7 settembre 2023, con cui è stata disposta l’archiviazione dell’istanza n. 7817 del 25 marzo 2015 diretta ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione, con conseguente cessazione dei collegamenti sul Portale dell’Automobilista e blocco dell’attività.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) la ricorrente esercita l'attività di officina e, dall'anno 2001, l'attività di revisione veicoli, in origine in base a concessione n. 88 del 19 settembre 2001, rinnovata nell'anno 2006 e poi proseguita a seguito di variazione dell’intestazione societaria con autorizzazione del 27 luglio 2011; b) a seguito dell’adozione del provvedimento del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania n. 17960/2023 e l’inibizione dell’accesso al Portale, l’impresa ha instaurato un contenzioso giurisdizionale, definito in appello con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 334 in data 22 aprile 2025, che ha annullato il provvedimento, ritenendo formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990 sull’istanza di autorizzazione; c) il provvedimento assunto dall'Amministrazione ha determinato alla ricorrente un danno complessivo di € 86.192,85, oltre rivalutazione e interessi, così articolato: - spese sostenute per mantenere l’operatività della linea revisioni nel periodo di blocco (€ 2.286,00, derivanti da verifica annuale della linea revisioni e attestazione annuale di capacità finanziaria); - lucro cessante per il periodo "8 settembre 2023-11 luglio 2024", calcolato sulla base della tariffa (€ 54,95) e del numero di revisioni non effettuate (1.018; - ulteriore lucro cessante per riduzione di revisioni nel periodo successivo alla riattivazione (145 revisioni per complessivi € 7.967,75); - danno all’immagine quantificato in via equitativa in € 20.000,00.
L'Amministrazione ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) è insussistente il nesso causale tra l’operato dell’Amministrazione e il danno lamentato, in quanto l’impresa non avrebbe comunque potuto operare legittimamente in ragione di carenze relative alla disponibilità dei locali e ad altre irregolarità amministrative e urbanistiche; b) non sussiste l’elemento soggettivo della colpa e si osserva che l’annullamento dell'atto in sede appello è stato motivato facendo riferimento all'intervenuta formazione del silenzio-assenso ex art. 20 della legge n. 241/1990, senza alcun riferimento a vizi sostanziali dell’istruttoria; c) va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità va esclusa quando l’azione amministrativa si fondi su un'interpretazione ragionevole di una normativa complessa; d) in ordine al quantum, si rileva che il calcolo del lucro cessante è fondato sul fatturato, anziché sull’utile netto, e si richiamano i dati relativi al numero di revisioni eseguite nell’annualità di riferimento, da cui risulta un'obiettiva sproporzione nella quantificazione domanda; e) la richiesta relativa al danno all’immagine risulta generica e sprovvista di prova.
Con memoria in vista della pubblica udienza la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) il quadro normativo era chiaro e sussiste il nesso causale tra il blocco dell’accesso al Portale e la mancata operatività dell'impresa; b) è stata allegata documentazione contabile (elenchi fatture, fatture e bonifici) al fine di dimostrare la flessione di clientela e di introiti dopo la riattivazione.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
La sentenza di primo grado (poi riformata in appello) ha respinto l'impugnazione, ma tale circostanza non è di per sé stessa sufficiente ad escludere la colpa dell'Amministrazione (Consiglio di Stato, n. 9245/2023), sebbene gli opposti esiti dei giudizi di primo e secondo grado possano costituire in linea di principio un significativo indice della sussistenza di oggettive difficoltà interpretative.
Tuttavia, con specifico riferimento al caso in esame, la complessità della questione è dimostrata, non solo dall'articolata motivazione resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede di appello, ma dall'esplicita affermazione contenuta nella sentenza di n. 334 in data 22 aprile 2025, con cui le spese di giudizio sono state compensate per "la particolarità della fattispecie", dovendosi quindi escludere che la vicenda fosse di piana e agevole soluzione, con sicché va ritenuto insussistente l'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano.
Inoltre, la domanda risarcitoria dovrebbe comunque essere respinta in parte per difetto di prova in ordine al danno patito e ciò sulla base delle seguenti considerazioni: a) la ricorrente ha formulato la propria domanda calcolando il lucro cessante sulla base del fatturato; b) nell'esercizio di ogni attività commerciale che risulti impedita da un atto o da un fatto ingiusto il danno consiste, invece, nella mancata percezione dell'utile - detratte le imposte dal relativo importo - che l'attività avrebbe consentito di conseguire, in quanto, indipendentemente dell'entità del fatturato, ogni attività economica e commerciale può essere in attivo o in perdita; c) onde fornire prova dell'utile presuntivo è sufficiente produrre le scritture contabili relative al periodo immediatamente precedente o al periodo immediatamente successivo a quello in cui l'attività non è stata esercitata in ragione dell’atto o fatto ingiusto del terzo; d) si tratta di un adempimento di eccezionale semplicità, che, inspiegabilmente, non è stato assolto dalla parte ricorrente nel caso di specie; e) le considerazioni indicate valgono anche per quanto attiene a ciò che la ricorrente qualifica come danno emergente, atteso che i costi per mantenere l’operatività della linea revisioni nel periodo di interruzione dell'attività non sono altro che una porzione delle spese che devono essere detratte dai ricavi al fine di verificare l'entità dell'ipotetico utile di impresa.
In conclusione, il ricorso va respinto, mentre, tenuto conto del complessivo svolgimento dell'intera vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL UR, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL UR |
IL SEGRETARIO