CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2024, n. 29075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29075 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OM IS nata a [...] il [...] IMPARATO CATELLO nato a [...] il [...] SS UD nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che, nel riportarsi alle conclusioni scritte, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
. udito il difensore, Avv. PALMIERI LUIGI, in sostituzione dell'Avv. ANTONIO DE MARTINO, che, nel riportarsi ai motivi dei ricorsi, ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 29075 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 05/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 settembre 2023, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 14 dicembre 2020, appellata da OM IS, IMPARATO CATELLO e SS UD, riconosceva agli stessi le circostanze attenuanti generiche, ridel:erminando nei loro confronti la pena in 10 mesi e 20 gg. di arresto ed euro 14.666,00 di ammenda, confermando nel resto l'appellata sentenza che li aveva riconosciuti colpevoli in concorso tra loro dei reati urbanistici, in materia antisismica e conglomerato ce- mentizio armato e paesaggistico, oltre alla contravvenzione di cui all'art. 734, cod. pen., in relazione a fatti contestati come commessi, secondo le modalità esecutive e spazio — temporali meglio descritte nelle imputazioni in data 17.09.2018. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti hanno proposto congiunto ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 131-bis, cod. pen., e correlato vizio di motivazione per aver ritenuto la costruzione ex novo del manufatto laddove la stessa Corte affermava l'esistenza di un vecchio manufatto sia pure di dimensioni diverse. In sintesi, premessa la motivazione della Corte territoriale con riferimento al rigetto della richiesta assolutoria, la difesa dei ricorrenti si duole per aver moti- vato la stessa Corte il diniego della richiesta di riconoscimento della speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità affermando l'essere stata realizzata una costruzione ex novo, laddove, nel precedente passaggio argomentativo riferito alla richiesta assolutoria, i giudici avevano fatto riferimento alla circostanza che il manufatto era esistente, anche se di dimensioni diverse. Ciò avrebbe inficiato il giudizio espresso in termini di diniego dell'art. 131-bis, cod. pen., anche sotto il profilo della contraddittorietà. 2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge proces- suale, relativo alla sola ricorrente SS, in relazione all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputata e del suo difensore per il giudizio di appello, avendo il difensore trasmesso alla Corte territoriale la nomina di un nuovo difensore di fiducia unitamente alla revoca del precedente, con contestuale ele- zione di domicilio, in riferimento agli artt. 161, 601 e 597, cod. proc. pen. 2 In sintesi, si duole la difesa della ricorrente per non aver ricevuto la cita- zione a giudizio nemmeno nell'interesse della propria assistita, che aveva eletto domicilio presso il suo studio, nonostante avesse inviato il 15.07.2022, h. 15.13 una PEC alla seconda sezione della Corte d'appello cui era allegata la nuova no- mina fiduciaria con revoca contestuale dei precedenti difensori ed elezione di do- micilio presso lo studio del difensore. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 14 marzo 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Secondo il PG, il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo mo- tivo, non sussiste il dedotto vizio motivazionale. La Corte d'appello, infatti, ha precisato che i manufatti abusivi non risultassero affatto dai rilievi e, poi, ha indi- cato la realizzazione ex novo di una "grossa rampa" e di un "grosso muro di con- tenimento". Si tratta dunque di opere nuove che non possono identificarsi con eventuali manufatti preesistenti. In merito al secondo motivo, va osservato che, in tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (cfr. tra le altre, Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023 Rv. 284810 - 01). Nel caso di specie, la relativa ec- cezione non è stata tempestivamente formulata. 4. In data 9.02.2024 l'avv. Antonio De Martino, nell'interesse dei ricorrenti, ha fatto pervenire istanza di trattazione orale dei ricorsi, istanza accolta con prov- vedimento del Presidente titolare in data 27.02.2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, trattati oralmente a seguito della richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, accolta con provvedimento del Presidente titolare di questa Sezione, sono inam- missibili. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3 Lo stesso è generico per aspecificità, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che, al di là del riferimento alla costruzione ex novo denunciata dalla difesa, ha adeguatamente chiarito le ragioni per le quali il fatto non poteva essere sussunto nell'alveo della particolare tenuità. Si legge infatti nella sentenza impugnata come l'offesa al bene giuridico protetto conseguente alla condotta tenuta dagli odierni appellanti non potesse essere qualificata come par- ticolarmente tenue. Vi è, certo, il riferimento alla "costruzione ex novo di un ma- nufatto", ma si specifica nella motivazione della sentenza impugnata come il ma- nufatto - a prescindere, quindi, dalla circostanza che fosse o meno di nuova co- struzione - fosse di dimensioni tali da poter ospitare due unità abitative, con con- seguente aggravio del carico urbanistico, in zona sottoposta a vincolo ed a rischio sismico, cui si aggiungeva la realizzazione di opere in cemento armato senza al- cuna denuncia al genio civile e senza la nomina di un tecnico specializzato, nonché la realizzazione di terrazzamenti praticati con distruzione della flora ivi presente, tutti elementi descritti in sentenza come "significativi di un non trascurabile danno all'ambiente ed alla tutela del territorio". Al di là, quindi, della qualificazione dell"intervento, ciò che rileva, ai fini della valutazione negativa svolta in ordine alla invocata particolare tenuità del fatto è che si era in presenza di un'opera edilizia costruita in totale spregio non solo della normativa edilizia, paesaggistica, antisismica ed in materia di conglomerato cementizio armato, a che aveva addirittura comportato la distruzione della flora ivi presente, ciò determinando non solo un danno al territorio ma anche all'am- biente circostante. Trattasi di motivazione assolutamente scevra dai denunciati vizi e priva di aporie logico - giuridiche, rispondendo infatti alla giurisprudenza di questa Corte, autorevolmente espressa dalle Sezioni Unite, che ha invero affer- mato come ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. peli., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). Valutazione, quella fatta dalla Corte d'appello che, all'evidenza, soddisfa i criteri richiesti dalla giurisprudenza, tenuto conto che se è ben vero che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non osta, in astratto, che il reato sia posto in continuazione con altri, è tuttavia altrettanto vero che occorreOREMS„ valu- 4 tare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la con- dotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua comples- sità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Rv. 281922 - 01; Sez. 2, n. 11591 del 27/01/2020, Rv. 278830 - 01), apprezzamento, nella specie, da escludersi in relazione alla consi- stenza e gravità degli abusi e dell'essere stata realizzate in assoluto spregio della normativa urbanistica e paesaggistica, provocando anche la distruzione delle bel- lezze naturali. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. 3.1. È la stessa difesa della ricorrente, infatti, a chiarire che l'invio della PEC contenente la nuova nomina fiduciaria con revoca del precedente difensore e contestuale elezione di domicilio della SS è intervenuta in data 15.07.2022, h. 15,13. Dalla lettura degli atti allegati al ricorso, peraltro, si apprende che nella stessa PEC inviata alla cancelleria della seconda sezione della Corte d'appello di Napoli e nello stesso atto di nomina in favore dell'Avv. Antonio De Martino, si faceva espressamente presente che l'udienza davanti alla Corte d'appello era stata fissata davanti alla predetta sezione in data 11.11.2022. Detta precisazione esclude, quindi, qualsiasi nullità, atteso che risulta dagli stessi atti processuali al- legati che la data dell'udienza davanti alla Corte d'appello fosse perfettamente nota sia all'imputata che al nuovo difensore di fiducia al momento dell'invio della PEC cui era allegata la nuova nomina fiduciaria con revoca del precedente difen- sore e contestuale elezione di domicilio, non essendovi alcun obbligo per il giudice territoriale di inviare nuovo decreto di fissazione dell'udienza, atteso che, già all'atto del deposito telematico della nuova nomina fiduciaria con contestuale re- voca ed elezione di domicilio, il nuovo difensore era perfettamente a conoscenza della data di celebrazione dell'udienza di appello, ossia 1'11.11.2022, tanto che lo stesso difensore ne dava atto nella stessa PEC inviata il 15.07.2022. Nessuna nullità assoluta, dunque, risulta essersi verificata in quanto il di- fensore di fiducia era perfettamente a conoscenza, già al momento del deposito della nomina fiduciaria, che l'udienza si sarebbe svolta dinanzi alla Corte d'appello in data 11.11.2022. 3.2. Quanto, poi, all'asserita omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputata SS DI al nuovo domicilio eletto presso il 5 difensore, si tratta di censura priva di pregio, risultando non solo dalla nuova no- mina fiduciaria depositata telematicamente dal difensore in data 15.07.2022, sot- toscritta dall'imputata medesima, la conoscenza della data dell'udienza dell'11.11.2022 (si legge nella nomina fiduciaria, infatti "....in relazione al proce- dimento penale n. 5109/2021 RGAPP - Seconda sezione della Corte d'appello di Napoli, la cui udienza è fissata in data 11.11,2022..."), ma anche che la stessa imputata ricevette personalmente la notifica del decreto di fissazione dell'ud. 11.11.2022 a mezzo polizia giudiziaria in data 6.10.2022. Risulta, infatti, dal fascicolo processuale, cui questa Corte ha fatto dovero- samente accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che l'avviso dell'udienza di appello venne notificato all'Avv. Concetta Di Somma, quale difensore di fiducia di tutti e tre gli imputati, in data 6.10.2022, mentre venne notificato dalla PG personal- mente agli stessi imputati (inclusa la SS) in pari data. 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella propo- sizione dei loro ricorsi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso, il 5 aprile 2024 Il Consi re estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che, nel riportarsi alle conclusioni scritte, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
. udito il difensore, Avv. PALMIERI LUIGI, in sostituzione dell'Avv. ANTONIO DE MARTINO, che, nel riportarsi ai motivi dei ricorsi, ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 29075 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 05/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 settembre 2023, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 14 dicembre 2020, appellata da OM IS, IMPARATO CATELLO e SS UD, riconosceva agli stessi le circostanze attenuanti generiche, ridel:erminando nei loro confronti la pena in 10 mesi e 20 gg. di arresto ed euro 14.666,00 di ammenda, confermando nel resto l'appellata sentenza che li aveva riconosciuti colpevoli in concorso tra loro dei reati urbanistici, in materia antisismica e conglomerato ce- mentizio armato e paesaggistico, oltre alla contravvenzione di cui all'art. 734, cod. pen., in relazione a fatti contestati come commessi, secondo le modalità esecutive e spazio — temporali meglio descritte nelle imputazioni in data 17.09.2018. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti hanno proposto congiunto ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 131-bis, cod. pen., e correlato vizio di motivazione per aver ritenuto la costruzione ex novo del manufatto laddove la stessa Corte affermava l'esistenza di un vecchio manufatto sia pure di dimensioni diverse. In sintesi, premessa la motivazione della Corte territoriale con riferimento al rigetto della richiesta assolutoria, la difesa dei ricorrenti si duole per aver moti- vato la stessa Corte il diniego della richiesta di riconoscimento della speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità affermando l'essere stata realizzata una costruzione ex novo, laddove, nel precedente passaggio argomentativo riferito alla richiesta assolutoria, i giudici avevano fatto riferimento alla circostanza che il manufatto era esistente, anche se di dimensioni diverse. Ciò avrebbe inficiato il giudizio espresso in termini di diniego dell'art. 131-bis, cod. pen., anche sotto il profilo della contraddittorietà. 2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge proces- suale, relativo alla sola ricorrente SS, in relazione all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputata e del suo difensore per il giudizio di appello, avendo il difensore trasmesso alla Corte territoriale la nomina di un nuovo difensore di fiducia unitamente alla revoca del precedente, con contestuale ele- zione di domicilio, in riferimento agli artt. 161, 601 e 597, cod. proc. pen. 2 In sintesi, si duole la difesa della ricorrente per non aver ricevuto la cita- zione a giudizio nemmeno nell'interesse della propria assistita, che aveva eletto domicilio presso il suo studio, nonostante avesse inviato il 15.07.2022, h. 15.13 una PEC alla seconda sezione della Corte d'appello cui era allegata la nuova no- mina fiduciaria con revoca contestuale dei precedenti difensori ed elezione di do- micilio presso lo studio del difensore. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 14 marzo 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Secondo il PG, il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo mo- tivo, non sussiste il dedotto vizio motivazionale. La Corte d'appello, infatti, ha precisato che i manufatti abusivi non risultassero affatto dai rilievi e, poi, ha indi- cato la realizzazione ex novo di una "grossa rampa" e di un "grosso muro di con- tenimento". Si tratta dunque di opere nuove che non possono identificarsi con eventuali manufatti preesistenti. In merito al secondo motivo, va osservato che, in tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (cfr. tra le altre, Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023 Rv. 284810 - 01). Nel caso di specie, la relativa ec- cezione non è stata tempestivamente formulata. 4. In data 9.02.2024 l'avv. Antonio De Martino, nell'interesse dei ricorrenti, ha fatto pervenire istanza di trattazione orale dei ricorsi, istanza accolta con prov- vedimento del Presidente titolare in data 27.02.2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, trattati oralmente a seguito della richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, accolta con provvedimento del Presidente titolare di questa Sezione, sono inam- missibili. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3 Lo stesso è generico per aspecificità, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che, al di là del riferimento alla costruzione ex novo denunciata dalla difesa, ha adeguatamente chiarito le ragioni per le quali il fatto non poteva essere sussunto nell'alveo della particolare tenuità. Si legge infatti nella sentenza impugnata come l'offesa al bene giuridico protetto conseguente alla condotta tenuta dagli odierni appellanti non potesse essere qualificata come par- ticolarmente tenue. Vi è, certo, il riferimento alla "costruzione ex novo di un ma- nufatto", ma si specifica nella motivazione della sentenza impugnata come il ma- nufatto - a prescindere, quindi, dalla circostanza che fosse o meno di nuova co- struzione - fosse di dimensioni tali da poter ospitare due unità abitative, con con- seguente aggravio del carico urbanistico, in zona sottoposta a vincolo ed a rischio sismico, cui si aggiungeva la realizzazione di opere in cemento armato senza al- cuna denuncia al genio civile e senza la nomina di un tecnico specializzato, nonché la realizzazione di terrazzamenti praticati con distruzione della flora ivi presente, tutti elementi descritti in sentenza come "significativi di un non trascurabile danno all'ambiente ed alla tutela del territorio". Al di là, quindi, della qualificazione dell"intervento, ciò che rileva, ai fini della valutazione negativa svolta in ordine alla invocata particolare tenuità del fatto è che si era in presenza di un'opera edilizia costruita in totale spregio non solo della normativa edilizia, paesaggistica, antisismica ed in materia di conglomerato cementizio armato, a che aveva addirittura comportato la distruzione della flora ivi presente, ciò determinando non solo un danno al territorio ma anche all'am- biente circostante. Trattasi di motivazione assolutamente scevra dai denunciati vizi e priva di aporie logico - giuridiche, rispondendo infatti alla giurisprudenza di questa Corte, autorevolmente espressa dalle Sezioni Unite, che ha invero affer- mato come ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. peli., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). Valutazione, quella fatta dalla Corte d'appello che, all'evidenza, soddisfa i criteri richiesti dalla giurisprudenza, tenuto conto che se è ben vero che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non osta, in astratto, che il reato sia posto in continuazione con altri, è tuttavia altrettanto vero che occorreOREMS„ valu- 4 tare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la con- dotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua comples- sità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Rv. 281922 - 01; Sez. 2, n. 11591 del 27/01/2020, Rv. 278830 - 01), apprezzamento, nella specie, da escludersi in relazione alla consi- stenza e gravità degli abusi e dell'essere stata realizzate in assoluto spregio della normativa urbanistica e paesaggistica, provocando anche la distruzione delle bel- lezze naturali. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. 3.1. È la stessa difesa della ricorrente, infatti, a chiarire che l'invio della PEC contenente la nuova nomina fiduciaria con revoca del precedente difensore e contestuale elezione di domicilio della SS è intervenuta in data 15.07.2022, h. 15,13. Dalla lettura degli atti allegati al ricorso, peraltro, si apprende che nella stessa PEC inviata alla cancelleria della seconda sezione della Corte d'appello di Napoli e nello stesso atto di nomina in favore dell'Avv. Antonio De Martino, si faceva espressamente presente che l'udienza davanti alla Corte d'appello era stata fissata davanti alla predetta sezione in data 11.11.2022. Detta precisazione esclude, quindi, qualsiasi nullità, atteso che risulta dagli stessi atti processuali al- legati che la data dell'udienza davanti alla Corte d'appello fosse perfettamente nota sia all'imputata che al nuovo difensore di fiducia al momento dell'invio della PEC cui era allegata la nuova nomina fiduciaria con revoca del precedente difen- sore e contestuale elezione di domicilio, non essendovi alcun obbligo per il giudice territoriale di inviare nuovo decreto di fissazione dell'udienza, atteso che, già all'atto del deposito telematico della nuova nomina fiduciaria con contestuale re- voca ed elezione di domicilio, il nuovo difensore era perfettamente a conoscenza della data di celebrazione dell'udienza di appello, ossia 1'11.11.2022, tanto che lo stesso difensore ne dava atto nella stessa PEC inviata il 15.07.2022. Nessuna nullità assoluta, dunque, risulta essersi verificata in quanto il di- fensore di fiducia era perfettamente a conoscenza, già al momento del deposito della nomina fiduciaria, che l'udienza si sarebbe svolta dinanzi alla Corte d'appello in data 11.11.2022. 3.2. Quanto, poi, all'asserita omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputata SS DI al nuovo domicilio eletto presso il 5 difensore, si tratta di censura priva di pregio, risultando non solo dalla nuova no- mina fiduciaria depositata telematicamente dal difensore in data 15.07.2022, sot- toscritta dall'imputata medesima, la conoscenza della data dell'udienza dell'11.11.2022 (si legge nella nomina fiduciaria, infatti "....in relazione al proce- dimento penale n. 5109/2021 RGAPP - Seconda sezione della Corte d'appello di Napoli, la cui udienza è fissata in data 11.11,2022..."), ma anche che la stessa imputata ricevette personalmente la notifica del decreto di fissazione dell'ud. 11.11.2022 a mezzo polizia giudiziaria in data 6.10.2022. Risulta, infatti, dal fascicolo processuale, cui questa Corte ha fatto dovero- samente accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che l'avviso dell'udienza di appello venne notificato all'Avv. Concetta Di Somma, quale difensore di fiducia di tutti e tre gli imputati, in data 6.10.2022, mentre venne notificato dalla PG personal- mente agli stessi imputati (inclusa la SS) in pari data. 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella propo- sizione dei loro ricorsi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso, il 5 aprile 2024 Il Consi re estensore Il Presidente