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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 27/02/2026, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1275/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 373/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste 74 48122 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA RESISTENTE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9084/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720230105181722 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1009/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: chiede l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese
Appellato: si rimette alla corte insistendo per la liquidazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.9084/2024, la CGT di Roma accoglieva il ricorso presentato dal
Resistente_1 srl avverso il ruolo n. 2023/251190, formato dall'Agenzia delle entrate- Direzione provinciale di Ravenna e la cartella di pagamento n. 097 2023 01051817 22 000 dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Roma, recante un recupero per sanzioni per complessivi euro 299,70.
In particolare, il giudice di prime cure dichiarava l'illegittimità della cartella, rilevando che la competenza funzionale a formare il ruolo non apparteneva alla Direzione provinciale di Ravenna, bensì alla Direzione regionale del Lazio, regione nella quale si trovava il domicilio del responsabile dell'assistenza fiscale.
Propone appello l'Ufficio contestando la decisione per violazione di legge, in quanto il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato l'art.39, d.lgs. n.241/1997. Ha poi controdedotto in relazione ai motivi di ricorso avanzati in primo grado dal Resistente_1, concludendo per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Si è costituito il Resistente_1, contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, riproponendo i motivi di gravame presentati in primo grado e rimasti assorbiti. Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
In data 16.1.2026, l'ufficio appellante chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, poiché medio tempore aveva emesso in sede di autotutela provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo, in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione.
All'udienza del 10.2.2026, rilevato il mancato deposito del provvedimento di sgravio, ne è stata disposta l'acquisizione con rinvio della trattazione al 24.2.2026.
L'Agenzia delle entrate procedeva al deposito del provvedimento di sgravio.
All'udienza del 24.2.2026 , la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento va dichiarato estinto.
È vero che l'ufficio ha proceduto allo sgravio già a seguito dell'adozione della sentenza di primo grado favorevole alla controparte, ma non può non considerarsi che con la memoria depositata agli atti in data
16.1.2026 ha chiaramente espresso di non voler coltivare il giudizio di appello e che la richiesta di estinzione del giudizio è stata rinnovata all'odierna udienza.
D'altro canto, non si rinviene un interesse della controparte ad una pronuncia nel merito, atteso che lo sgravio della pretesa tributaria è già intervenuto e che da una pronuncia di estinzione deriva il consolidarsi della sentenza di primo grado alla stessa favorevole.
Tuttavia, il contenzioso resiste limitatamente alla statuizione sulle spese di giustizia, chiedendo l'appellato che la Corte si pronunci con determinazione assunta alla luce del principio della cd. "soccombenza virtuale".
È noto che l'art. 15 del d. lgs. n. 546/1992, e così l'art. 59 del d.lgs. n. 175/2024 che troverà applicazione con l'entrata in vigore della Riforma, ricalcando il precetto di cui all'art. 91 c.p.c., prevede che “la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza”. Il
Legislatore ha, però, previsto la possibilità di compensare le spese “in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca o quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”.
Nel processo tributario l'art. 46, commi 1 e 3, del D.L.vo n. 546/1992, e così anche l'art. 96, commi 1 e 3, del D.L.vo n. 175/2024, che troverà applicazione in sostituzione del primo con l'entrata in vigore della
Riforma, così recitano: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. […]
Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
Il principio di soccombenza trova pertanto applicazione anche in ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ovvero nelle ipotesi in cui sia venuto meno il contrasto tra le parti e quindi l'interesse a proseguire il giudizio e la necessità/utilità di una pronuncia giudiziale. Trattasi del principio della "soccombenza virtuale" e riguarda le ipotesi quali quella in cui, successivamente all'avvio del contenzioso, la Pubblica Amministrazione revochi/annulli in autotutela gli atti impugnati dal contribuente e/o proceda al rimborso richiesto. Tale principio è stato formulato solo in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 274/2005, secondo cui “È costituzionalmente illegittimo - con riferimento all'art. 3 cost. -l'art. 46 comma 3 d.lgs. n.546/92, nella parte in cui impone la compensazione delle spese nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere”. Mantenere le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate è infatti irragionevole e finisce per integrare un ingiustificato trattamento di favore della Pubblica Amministrazione.
Nondimeno tale principio, però, non può trovare applicazione indiscriminata: con l'ordinanza n.
18459/2023 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato come “nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale”. Questo principio trova applicazione solo qualora l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato in sede giudiziale consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato, sussistente sin dal momento della sua emanazione. Di contro, in presenza di una obbiettiva complessità della questione, chiarita magari solo da una sopravvenuta norma interpretativa, l'eventuale annullamento in autotutela dell'atto già impugnato integra un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.
c., che può essere premiato con la compensazione delle spese.
Nondimeno, osserva la Suprema Corte che qualora la materia del contendere risulti cessata perché è venuto meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale, per di più con un atto conforme alla richiesta della parte contribuente, le spese vanno compensate in considerazione della condotta processuale delle parti (Cass. ord. n. 31440/2024).
Nel caso in esame appare chiaro che l'Ufficio si è conformato non solo all'orientamento ermeneutico dei giudici di legittimità, ma, al contempo, alla richiesta originaria della parte contribuente.
Si ritiene pertanto che, alla luce di quanto sopra, si possa motivatamente statuire la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 373/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste 74 48122 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA RESISTENTE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9084/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720230105181722 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1009/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: chiede l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese
Appellato: si rimette alla corte insistendo per la liquidazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.9084/2024, la CGT di Roma accoglieva il ricorso presentato dal
Resistente_1 srl avverso il ruolo n. 2023/251190, formato dall'Agenzia delle entrate- Direzione provinciale di Ravenna e la cartella di pagamento n. 097 2023 01051817 22 000 dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Roma, recante un recupero per sanzioni per complessivi euro 299,70.
In particolare, il giudice di prime cure dichiarava l'illegittimità della cartella, rilevando che la competenza funzionale a formare il ruolo non apparteneva alla Direzione provinciale di Ravenna, bensì alla Direzione regionale del Lazio, regione nella quale si trovava il domicilio del responsabile dell'assistenza fiscale.
Propone appello l'Ufficio contestando la decisione per violazione di legge, in quanto il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato l'art.39, d.lgs. n.241/1997. Ha poi controdedotto in relazione ai motivi di ricorso avanzati in primo grado dal Resistente_1, concludendo per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Si è costituito il Resistente_1, contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, riproponendo i motivi di gravame presentati in primo grado e rimasti assorbiti. Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
In data 16.1.2026, l'ufficio appellante chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, poiché medio tempore aveva emesso in sede di autotutela provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo, in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione.
All'udienza del 10.2.2026, rilevato il mancato deposito del provvedimento di sgravio, ne è stata disposta l'acquisizione con rinvio della trattazione al 24.2.2026.
L'Agenzia delle entrate procedeva al deposito del provvedimento di sgravio.
All'udienza del 24.2.2026 , la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento va dichiarato estinto.
È vero che l'ufficio ha proceduto allo sgravio già a seguito dell'adozione della sentenza di primo grado favorevole alla controparte, ma non può non considerarsi che con la memoria depositata agli atti in data
16.1.2026 ha chiaramente espresso di non voler coltivare il giudizio di appello e che la richiesta di estinzione del giudizio è stata rinnovata all'odierna udienza.
D'altro canto, non si rinviene un interesse della controparte ad una pronuncia nel merito, atteso che lo sgravio della pretesa tributaria è già intervenuto e che da una pronuncia di estinzione deriva il consolidarsi della sentenza di primo grado alla stessa favorevole.
Tuttavia, il contenzioso resiste limitatamente alla statuizione sulle spese di giustizia, chiedendo l'appellato che la Corte si pronunci con determinazione assunta alla luce del principio della cd. "soccombenza virtuale".
È noto che l'art. 15 del d. lgs. n. 546/1992, e così l'art. 59 del d.lgs. n. 175/2024 che troverà applicazione con l'entrata in vigore della Riforma, ricalcando il precetto di cui all'art. 91 c.p.c., prevede che “la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza”. Il
Legislatore ha, però, previsto la possibilità di compensare le spese “in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca o quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”.
Nel processo tributario l'art. 46, commi 1 e 3, del D.L.vo n. 546/1992, e così anche l'art. 96, commi 1 e 3, del D.L.vo n. 175/2024, che troverà applicazione in sostituzione del primo con l'entrata in vigore della
Riforma, così recitano: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. […]
Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
Il principio di soccombenza trova pertanto applicazione anche in ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ovvero nelle ipotesi in cui sia venuto meno il contrasto tra le parti e quindi l'interesse a proseguire il giudizio e la necessità/utilità di una pronuncia giudiziale. Trattasi del principio della "soccombenza virtuale" e riguarda le ipotesi quali quella in cui, successivamente all'avvio del contenzioso, la Pubblica Amministrazione revochi/annulli in autotutela gli atti impugnati dal contribuente e/o proceda al rimborso richiesto. Tale principio è stato formulato solo in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 274/2005, secondo cui “È costituzionalmente illegittimo - con riferimento all'art. 3 cost. -l'art. 46 comma 3 d.lgs. n.546/92, nella parte in cui impone la compensazione delle spese nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere”. Mantenere le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate è infatti irragionevole e finisce per integrare un ingiustificato trattamento di favore della Pubblica Amministrazione.
Nondimeno tale principio, però, non può trovare applicazione indiscriminata: con l'ordinanza n.
18459/2023 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato come “nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale”. Questo principio trova applicazione solo qualora l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato in sede giudiziale consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato, sussistente sin dal momento della sua emanazione. Di contro, in presenza di una obbiettiva complessità della questione, chiarita magari solo da una sopravvenuta norma interpretativa, l'eventuale annullamento in autotutela dell'atto già impugnato integra un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.
c., che può essere premiato con la compensazione delle spese.
Nondimeno, osserva la Suprema Corte che qualora la materia del contendere risulti cessata perché è venuto meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale, per di più con un atto conforme alla richiesta della parte contribuente, le spese vanno compensate in considerazione della condotta processuale delle parti (Cass. ord. n. 31440/2024).
Nel caso in esame appare chiaro che l'Ufficio si è conformato non solo all'orientamento ermeneutico dei giudici di legittimità, ma, al contempo, alla richiesta originaria della parte contribuente.
Si ritiene pertanto che, alla luce di quanto sopra, si possa motivatamente statuire la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.