TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 27.5.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 10.12.2024, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6775 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato telematico inserito nella busta telematica, dagli avv.ti Melchiorre Scudiero e Davide Scudiero, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via
Fiume, n. 15, presso lo studio dei difensori;
PEC:
.salerno. ; Email_1 CP_1 Email_3
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 23.1.2023 per Notar i Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con Persona_1
questo elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
1 PEC: t;
Email_4
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 1.12.2023, agiva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno – Sezione Lavoro al fine di vedere accertato il suo status inabilitante alla data del decesso del genitore, , e, per l'effetto, dichiarato il suo diritto a percepire Persona_2
la pensione di reversibilità.
Nel dettaglio, deduceva in via di fatto:
- che, nella qualità di figlia di , già titolare della pensione deceduto Persona_2 CP_2
il 15.7.2021, aveva inoltrato, il 28.7.2021, all' Sede di Salerno, domanda di pensione CP_2
ai superstiti ritenendosi inabile ai sensi e per gli effetti della Legge n. 903/1965;
- che l con comunicazione del 30.8.2021, aveva rigettato la richiesta assumendo CP_2
che, alla data del decesso del familiare, la stessa non era da considerare inabile;
- che infruttuosamente aveva presentato ricorso ammnistrativo in data 25.1.2022, essendo decorsi inutilmente i termini di legge;
- che ella aveva tutti i requisiti di legge per ottenere la prestazione richiesta, considerata,
alla data del decesso del padre, la sua condizione di permanente e assoluta impossibilità a svolgere un qualsiasi proficuo lavoro, nonché l'indisponibilità di redditi o rendite proprie.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro di:
<< - Accertare lo Status Inabilitante della ricorrente, ex lege 21.07.65 n. 903 art 22 e
succ., modif. ed integr., alla data del decesso dei genitori come sopra avvenuto e, per
l'effetto, dichiarare il diritto della stessa a percepire “Pensione di Reversibilità” con
decorrenza dalla stessa data, e ciò previa consulenza medica a mente dell'art. 445 c.p.c.
che sin d'ora si invoca.
2 - Condannare l in persona del suo Presidente pro-tempore, alla corresponsione CP_2
della Pensione di Reversibilità a favore della ricorrente a decorrere dalla data del decesso
del genitore, con riserva di conguaglio ed interessi legali decorrenti sempre dalla data di tale
evento.
- Condannare l come sopra rapp.tp, al pagamento delle spese, diritti onorari di CP_2
giudizio, da attribuirsi al solo Procuratore Avv. Melchiorre Scudiero che dichiara esserne
antistatario>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria difensiva depositata il 12.3.2024,
si costituiva in giudizio l'Ente resistente, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini di decadenza e di prescrizione del diritto fatto valere ed anche in quanto sfornito di prova in ordine al completamento dell'iter amministrativo.
Nel merito, poi, deduceva l'infondatezza della domanda, in quanto le condizioni di salute della ricorrente non erano tali da determinare, alla data del decesso del genitore, una riduzione della capacità lavorativa nei limiti previsti dagli art. 1 e 2 della Legge n. 222/1984
e non essendo stato provato il requisito della vivenza a carico e della inabilità al momento del decesso.
Per quanto esposto, l chiedeva al Tribunale di: CP_2
<<…dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per intervenuta prescrizione
e/o decadenza;
nel merito, rigettare la domanda del ricorrente, per tutti i motivi sopra dedotti,
con ogni conseguenza di legge.>>.
3. Con ordinanza del 27.5.2024, il Giudice rinviava la causa all'udienza di discussione dell'10.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
3 Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per l'assorbente e preminente rilievo dell'omessa specifica dimostrazione della sussistenza del requisito della vivenza a carico del genitore deceduto.
2. Va rammentato, in punto di diritto, che l'art. 13 del R.D.L. n. 636 del 1939, sostituito dall'art. 2 della Legge n. 218 del 4 aprile 1952, e successivamente dall'art. 22 della Legge
n. 903 del 21 luglio 1965, prevede che:
<Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo
sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui
all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al
momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni
e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del
decesso di questi.
(…)
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro,
i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al
lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso,
provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa>>.
Ai sensi della norma in questione, dunque, ai fini dell'ottenimento della pensione di reversibilità ad opera del figlio inabile devono ricorrere in concreto tali condizioni: a) l'inabilità
permanente al lavoro;
b) il requisito della "vivenza a carico", che non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, ma postula una rilevante dipendenza economica
4 del figlio inabile dal defunto genitore.
Sotto il profilo dell'individuazione della soglia reddituale per reputare sussistente il requisito del mantenimento dei superstiti inabili, l' con delibera n. 206 del 12 settembre 1980 CP_2
aveva inizialmente seguito gli stessi criteri adottati per l'individuazione del limite di reddito per l'accertamento del carico in materia di assegni familiari, pari al trattamento minimo di pensione aumentato del 30%. Successivamente, però, con delibera n. 478 del 31.10.2000,
l , stante il lasso di tempo trascorso dal 1980, ha stabilito che per l'accertamento del CP_2
diritto alla pensione ai superstiti inabili deve essere adottato lo stesso criterio stabilito per il riconoscimento del diritto alla pensione degli invalidi civili totali: il limite di reddito, cioè, è
quello stabilito dall'articolo 14 – septies della Legge n. 33 del 29 febbraio 1980, annualmente rivalutato (cfr. Cass. Sez. L, n. 14996 del 03/07/2007, Rv. 597819, la quale chiarisce che:
<In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 13 legge
n. 218 del 1953, come modificato dall'art. 22 legge n. 903 del 1965) e agli effetti del requisito
della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del
figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori
costituzionalmente protetti (artt.3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che
assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione
dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per
legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non
superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari,
nell'anno 2007, all'importo di 1187,73 euro mensili. (Tale determinazione quantitativa del
criterio di prevalenza è stata adottata e fatta propria dalla S.C., in funzione nomofilattica, in
quanto ancorata a criteri di legge, certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, con
soluzione provvista di intrinseca razionalità per il riferimento ad un dato normativo pertinente
allo stato di inabilità del soggetto - art. 24, comma 6, legge n. 412 del 1986 -, in fattispecie
nella quale la Corte, decidendo nel merito, ha riconosciuto a carico del genitore defunto
5 l'inabile ultradiciottenne, titolare nel 2003 di un reddito mensile di euro 573, inferiore alla
soglia sopradeterminata, con gli aggiustamenti dovuti per i diversi anni di riferimento)>>.
La Suprema Corte, inoltre, al riguardo, ha precisato che: <In caso di morte del pensionato,
il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto
inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito
della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né
con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con
particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via
continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale
accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di
legittimità se adeguatamente motivato>> (Cass. Sez. L., n. 9237 del 13/04/2018, Rv.
648627).
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 c.c., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 c.p.c., è solo finalizzato a integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti (sulla circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, Cass. Sez. U. 17 giugno 2004, n.
11353).
Nel caso di specie, la parte ricorrente non specificamente dedotto la circostanza che fosse il genitore defunto a provvedere in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al suo mantenimento, nè ha articolato mezzi di prova volti a dimostrare se e in che misura il defunto effettivamente si occupasse del suo sostentamento, essendosi limitata a produrre documentazione (un certificato di stato di famiglia del genitore all'atto del decesso, peraltro attestante l'assenza di altre persone nello stato di famiglia di al momento Persona_2
della morte e la residenza del genitore in Comune diverso da quello di residenza della
6 ricorrente;
un certificato reddituale dell'Agenzia delle Entrate della ricorrente che nulla dice in merito a chi provvedesse al suo mantenimento) insufficiente a fornire la prova del requisito della vivenza a carico, pur interpretando quest'ultimo requisito nell'esegesi estensiva recepita nelle richiamate decisioni di legittimità.
Quanto alle spese di giudizio, occorre prendere atto del deposito da parte della ricorrente della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.152 disp. att. c.p.c., sicché nulla va disposto in merito ad esse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6775 del ruolo generale dell'anno 2023, promosso da Parte_1
contro l in persona del legale
[...] Controparte_3
rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Salerno, 4.1.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
7