Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00709/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2221 del 2025, proposto da
SE IR, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Acciarito, con domicilio eletto presso il suo studio in Vizzini, via Vittorio Emanuele 8;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso inviata con PEC del 29 agosto 2025 al Comando Stazione Carabinieri di Francofonte
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa GA IE UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Siracusa la ricorrente ha impugnato il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso inviata con PEC del 29 agosto 2025 al Comando Stazione Carabinieri di Francofonte, avente ad oggetto la relazione/annotazione di servizio relativa al sopralluogo effettuato per accertare l’effettivo cambio di residenza.
Il 22 dicembre 2025 l’amministrazione intimata ha versato in atti il documento richiesto e, con memoria depositata contestualmente, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite non risultando il Ministero dell’Interno l’effettivo destinatario dell’istanza di accesso e non essendo lo stesso in possesso del documento richiesto.
All’udienza in camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il difensore di parte ricorrente, preso atto del deposito documentale del Ministero resistente, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che, risultando pienamente soddisfatta la pretesa di parte ricorrente debba essere dichiarata cessata la materia del contendere ai sensi del comma 5 dell’art. 34 c.p.a.
In ordine alle spese di lite, deve osservarsi che dalla produzione documentale di parte ricorrente emerge che l’istanza di accesso sulla quale si è formato il diniego qui impugnato era stata inviata unicamente all’indirizzo PEC del Comando dei Carabinieri di Francofonte e non anche alle amministrazioni qui intimate (Ministero dell’Interno e Prefettura di Siracusa).
Sussistono, pertanto, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MA VA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
GA IE UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA IE UD | AN MA VA |
IL SEGRETARIO