Rigetto
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/12/2025, n. 9535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9535 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09535/2025REG.PROV.COLL.
N. 02091/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2091 del 2024, proposto dal Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ulisse Corea e Rosa Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Newo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Claudio Tuveri, Antonio De Feo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ossigenopuro s.r.l.; Città Metropolitana di Bari; Arpa Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente; A.s.l. Bari; Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari – Consorzio Asi, A.S.I s.p.a.; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari; Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (Ager); Amiu s.p.a. – Azienda Municipalizzata Igiene Urbana; Gruppo di Intervento Giuridico – O.D.V.; Itea s.p.a.; Comune di Modugno; Aro Ba 2, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1483/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della società Newo s.p.a. e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il consigliere LO TA e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
1. Il Comune di Bari ha impugnato la sentenza n. 1483/2023, con la quale il T.a.r. Puglia, Sez. II, ha dichiarato inammissibile e, comunque, ha respinto nel merito il ricorso proposto dal Comune di Bari (R.G. n. 544/2023) avverso la determina dirigenziale della Regione Puglia n. 71 del 27 febbraio 2023 (di accoglimento di un’istanza di proroga presentata dalla società Newo s.p.a. con riferimento al provvedimento di valutazione di impatto ambientale della Regione Puglia n. 7 del 25 gennaio 2018 per il progetto di “ realizzazione dell’impianto per il trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, prodotti dal trattamento di biostabilizzazione di rifiuti di natura urbana ”).
In sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto che il ricorso introduttivo del giudizio fosse inammissibile, in quanto l’oggetto della domanda di annullamento “ …è, invero, un mero atto di proroga di una VIA già assentita dalla Regione, che ha trovato il pieno riconoscimento di legittimità e l’avallo sostanziale da parte del Consiglio di Stato nella vicenda giudiziale conclusasi (per lo meno dinanzi alla Giurisdizione amministrativa) con le sentenze della Sezione IV del 18 luglio 2022 nn. 6088/2022, 6089/2022, 6090/2022, 6092/2022, 6093/2022 ”.
Pur esprimendo la propria non condivisione delle decisioni del Consiglio di Stato (di riforma delle precedenti sentenze di primo grado), il T.a.r. Puglia ha ritenuto che “ … essendo stati i provvedimenti presupposti di quello di proroga odiernamente impugnato già oggetto di vaglio giudiziale con le citate sentenze del Consiglio di Stato, in ossequio al principio di certezza del diritto e dell’effettività delle decisioni giurisdizionali, ne è preclusa, nella presente sede, una nuova delibazione in senso difforme da quanto affermato in secondo grado, in particolare perché, ove pure resa, resterebbe inane rispetto a quanto si è deciso di avallare nella menzionata sede d’appello ”.
Nel merito, il giudice di primo grado ha evidenziato comunque l’infondatezza del ricorso; dopo aver richiamato quanto disposto dall’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, ha concluso nei seguenti termini: “ La proroga non comporta la reiterazione del procedimento di VIA, così come chiaramente evincibile dal richiamato art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; la reiterazione del procedimento di VIA è dovuta solo ove sia decorsa l’efficacia temporale del provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato ”.
2. Il Comune di Bari ha contestato in rito la sentenza impugnata e ha riproposto nel merito le censure non scrutinate dal giudice di primo grado.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno (con atto di mera forma).
4. Si costituita in giudizio la società Newo s.p.a. contestando diffusamente le deduzioni di parte appellante.
5. Si è costituita in giudizio anche la Regione Puglia, eccependo l’inammissibilità dell’atto di appello, per difetto di interesse (in relazione alle sentenze del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 6088/2022, 6089/2022, 6090/2022, 6092/2022 e 6093/2022), e contestando nel merito le deduzioni di parte appellante.
6. Con memoria di replica, depositata in data 2 settembre 2025, il Comune di Bari ha insistito per l’accoglimento dell’atto di appello.
7. All’udienza pubblica del 25 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame della eccezione di inammissibilità dell’appello, per difetto di interesse, sollevata dalla Regione Puglia, essendo il ricorso in appello infondato nel merito (per le ragioni che saranno illustrate di seguito nella presente decisione).
9. Con il primo motivo di gravame, l’amministrazione comunale appellante deduce: error in judicando in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso; violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 7, 34 e 35 c.p.a., dell’art. 2909 c.c.; violazione dei principi in materia di giudicato implicito; errata valutazione delle condizioni dell’azione e, in particolare, dell’interesse al ricorso; violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 6 e 13 CEDU sul diritto ad un ricorso effettivo; motivazione contraddittoria, illogica, errata e comunque insufficiente.
In sintesi, il Comune di Bari si duole della statuizione della sentenza impugnata relativa alla declaratoria della inammissibilità del ricorso di primo grado.
Evidenzia che il giudice di primo grado ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, ravvisando un rapporto di stretta consequenzialità tra il provvedimento di VIA e l’atto di proroga; essendo stato il provvedimento di VIA considerato legittimo dal giudice d’appello, non vi sarebbe spazio per una diversa valutazione della legittimità dell’atto di mera proroga della efficacia della VIA.
Il Comune di Bari contesta questa conclusione, evidenziando che l’atto di proroga “… non è atto meramente consequenziale alla VIA originaria, ma costituisce l’esito, non vincolato né obbligato, di un diverso procedimento che ha un’autonoma base giuridica e che implica l’esercizio di un nuovo e autonomo potere amministrativo. Tra i due provvedimenti di VIA (D.D. n. 7/2018) e di proroga (D.D. n. 71/2023) esiste dunque certamente un rapporto di connessione, ma tale connessione non priva la D.D. di proroga della VIA n. 71/2023 della propria autonomia provvedimentale e della autonoma immediata lesività ”.
A conferma di quanto dedotto, fa rilevare che il Comune avrebbe potuto impugnare l’atto di proroga anche senza aver previamente impugnato il provvedimento di VIA.
In considerazione della autonomia dei due procedimenti, non potrebbe dispiegare alcun effetto di “giudicato esterno” il passaggio in giudicato delle sentenze relative alla VIA originaria (di cui alla determinazione dirigenziale n. 7/2018).
Il motivo è fondato.
In termini generali, occorre premettere che il legislatore ha espressamente previsto che, in caso di proroga della VIA, l’amministrazione può incidere sulla durata del provvedimento senza invece interferire con le prescrizioni e valutazioni svolte in origine, ad eccezione dei casi in cui sia intervenuto un mutamento dei luoghi oggetto dell'intervento.
In sede di valutazione della istanza di proroga della VIA, l’amministrazione è infatti chiamata a verificare il mancato rispetto del termine di efficacia temporale dell'originario provvedimento amministrativo e la possibilità di estendere l'efficacia temporale dell'atto originario, nel senso di verificare se siano intervenute modifiche sostanziali del quadro ambientale di riferimento tali da porsi quale ostacolo alla proroga del provvedimento in questione; infatti, il contesto ambientale in cui gli interventi oggetto di valutazione vanno ad inserirsi è suscettibile di modifiche nel corso del tempo e, in questi casi, si pone la necessità di verificare la compatibilità degli interventi con il mutato contesto ambientale.
Per pacifica giurisprudenza, il potere dell’amministrazione di riesaminare l'assetto di interessi definito dall'originaria VIA può legittimamente esplicarsi solo laddove siano intervenuti mutamenti o sopravvenienze fattuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1747/2015).
Ritiene quindi il Collegio di condividere la tesi della amministrazione appellante, secondo la quale l’atto di proroga non è atto necessariamente consequenziale rispetto al rilascio della VIA originaria, dovendo l’amministrazione regionale verificare la sussistenza dei presupposti della proroga di cui all’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, che (per la parte di interesse) dispone quanto segue: “ … Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario… ”.
Conseguentemente, non appare condivisibile la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado, per effetto del giudicato formatosi sul provvedimento di rilascio della VIA originaria; in base alla norma sopra richiamata, ai fini del rilascio della proroga della VIA, l’amministrazione regionale, oltre ai requisiti di carattere formale, deve verificare infatti che non sia mutato il “ contesto ambientale di riferimento ”, sulla base di una relazione esplicativa aggiornata del soggetto istante.
10. Con il secondo motivo di gravame, il Comune di Bari deduce: error in judicando in relazione al rigetto nel merito; violazione dell’art. 35 c.p.a., dell’art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia sui motivi proposti dal Comune di Bari; violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché degli artt. 6 e 13 CEDU; violazione di legge (art. 25 d.lgs. n. 152/2006); contraddittorietà intrinseca, illogicità e, comunque insufficienza della motivazione
In primo luogo, il Comune di Bari censura l’operato del giudice di primo grado, che, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, è poi entrato nel merito del giudizio, esaminando solo alcune delle questioni giuridiche sollevate dal Comune.
Ripropone quindi, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (violazione dell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006; violazione dell’art. 27 l.r. n. 11/2001 e s.m.i.; difetto di istruttoria e di motivazione; insussistenza/falsità dei presupposti; violazione dei principi di buona amministrazione ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost. e 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; violazione delle garanzie partecipative delle amministrazioni competenti per i pareri ambientali).
Dopo aver richiamato l’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 e l’art. 14, comma 5, della l.r. n. 11 del 2001, evidenzia che la proroga non costituisce un “mero atto di estensione temporale” dell’efficacia della VIA originaria, da rendersi in modo automatico in caso di proposizione di apposita istanza da parte del proponente in costanza di efficacia del titolo originario, ma è atto discrezionale e comunque soggetto a istruttoria e alle connesse valutazioni dell’autorità competente.
Sotto il profilo sostanziale, il Comune di Bari sostiene che le condizioni cui era stata subordinata la VIA del 2018 sarebbero venute meno al momento della richiesta e della concessione della proroga, in quanto, in sintesi, sarebbe venuta meno la possibilità di approvvigionamento dei rifiuti dalla società AMIU s.p.a.
Evidenzia che nella determinazione dirigenziale n. 7/2018 era precisato che il conferimento avrebbe potuto essere eseguito da altri Comuni della Città metropolitana solo secondariamente e solo ove residuassero disponibilità a valle del conferimento da parte della società AMIU; a suo giudizio, il conferimento dei rifiuti da parte della società AMIU costituiva una condizione imprescindibile, la cui impossibilità a realizzarsi si ripercuoterebbe sul giudizio di compatibilità ambientale.
In ogni caso, anche ove la prescrizione in esame non dovesse intendersi in termini di esclusività del conferimento da parte della società AMIU, il fatto che nessun rifiuto sarà conferito da quest’ultima confermerebbe che non può esservi l’apporto “primario” o “prioritario” da parte della predetta società, con conseguente mutamento radicale del quadro precedentemente autorizzato.
A giudizio dell’amministrazione comunale appellante, avrebbe dovuto essere rinnovata la valutazione di impatto ambientale, per effetto del sopravvenuto venir meno della realizzabilità delle prescrizioni inerenti alla natura e alla provenienza del rifiuto da conferire.
Secondo la tesi dell’appellante, il “ contesto ambientale di riferimento ” (cui fa riferimento l’art. 25, c. 5, del d.lgs. n. 152 del 2006) attiene agli equilibri relativi alla provenienza dei rifiuti da destinare all’impianto, con la conseguenza che il mutamento di questi equilibri avrebbe imposto la riconvocazione di tutti gli enti coinvolti in materia ambientale (tra cui il Comune di Bari e il Comitato regionale di VIA), al fine di operare le proprie valutazioni e adottare nuove e diverse prescrizioni.
Evidenzia inoltre che la determinazione dirigenziale n. 7/2018 contemplava la società AMIU come unico soggetto presso cui convogliare le acque reflue dell’impianto, mentre non era prevista l’individuazione di soggetti economici diversi dalla società AMIU, né diverse modalità con cui detti reflui avrebbero potuto essere conferiti a tali soggetti nel rispetto del d.m. 185/2003.
A giudizio dell’amministrazione appellante, la possibilità che detti reflui, in tutto o in parte, siano destinati a soggetti terzi diversi dalla società AMIU, determinerebbe infatti una disconnessione idraulica che costituisce una modifica sostanziale nella qualificazione dei reflui (che divengono rifiuti liquidi) e nel relativo regime autorizzativo.
L’appellante evidenzia inoltre che l’aumento dei costi dall’energia dal 2018 a oggi (per le note vicende della crisi geopolitica globale) avrebbe determinato una modifica rilevante rispetto alla valutazione costi/benefici originaria, che avrebbe dovuto essere oggetto di una nuova valutazione in sede di proroga della valutazione di compatibilità ambientale.
L’appellante deduce violazione dei principi partecipativi, dei canoni di buon andamento dell’azione amministrativa e di buona amministrazione, tutelati anche a livello eurounitario dall’art. 41 della Carta di ZA (applicabile in materia ambientale stante le connesse competenze dell’Unione europea); ciò in considerazione della pretermissione dell’apporto di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e interessati anche in materia ambientale, primo fra tutti il Comune di Bari.
Il motivo è infondato.
Sulla base della documentazione versata in atti, ritiene il Collegio che gli elementi indicati dal Comune di Bari non siano sufficienti per giustificare il rigetto della istanza di proroga della VIA.
Alla istanza di proroga risulta allegata la relazione tecnica del soggetto proponente, contenente la valutazione di invarianza delle condizioni e del contesto ambientale (a firma dell’ing. De Pascali Dario).
Nel provvedimento di proroga (d.d. n. 71/2023), l’amministrazione regionale evidenzia preliminarmente che:
“... la verifica della validità delle valutazioni di impatto ambientale di cui alla D.D. n. 7 del 25.01.2018 si concretizza, sostanzialmente:
− con riferimento al quadro programmatico ed alle sopravvenute norme in materia di tutela delle matrici ambientali, con l’accertamento della conformità del progetto;
− con riferimento allo stato dei luoghi ovvero delle matrici ambientali, nell’appurare l’assenza di sopravvenute rilevanti modificazioni ”.
Nel medesimo provvedimento, la Regione Puglia, dopo aver dato atto del fatto che la società Newo s.p.a. ha prodotto la relazione tecnica prevista dalla norma, richiama alcuni punti della predetta relazione:
“− pag. 5/6 con riferimento allo stato dei luoghi: “ il sito industriale in cui l’attività verrà sviluppata è rimasto invariato, è ubicato sempre in Bari al Fg.18 p,lla 589 e ha destinazione urbanistica industriale, precisamente “area regolata dal Piano ASI”, “Aree produttive” come risulta dalla documentazione tutta in atti al procedimento di VIA con ID 222 e dalla relativa certificazione di destinazione urbanistica (allegato N dell’istanza) rilasciata dal Comune di Bari ”;
− pag. 5/6 con riferimento al contesto ambientale: “ i comparti ambientali riferibili ad aria, acqua, suolo, sottosuolo, clima in relazione al sito di sviluppo dell’intervento non sono stati oggetto di nuova e/o diversa regolamentazione. Altresì invariata è rimasta tutta la vincolistica connessa con la tutela del territorio, del paesaggio e delle aree naturali protette ”.
Nella relazione tecnica prodotta da Newo s.p.a. viene inoltre evidenziato che il procedimento di cui all’art. 26, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006 si è concluso con la determinazione dirigenziale del Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia prot. n. 124 del 31 marzo 2021, nella quale le modifiche proposte al progetto approvato sono state valutate “ non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali ”.
Tanto premesso, l’amministrazione comunale appellante non contesta adeguatamente le conclusioni della relazione tecnica presentata in procedimentale dalla società Newo s.p.a. e recepite dalla amministrazione regionale nel provvedimento impugnato.
A tale riguardo, le deduzioni di parte appellante si rivelano prive di fondamento, in quanto, ai fini della sussistenza del mutamento del “ contesto ambientale di riferimento ”, non assume valore dirimente il fatto che sia venuta meno la possibilità di approvvigionamento dei rifiuti da AMIU s.p.a.; nella sentenza del Consiglio di Sato n. 6090/2022 è stata evidenziata la “ non esclusività della provenienza dei rifiuti dallo stesso impianto ” (ossia, dall’impianto gestito da AMIU s.p.a.) e, con specifico riferimento alla determinazione dirigenziale n. 124 del 31 marzo 2021, è stato precisato quanto segue:
“ 26.2. Parte appellata ha poi contestato che la determina n. 124 del 2021 sarebbe affetta da eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione per non aver assoggettato a VIA il progetto in riesame, in quanto, oltre all’eliminazione del conferimento Amiu, mancherebbe l’ottemperanza allo studio epidemiologico che sarebbe stato prescritto con il provvedimento VIA/AIA peraltro in relazione alla variazione del contesto ambientale concernente la contaminazione della falda (potenziale), e per non aver sottoposto lo stesso ad un’adeguata valutazione di assoggettabilità al d.lgs. n. 105/2015 in materia di incidenti rilevanti.
26.3. Quanto al tema riguardante la mancata ottemperanza allo studio epidemiologico che sarebbe stato prescritto con il provvedimento VIA/AIA, la ricorrente ha invece provveduto a contestarlo nel corso del procedimento, soprattutto in relazione alla circostanza che lo studio era stato richiesto originariamente in seno al procedimento di VIA-AIA dal Comitato VIA della Regione e la NEWO aveva fornito specifiche controdeduzioni evidenziando l’esclusiva competenza degli organismi pubblici, tanto che il Comitato VIA della Regione Puglia ne aveva preso atto e lo stesso Comune di Bari - Ufficio ripartizione tutela ambiente, sanità e igiene - ricalibrò la posizione con la richiesta di “collaborare con le Autorità competenti a tal fine”. Inoltre, in sede di conferenza di servizi del 10 ottobre 2017, l’Asl di Bari, ha poi chiaramente evidenziato la non necessità di eseguire uno studio epidemiologico.
26.4. Non sembra poi esservi stata una variazione del contesto ambientale in ordine alla potenziale contaminazione della falda del sito in cui dovrebbe realizzarsi l’impianto. Anche questo argomento è stato affrontato nel procedimento di riesame dell’AIA e la ricorrente ha provveduto a contestarlo. Concluso il procedimento VIA-AIA con la determina n. 7 del 2018, la NEWO ha commissionato alla Aer Consulting un monitoraggio condotto a luglio e agosto 2018 e finalizzato a descrivere lo stato ambientale ed a ricostruire la geomorfologia del sito, preliminarmente alla realizzazione ed esercizio dell’attività di trattamento e co-incenerimento e, tale monitoraggio, compendiato nella “Relazione Tecnica descrittiva delle operazioni compiute” DT n. 17.18 rev. 0 del 20.08.2018 ha restituito che allo stato attuale, limitatamente ai parametri analizzati e coerenti con le attività sviluppate sul sito a partire dagli anni 60, nel sito non risultano superati i livelli di contaminazione (CSC) delle matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acque sotterranee ”.
In altri termini, le questioni sostanziali sollevate dal Comune di Bari (venir meno del conferimento di rifiuti da parte di AMIU s.p.a.; modifica di alcuni aspetti del progetto originario) sono già state esaminate con esito negativo dal Consiglio di Stato con riferimento alla d.d. n. 7/2018 e della d.d. n. 124/2021; con riguardo al provvedimento di proroga, l’amministrazione comunale appellante non fornisce elementi sufficienti per ritenere che sia mutato il contesto ambientale di riferimento e che conseguentemente non sussistevano i presupposti per la concessione della proroga di VIA (che per definizione presuppone la permanenza di condizioni ambientali analoghe rispetto a quelle esistenti al momento della VIA originaria).
Né può assumere rilevanza dirimente, ai fini della valutazione del mutamento del contesto ambientale di riferimento, l’incremento del costo dell’energia, attenendo detto aspetto alla remuneratività dell’investimento e non all’impatto ambientale dell’intervento da realizzare.
Non essendo adeguatamente comprovata l’erroneità delle valutazioni della amministrazione regionale in ordine al mutamento del contesto ambientale (e, quindi, in ordine alla sussistenza dei presupposti della proroga), debbono essere respinte anche le censure relative alla mancata partecipazione del Comune di Bari e degli altri enti preposti alla tutela dell’ambiente al procedimento di proroga, presupponendo detta partecipazione la necessità di una rinnovazione della valutazione di compatibilità ambientale dell’intervento di cui, nel caso di specie, non vi è evidenza.
11. Il Comune di Bari ripropone, poi, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (violazione degli artt. 29 – ter , 29 – quater , 29 – octies d.lgs. n. 152/2006; insussistenza dei presupposti; carenza di potere in concreto).
L’amministrazione appellante si duole del fatto che l’istanza di proroga sia stata presentata solo dalla società Newo s.p.a.; a suo giudizio, la predetta istanza avrebbe dovuto essere presentata anche dalla società Ossigenopuro s.r.l.
In relazione alla irritualità della domanda, la Regione Puglia non avrebbe potuto dar corso al relativo procedimento.
Il motivo è infondato.
L’istanza di VIA è stata presentata dalla società Newo s.p.a. quale soggetto proponente; ne consegue che anche l’istanza di proroga poteva essere legittimamente presentata dal medesimo soggetto giuridico; non assume rilievo giuridico dirimente il fatto che nel procedimento di VIA originaria sia intervenuta anche la società Ossigenopuro s.r.l., in quanto la compartecipazione di quest’ultima società al progetto non escludeva la legittimazione della società Newo s.p.a. alla presentazione della istanza di proroga della VIA originaria.
12. L’amministrazione appellante ripropone anche il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (violazione dell’art. 14, comma 6, l.r. n. 11/2001 e s.m.i.; decadenza del termine per l’esercizio del potere di proroga; carenza di potere in concreto).
Dopo aver richiamato l’art. 14, comma 6, l.r. della Puglia n. 11/2001 (a norma del quale: “ In caso di proroga, il procedimento deve essere concluso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza ”), l’appellante censura il provvedimento impugnato per il fatto che, nel caso di specie, l’istanza è stata presentata da Newo s.p.a. con due PEC del 24 gennaio 2023, mentre la determinazione dirigenziale è stata adottata solo il 27 febbraio 2023, e quindi a distanza di 34 giorni dalla ricezione della suddetta istanza e quindi oltre il termine previsto dal legislatore regionale.
Il motivo è infondato.
La decorrenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della istanza (di cui all’art. 14, comma 6, l.r. della Puglia n. 11/2001) non ha comportato la consumazione del potere di provvedere.
Secondo principi giurisprudenziali consolidati, un termine procedimentale non ha carattere perentorio (tale, cioè, da determinare la consumazione del potere di provvedere in capo all'amministrazione in caso di suo superamento) se non in presenza di una puntuale ed espressa previsione normativa ovvero di una evidente, manifesta e univoca ratio legis in tal senso (Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017 n. 2718; cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 10).
Ne consegue che il fatto che il provvedimento di proroga sia stato adottato a pochi giorni di distanza dalla scadenza del termine previsto dal legislatore regionale non è idoneo ad infirmare la validità e l’efficacia del predetto provvedimento.
13. In conclusione, il ricorso in appello si rivela infondato nel merito e la sentenza impugnata deve essere confermata (con diversa motivazione).
14. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo in favore della società Newo s.p.a. e della Regione Puglia, sono poste a carico del Comune di Bari; sono compensate nei confronti del Ministero dell’Interno (in ragione della costituzione meramente formale).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nel merito e conferma la sentenza impugnata (con diversa motivazione).
Condanna il Comune di Bari al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite (società Newo s.p.a.; Regione Puglia); spese compensate nei confronti del Ministero dell’Interno.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN ER, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
LO TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO TA | EN ER |
IL SEGRETARIO