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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
02/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 201/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Toscana - Via Della Fortezza 8 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 317/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 2 e pubblicata il 23/06/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 62122 IVA-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. 70072 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'Appello in esame sono state contestate le risultanze della sentenza in argomento.
Al riguardo, in previsione dell'odierna discussione di merito, le parti hanno illustrato le loro difformi prospettazioni e l'Appello è passato in decisione allo stato degli atti.
Nelle more della redazione della sentenza le parti hanno depositato richiesta, sottoscritta congiuntamente, di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, con compensazione delle spese.
Quanto sopra, ai fini di economia processuale, permette la definizione conciliativa della vertenza che esonera questo Giudice da ogni valutazione in punto di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso la Corte valuta sussistere i presupposti per la pronuncia estintiva nei termini di cui sopra.
Visti gli artt.15, 36 e 44 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti con compensazione delle spese.
Il Presidente-relatore
(AR GR)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
02/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 201/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Toscana - Via Della Fortezza 8 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 317/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 2 e pubblicata il 23/06/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 62122 IVA-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. 70072 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'Appello in esame sono state contestate le risultanze della sentenza in argomento.
Al riguardo, in previsione dell'odierna discussione di merito, le parti hanno illustrato le loro difformi prospettazioni e l'Appello è passato in decisione allo stato degli atti.
Nelle more della redazione della sentenza le parti hanno depositato richiesta, sottoscritta congiuntamente, di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, con compensazione delle spese.
Quanto sopra, ai fini di economia processuale, permette la definizione conciliativa della vertenza che esonera questo Giudice da ogni valutazione in punto di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso la Corte valuta sussistere i presupposti per la pronuncia estintiva nei termini di cui sopra.
Visti gli artt.15, 36 e 44 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti con compensazione delle spese.
Il Presidente-relatore
(AR GR)