Sentenza 21 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/03/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00277/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ermanno Martusciello, con domicilio eletto presso lo studio Sandra Avv. Salvigni in Latina, viale dello Statuto, 24;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Ferraro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fernando Ciavardini in Latina, corso della Repubblica, 283;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.-OMISSIS- del 6 aprile 2016 con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere eseguite costruite senza titolo ed ivi descritte per relationem al rapporto della Polizia municipale n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2026, in zona attinta da vincolo paesaggistico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa RO TA US IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna l’ordinanza 6 aprile 2016 n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha ordinato la demolizione di opere abusive realizzate su preesistente manufatto di proprietà della ricorrente.
2.La ricorrente è proprietaria di un fabbricato destinato a civile abitazione realizzato nel Comune di -OMISSIS-, via -OMISSIS-, all'interno del "-OMISSIS-'", foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS- sub 4.
Dal rapporto della Polizia Municipale prot. n. -OMISSIS- relativo all’accertamento eseguito in data 9 febbraio 2016 presso il fabbricato della ricorrente è risultato che “ su di un preesistente manufatto, sono stati eseguiti ed in fase di ultimazione, una serie di lavori di manutenzione, consistenti essenzialmente nel rifacimento degli impianti tecnologici (idrico, elettrico e fognario), del bagno, della pavimentazione, degli intonaci, rifacimento manto di copertura con relative grondaie, manutenzione alle facciate esterne, come da rilievo fotografico allegato”.
Nel rapporto sopraindicato viene specificato che trattasi di “opere eseguite in assenza di titoli autorizzativi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico a ridosso del lago”
Il comune con ordinanza n. 32 del 17 Marzo 2017, nella quale è stato precisato che gli interventi in questione consistono in lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su un manufatto abusivo di circa 35 mq, in assenza totale di autorizzazioni ha ordinato alla ricorrente l’immediata
Con il provvedimento impugnato il Comune di -OMISSIS- ha ordinato alla ricorrente di provvedere alla demolizione a propria cura e spese entro il termine di 90 giorni dalla data della notifica, delle opere abusive descritte per relationem mediante il richiamo al rapporto della Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2026 e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con l’avvertimento che decorso infruttuosamente il predetto termine il bene e l’area di sedime nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sarebbero state acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, che avrebbe provveduto alla demolizione con spese a carico della ricorrente responsabile dell’abuso.
3. In ricorso la ricorrente lamenta:
I Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche - violazione di legge — art 19 lr lazio n 15 11/08/ 2008 - d.l. 133/2014 : secondo la ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe del tutto generico, in quanto non individuerebbe in modo puntuale gli abusi contestati; il che ad avviso della ricorrente, non consentirebbe al provvedimento impugnato di assolvere alla propria funzione di consentire al destinatario la rimozione spontanea delle opere abusivamente realizzate.
La ricorrente, poi, analizza singolarmente gli abusi descritti nel rapporto della polizia municipale richiamato dall’ordinanza di demolizione impugnata, affermando che si tratterebbe di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) Tued, rientranti nell’attività edilizia libera o tutt’al più, soggetti a regime della SCIA, in assenza della quale l’Amministrazione non avrebbe dovuto ingiungere la demolizione, potendo comminare solamente la meno afflittiva sanzione pecuniaria, prevista per il caso di interventi realizzati in assenza di SCIA.
II. Travisamento dei fatti : si sostiene in ricorso che trattandosi di opere di manutenzione ordinaria non comportanti modifica e/o aumento di volumetria dell’immobile preesistente, il Comune non avrebbe potuto ingiungerne la demolizione.
4. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
5. In vista dell’udienza fissata per la trattazione del merito del ricorso la difesa comunale ha depositato memoria difensiva, nella quale ha ribadito la legittimità del provvedimento impugnato.
6. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni che seguono.
7.1. Non è condivisibile la censura di genericità dell’ordinanza di demolizione formulata dalla ricorrente.
Infatti, le opere abusive oggetto dell’ordinanza di demolizione sono descritte per relationem nell’ordinanza di demolizione mediante il riferimento al rapporto del Comando di Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2026, dove sono dettagliatamente descritti gli abusi contestati alla ricorrente. L’infondatezza della censura è dimostrata dalle stesse difese della ricorrente, la quale attraverso un’analisi parcellizzata si sofferma sulle singole violazioni contestatele dimostrando di averne compreso la consistenza e la portata.
7.2. Parimenti non condivisibile è la censura che trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) Tued, riconducibili all’attività edilizia libera o tutt’al più, soggetti a regime della SCIA, in assenza di titolo abilitativo l’Amministrazione non avrebbe dovuto ingiungere la demolizione, potendo comminare solamente la meno afflittiva sanzione pecuniaria, prevista per il caso di interventi realizzati in assenza di SCIA.
Come affermato nel rapporto della Polizia municipale e non contestato dalla ricorrente, gli interventi in questione sono stati eseguiti “in assenza di titoli autorizzativi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico”.
Gli interventi edilizi abusivi in questione, realizzati in assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica, soprattutto se considerati nella loro complessità, determinano una alterazione dell’aspetto esteriore dei luoghi in una zona paesaggisticamente vincolata.
La giurisprudenza consolidata ha ritenuto che le opere realizzate su area sottoposta a vincolo, hanno una indubbia rilevanza paesaggistica, poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico come archeologico, da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti, possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi, ovvero precluderne una ulteriore modifica.
Venendo in considerazione opere eseguite in area paesaggisticamente vincolata, si rivela già di per sé decisiva, nel senso di legittimare l’adozione dell’ordine di demolizione, la carenza di titolo paesaggistico. La giurisprudenza ha invero in più occasioni affermato il principio per cui “la realizzazione di opere edilizie in area vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica obbliga l’amministrazione comunale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 27, comma 2 d.P.R. n. 380/2001, ad irrogare la più grave delle sanzioni ivi previste, ossia quella demolitoria di cui all’art. 31, e ciò a prescindere dal regime autorizzatorio eventualmente disatteso e, quindi, finanche nell’ipotesi di attività edilizia libera” (così T.A.R. Lazio, II quater, 13 febbraio 2026 n. 2866; 12 maggio 2025, n. 9066; cfr. anche Cons. St., Sez. VI, 10 maggio 2024, n. 4223).
Ciò premesso, va rammentato che l’art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, in presenza di un manufatto realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, rende doverosa la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi edilizi realizzati sine titulo e non soltanto gli interventi realizzati senza permesso di costruire. (cfr. tra le altre, Cons. di Stato, Sezione sesta 9 maggio 2023 n. 4667; Tar Campania, Sezione sesta, 7 novembre 2023 n. 6073).
Orbene, la riscontrata alterazione dello stato dei luoghi determinata dalle opere sopra descritte realizzate sine titulo, sia sotto il profilo edilizio che sotto quello paesaggistico è da considerarsi idonea a sorreggere l’ordinanza di demolizione impugnata. Le opere abusive contestate costituiscono, infatti, una rilevante alterazione del preesistente assetto territoriale realizzate in assenza di qualsivoglia preventivo titolo edilizio e paesaggistico.
Alla luce del quadro normativo di riferimento sopra delineato e del pacifico orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, è evidente la inconsistenza delle censure svolte dal ricorrente.
8. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
RO TA US IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO TA US IM | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO