TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17861 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa SA MP, dato atto che l'udienza del 12 dicembre 2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., e che la difesa attrice ha rassegnato le proprie conclusioni, nelle note autorizzate e depositate in sostituzione dell'udienza; atteso che la difesa attrice ha richiesto che la causa sia trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e repliche;
ritenuta la non necessità di assegnare i termini ex art. 190 c.p.c., trattandosi di giudizio riassunto a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio dell'Ufficio giudiziario precedentemente investito, e attesa (a) la natura delle questioni controverse, ampiamente dibattute innanzi al giudice a quo;
(b) la contumacia delle Amministrazioni convenute in riassunzione, che non hanno ritenuto di costituirsi nuovamente in giudizio, all'esito della riassunzione della lite;
per questi motivi
trattenuta la causa in decisione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10681 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità contrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, in qualità di erede di Parte_1 Parte_2 Per_1
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , tutti elettivamente domiciliati Parte_6 Parte_7 in Messina, via N. Fabrizi, n. 87, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Cristadoro, che li rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo
Attori
e
Controparte_1 [...]
, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
[...] [..
[...]
Controparte_4
Convenuti, contumaci in sede di riassunzione
Motivi della Decisione
1. fatti controversi
Con atto di citazione in riassunzione le parti attrici in epigrafe, evocando in giudizio la il , il Controparte_1 Controparte_2 [...]
, il nonché l CP_3 Controparte_4 Controparte_4 hanno chiesto di:
[...]
«ritenere e dichiarare la responsabilità dello Stato Italiano e, conseguentemente, delle Amministrazioni convenute, ciascuno per quanto di propria competenza, in ordine alla mancata corresponsione per il periodo, meglio specificato in narrativa, in cui gli attori hanno frequentato la scuola di specializzazione senza aver riconosciuta una remunerazione adeguata e, comunque, equivalente a quella prevista dalla disciplina europea e commisurata alla normativa (“di trasposizione”) italiana;
conseguentemente condannare i convenuti in solido e/o chi di ragione tra di essi, al risarcimento in favore degli attori dei danni da quantificare almeno nella misura pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di borsa di studio e quanto, invece, riconosciuto ai medici in formazione per il periodo successivo all'1/11/2006 per come previsto e quantificato dall'art. 39 d.lgs. 368/99 e dal d.P.C.M. 7/03/2007, o in quella diversa misura che se del caso verrà quantificata in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, di cui sin d'ora si fa richiesta;
e per l'effetto condannare le Amministrazioni convenute in solido, o chi di ragione tra esse, al relativo pagamento in favore degli attori oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare i convenuti in solido, o chi di ragione tra gli stessi, al risarcimento dei danni arrecati agli attori (in essi incluso il danno da perdita di chance) a causa del ritardo con cui il legislatore ha dato attuazione alle Direttive CEE n. 75/362 e n. 82/76 in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi, nella misura ritenuta equa ex art. 1226 c.c.; in applicazione e/o esecuzione della
Direttiva CEE 93/16 condannare i convenuti in solido, o chi di ragione tra gli stessi, al rimborso delle spese sostenute dagli attori per la copertura assicurativa relativa ai rischi professionali, alla responsabilità civile verso terzi e agli infortuni connessi all'attività assistenziale, per la durata del corso oltre che per il pagamento delle tasse universitarie;
con interessi e rivalutazione monetaria come per legge dai singoli pagamenti sino al soddisfo;
ritenere e dichiarare l'indebito pagamento delle somme versate per l'iscrizione e la frequenza dei corsi universitari di specializzazione e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido o chi di ragione tra gli stessi, al risarcimento dei danni da commisurarsi agli esborsi effettuati maggiorati come per legge di interessi e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al soddisfo».
Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A motivo della domanda, hanno dedotto: (a) di avere frequentato ciascuna di esse, presso l' , i corsi di specializzazione medica post lauream in dettaglio Controparte_4
2 3
tra gli anni 1991-1999; (b) di aver percepito, per il periodo antecedente al 1° novembre 2006, la borsa di studio prevista dal d. lgs. 257/1991, anziché la remunerazione prevista ex art. d. lgs.
368/1999 e quantificata con d.P.C.M. 7 marzo 2007; (c) di avere diritto ad ottenere la differenza tra quanto percepito a titolo di borsa di studio, ex d.lgs. n. 257/1991, e il compenso invece previsto, per gli specializzandi, a partire dall'anno accademico 2006-2007, giusta d.P.C.M. 7 marzo 2007.
Riassunto il giudizio nei termini di legge, le Amministrazioni convenute sono rimaste contumaci. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
all'udienza del 12 dicembre 2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti attrici hanno precisato le proprie conclusioni. Il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. La domanda in citazione deve essere rigettata, così come proposta, per quanto di seguito considerato.
Coloro che abbiano ricevuto la borsa di studio prevista, dal d.lgs. 257/1991, art. 6, in ottemperanza alle Direttive 75/362/CE, 75/363/CE, 82/76/CE, non possono lamentare alcun inadempimento dello Stato italiano alle direttive unitarie in materia di specializzazioni mediche post lauream, essendo rimesso - dalle stesse Direttive, così come dalla successiva
Direttiva 93/16/CE - alla autonomia e discrezionalità dei singoli Stati membri di determinare il quantum debeatur.
In tal senso tutta la giurisprudenza - sia delle Corti sovranazionali che della Corte di legittimità - che platealmente sconfessa gli assunti in citazione, e da cui non ricorrono motivi per discostarsi.
In particolare, risulta affermato che lo Stato italiano abbia effettivamente ottemperato alle prescrizioni della direttiva 82/76/CEE, già con il d. lgs. n. 257/91, art. 6, sì da non residuare alcun diritto a pretendere differenze retributive, neppure a titolo di indennizzo o di risarcimento danni, in favore di coloro che, avendo frequentato i corsi di specializzazione nella vigenza del predetto testo di legge, abbiano ricevuto in pagamento la borsa di studio.
Basti richiamare:
- la sentenza Corte di Giustizia UE n°616 del 24 gennaio 2018, par. 15: “La direttiva 82/76
è stata trasposta nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 257, intitolato «Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428» (GURI del 16 agosto 1991, n. 191; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 257»).
Questo decreto legislativo è entrato in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione ed è stato successivamente sostituito dal decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, intitolato «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che
3 4
modificano la direttiva 93/16/CEE» (supplemento ordinario alla GURI del 23 ottobre 1999, n. 250)”;
- il precedente di Cass. Sez. 3, 18/12/2023, n. 35376, ove risulta enunciato: «la difformità, per i medici iscritti a corsi di specializzazione in anni successivi al 1998 e anteriori al 2006, tra la remunerazione prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 e quella di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 (che si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo a partire dall'anno accademico 2006/2007) non si pone in contrasto con i principi della CEDU, dal momento che - come statuito dalla Corte EDU nella sentenza del 29 agosto 2023, c. Italia - il diniego del relativo incremento, preordinato alla Per_2 salvaguardia di interessi pubblici, non determinando alcun decremento del reddito degli interessati, non ha privato questi ultimi di mezzi di sussistenza»;
- il precedente di Cass. Sez. 3, 05/12/2022, n.35623: «in tema di remunerazione dei medici specializzandi, la direttiva 93/16/Cee, recepita in Italia dal d. lgs. n. 368/1999, istitutivo del contratto di formazione specialistica con un meccanismo remunerativo articolato in una quota fissa ed in una variabile, non opera rispetto agli anni accademici anteriori ai 2006-2007, per i quali trova applicazione solo la precedente disciplina del d. lgs. n. 257/1991, senza che ciò si ponga in contrasto con l'art. 3
Cost., tenuto conto che il Legislatore è libero di determinare, anche differendolo, il momento di entrata in vigore di una normativa più favorevole senza che tale scelta dia luogo, necessariamente ed automaticamente, ad una questione di costituzionalità»;
- il precedente di Cass. Sez. lav., 25/02/2021, n.5239, ove è sancito: «l'elevazione del trattamento economico per i medici specializzandi operata a decorrere dall'anno 2006/2007 non può avere effetto retroattivo giacché l'obbligo comunitario in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia è stato adempiuto già con il d. lgs. n. 257 del 1991»;
- il precedente di Cass. Sez. 3, 06/05/2020, n. 8503, ove si legge: «le direttive comunitarie n.
75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un'adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione;
quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n.
93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di
4 5
studio di cui alla normativa del 1991»;
- il precedente di Cass. Sez. 6, 14/03/2018, n. 6355: «la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la
Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.»;
- il precedente di Cass. Sez. L., 23/02/2018, n. 4449: «la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la
Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica»;
- il precedente di Cass. Sez. 6, 29/05/2018, n. 13445, ove si legge, in motivazione: «gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n.
75/362, n. 75/363 e n. 82/76 - che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi - devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura originaria;
la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione;
la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell'ordinamento delle scuole di specializzazione e con l'introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell'ordinamento interno con il d.lgs. n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all'adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007»;
- il conforme precedente di Cass. Sez. 3, 28/06/2018, n.17052, ove si legge, in motivazione: «l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del d. lgs. n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'Unione
5 6
europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 - causa C131/97, e 3 Per_3 ottobre 2000 - causa C-371/97, Gozza); e il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale.
3.4. Alla luce di quanto detto fin qui, pare evidente che non c'è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell'Unione europea e che la causa promossa dall'odierna controricorrente, come correttamente ha osservato l'Avvocatura di Stato, è finalizzata in realtà ad ottenere l'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999. Ne consegue che ogni questione non può che riguardare "esclusivamente l'ordinamento interno" (ordinanza n. 6355 del 2018). Ma, a prescindere dal fatto che nessuna doglianza risulta essere stata avanzata sotto tale profilo in sede di merito, osserva il Collegio che il differimento dell'entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 - che è una normativa più favorevole - rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché il farla scattare dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l'art. 3 Cost. sul versante della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno» (in termini, Cass. Sez. 6 - 3, 24/05/2019, n. 14168).
D'altronde, è principio condiviso quello secondo cui «l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto» (Cass. Sez. L.,
01/04/2021, n. 9103, che enuncia un principio condiviso da uniforme giurisprudenza di legittimità).
3. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
nulla sulle spese, stante la contumacia delle Amministrazioni convenute, che non si sono costituite in sede di riassunzione.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori nell'atto di citazione in riassunzione;
- nulla sulle spese
Roma, 20 dicembre 2025 il giudice
SA MP
6
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa SA MP, dato atto che l'udienza del 12 dicembre 2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., e che la difesa attrice ha rassegnato le proprie conclusioni, nelle note autorizzate e depositate in sostituzione dell'udienza; atteso che la difesa attrice ha richiesto che la causa sia trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e repliche;
ritenuta la non necessità di assegnare i termini ex art. 190 c.p.c., trattandosi di giudizio riassunto a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio dell'Ufficio giudiziario precedentemente investito, e attesa (a) la natura delle questioni controverse, ampiamente dibattute innanzi al giudice a quo;
(b) la contumacia delle Amministrazioni convenute in riassunzione, che non hanno ritenuto di costituirsi nuovamente in giudizio, all'esito della riassunzione della lite;
per questi motivi
trattenuta la causa in decisione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10681 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità contrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, in qualità di erede di Parte_1 Parte_2 Per_1
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , tutti elettivamente domiciliati Parte_6 Parte_7 in Messina, via N. Fabrizi, n. 87, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Cristadoro, che li rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo
Attori
e
Controparte_1 [...]
, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
[...] [..
[...]
Controparte_4
Convenuti, contumaci in sede di riassunzione
Motivi della Decisione
1. fatti controversi
Con atto di citazione in riassunzione le parti attrici in epigrafe, evocando in giudizio la il , il Controparte_1 Controparte_2 [...]
, il nonché l CP_3 Controparte_4 Controparte_4 hanno chiesto di:
[...]
«ritenere e dichiarare la responsabilità dello Stato Italiano e, conseguentemente, delle Amministrazioni convenute, ciascuno per quanto di propria competenza, in ordine alla mancata corresponsione per il periodo, meglio specificato in narrativa, in cui gli attori hanno frequentato la scuola di specializzazione senza aver riconosciuta una remunerazione adeguata e, comunque, equivalente a quella prevista dalla disciplina europea e commisurata alla normativa (“di trasposizione”) italiana;
conseguentemente condannare i convenuti in solido e/o chi di ragione tra di essi, al risarcimento in favore degli attori dei danni da quantificare almeno nella misura pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di borsa di studio e quanto, invece, riconosciuto ai medici in formazione per il periodo successivo all'1/11/2006 per come previsto e quantificato dall'art. 39 d.lgs. 368/99 e dal d.P.C.M. 7/03/2007, o in quella diversa misura che se del caso verrà quantificata in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, di cui sin d'ora si fa richiesta;
e per l'effetto condannare le Amministrazioni convenute in solido, o chi di ragione tra esse, al relativo pagamento in favore degli attori oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare i convenuti in solido, o chi di ragione tra gli stessi, al risarcimento dei danni arrecati agli attori (in essi incluso il danno da perdita di chance) a causa del ritardo con cui il legislatore ha dato attuazione alle Direttive CEE n. 75/362 e n. 82/76 in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi, nella misura ritenuta equa ex art. 1226 c.c.; in applicazione e/o esecuzione della
Direttiva CEE 93/16 condannare i convenuti in solido, o chi di ragione tra gli stessi, al rimborso delle spese sostenute dagli attori per la copertura assicurativa relativa ai rischi professionali, alla responsabilità civile verso terzi e agli infortuni connessi all'attività assistenziale, per la durata del corso oltre che per il pagamento delle tasse universitarie;
con interessi e rivalutazione monetaria come per legge dai singoli pagamenti sino al soddisfo;
ritenere e dichiarare l'indebito pagamento delle somme versate per l'iscrizione e la frequenza dei corsi universitari di specializzazione e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido o chi di ragione tra gli stessi, al risarcimento dei danni da commisurarsi agli esborsi effettuati maggiorati come per legge di interessi e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al soddisfo».
Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A motivo della domanda, hanno dedotto: (a) di avere frequentato ciascuna di esse, presso l' , i corsi di specializzazione medica post lauream in dettaglio Controparte_4
2 3
tra gli anni 1991-1999; (b) di aver percepito, per il periodo antecedente al 1° novembre 2006, la borsa di studio prevista dal d. lgs. 257/1991, anziché la remunerazione prevista ex art. d. lgs.
368/1999 e quantificata con d.P.C.M. 7 marzo 2007; (c) di avere diritto ad ottenere la differenza tra quanto percepito a titolo di borsa di studio, ex d.lgs. n. 257/1991, e il compenso invece previsto, per gli specializzandi, a partire dall'anno accademico 2006-2007, giusta d.P.C.M. 7 marzo 2007.
Riassunto il giudizio nei termini di legge, le Amministrazioni convenute sono rimaste contumaci. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
all'udienza del 12 dicembre 2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti attrici hanno precisato le proprie conclusioni. Il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. La domanda in citazione deve essere rigettata, così come proposta, per quanto di seguito considerato.
Coloro che abbiano ricevuto la borsa di studio prevista, dal d.lgs. 257/1991, art. 6, in ottemperanza alle Direttive 75/362/CE, 75/363/CE, 82/76/CE, non possono lamentare alcun inadempimento dello Stato italiano alle direttive unitarie in materia di specializzazioni mediche post lauream, essendo rimesso - dalle stesse Direttive, così come dalla successiva
Direttiva 93/16/CE - alla autonomia e discrezionalità dei singoli Stati membri di determinare il quantum debeatur.
In tal senso tutta la giurisprudenza - sia delle Corti sovranazionali che della Corte di legittimità - che platealmente sconfessa gli assunti in citazione, e da cui non ricorrono motivi per discostarsi.
In particolare, risulta affermato che lo Stato italiano abbia effettivamente ottemperato alle prescrizioni della direttiva 82/76/CEE, già con il d. lgs. n. 257/91, art. 6, sì da non residuare alcun diritto a pretendere differenze retributive, neppure a titolo di indennizzo o di risarcimento danni, in favore di coloro che, avendo frequentato i corsi di specializzazione nella vigenza del predetto testo di legge, abbiano ricevuto in pagamento la borsa di studio.
Basti richiamare:
- la sentenza Corte di Giustizia UE n°616 del 24 gennaio 2018, par. 15: “La direttiva 82/76
è stata trasposta nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 257, intitolato «Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428» (GURI del 16 agosto 1991, n. 191; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 257»).
Questo decreto legislativo è entrato in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione ed è stato successivamente sostituito dal decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, intitolato «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che
3 4
modificano la direttiva 93/16/CEE» (supplemento ordinario alla GURI del 23 ottobre 1999, n. 250)”;
- il precedente di Cass. Sez. 3, 18/12/2023, n. 35376, ove risulta enunciato: «la difformità, per i medici iscritti a corsi di specializzazione in anni successivi al 1998 e anteriori al 2006, tra la remunerazione prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 e quella di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 (che si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo a partire dall'anno accademico 2006/2007) non si pone in contrasto con i principi della CEDU, dal momento che - come statuito dalla Corte EDU nella sentenza del 29 agosto 2023, c. Italia - il diniego del relativo incremento, preordinato alla Per_2 salvaguardia di interessi pubblici, non determinando alcun decremento del reddito degli interessati, non ha privato questi ultimi di mezzi di sussistenza»;
- il precedente di Cass. Sez. 3, 05/12/2022, n.35623: «in tema di remunerazione dei medici specializzandi, la direttiva 93/16/Cee, recepita in Italia dal d. lgs. n. 368/1999, istitutivo del contratto di formazione specialistica con un meccanismo remunerativo articolato in una quota fissa ed in una variabile, non opera rispetto agli anni accademici anteriori ai 2006-2007, per i quali trova applicazione solo la precedente disciplina del d. lgs. n. 257/1991, senza che ciò si ponga in contrasto con l'art. 3
Cost., tenuto conto che il Legislatore è libero di determinare, anche differendolo, il momento di entrata in vigore di una normativa più favorevole senza che tale scelta dia luogo, necessariamente ed automaticamente, ad una questione di costituzionalità»;
- il precedente di Cass. Sez. lav., 25/02/2021, n.5239, ove è sancito: «l'elevazione del trattamento economico per i medici specializzandi operata a decorrere dall'anno 2006/2007 non può avere effetto retroattivo giacché l'obbligo comunitario in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia è stato adempiuto già con il d. lgs. n. 257 del 1991»;
- il precedente di Cass. Sez. 3, 06/05/2020, n. 8503, ove si legge: «le direttive comunitarie n.
75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un'adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione;
quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n.
93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di
4 5
studio di cui alla normativa del 1991»;
- il precedente di Cass. Sez. 6, 14/03/2018, n. 6355: «la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la
Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.»;
- il precedente di Cass. Sez. L., 23/02/2018, n. 4449: «la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la
Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica»;
- il precedente di Cass. Sez. 6, 29/05/2018, n. 13445, ove si legge, in motivazione: «gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n.
75/362, n. 75/363 e n. 82/76 - che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi - devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura originaria;
la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione;
la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell'ordinamento delle scuole di specializzazione e con l'introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell'ordinamento interno con il d.lgs. n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all'adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007»;
- il conforme precedente di Cass. Sez. 3, 28/06/2018, n.17052, ove si legge, in motivazione: «l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del d. lgs. n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'Unione
5 6
europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 - causa C131/97, e 3 Per_3 ottobre 2000 - causa C-371/97, Gozza); e il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale.
3.4. Alla luce di quanto detto fin qui, pare evidente che non c'è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell'Unione europea e che la causa promossa dall'odierna controricorrente, come correttamente ha osservato l'Avvocatura di Stato, è finalizzata in realtà ad ottenere l'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999. Ne consegue che ogni questione non può che riguardare "esclusivamente l'ordinamento interno" (ordinanza n. 6355 del 2018). Ma, a prescindere dal fatto che nessuna doglianza risulta essere stata avanzata sotto tale profilo in sede di merito, osserva il Collegio che il differimento dell'entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 - che è una normativa più favorevole - rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché il farla scattare dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l'art. 3 Cost. sul versante della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno» (in termini, Cass. Sez. 6 - 3, 24/05/2019, n. 14168).
D'altronde, è principio condiviso quello secondo cui «l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto» (Cass. Sez. L.,
01/04/2021, n. 9103, che enuncia un principio condiviso da uniforme giurisprudenza di legittimità).
3. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
nulla sulle spese, stante la contumacia delle Amministrazioni convenute, che non si sono costituite in sede di riassunzione.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori nell'atto di citazione in riassunzione;
- nulla sulle spese
Roma, 20 dicembre 2025 il giudice
SA MP
6