Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 02/01/2026, n. 26
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Invalidità notifica PEC

    La Corte ritiene che la notifica tramite PEC istituzionale, anche se non presente nei pubblici elenchi, sia valida se permette al destinatario di esercitare pienamente le proprie difese e se la provenienza dell'atto è chiara. Si richiamano orientamenti della Cassazione e giurisprudenza di merito.

  • Rigettato
    Omessa motivazione interessi

    La Corte, richiamando Cass. SS.UU. n. 22281/2022, afferma che la cartella deve indicare la base normativa degli interessi, la decorrenza e l'importo, ma non è necessaria la specificazione dei singoli aggi né delle modalità di calcolo.

  • Accolto
    Discarico debito veicolo Targa_1

    La Corte dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente al credito relativo al veicolo targato Targa_1, come da provvedimento di discarico.

  • Rigettato
    Domanda di rateizzazione

    La Corte rigetta tale richiesta poiché la cartella impugnata non figura tra quelle elencate nella domanda di rateizzazione prodotta in atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 02/01/2026, n. 26
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 26
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo