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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 02/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13344/2022 depositato il 22/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210244099601000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: parziale estinzione del giudizio per cessata materia per la tassa relativo ad un solo veicolo.
Rigetto nel resto con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 (d'ora in avanti “la Società”) ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe con la quale l'agente della Riscossione richiede il pagamento dell'importo di euro 3.987,04 per somme iscritte a ruolo dalla Regione Lazio afferenti il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2019 per una serie di motoveicoli e autoveicoli elencati nella cartella.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Illegittimità della cartella di pagamento per nullità assoluta della notificazione in quanto effettuata dall'indirizzo di posta elettronica certificata “notifica. Email_4”, non censito nell'IndicePA del sito AGID Agenzia per l'Italia Digitale, né nel ReGinde e neanche su IniPec;
2. Nullità della cartella per omessa o carente motivazione, non contenendo l'atto indicazioni dettagliate in ordine alle modalità di determinazione degli interessi.
La Società chiede di dichiarare nulla e/o annullabile la cartella impugnata, con ordine al Concessionario dell'immediata cancellazione dei ruoli e delle cartelle sottese. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che eccepisce, preliminarmente, la cessata materia del contendere in relazione al veicolo targato Targa_1, in considerazione del disposto discarico (di cui si allega copia) del debito residuo in ragione dell'assenza di titolarità del veicolo in capo all'opponente. Nel merito, ribadisce la corretta notifica della cartella impugnata, effettuata dall'Agente della Riscossione in data 19/07/2022, nel rispetto del termine di cui alla Legge n. 53 del 1983, di conversione del Decreto Legge n. 953/1982, e ss. mm.ii. e ribadisce la validità della tassa auto 2019 per le residue tredici vetture (targate Targa_2, Targa_3, Targa_4, targa_5 Targa_6, targa_7, targa_8, targa_9, targa_10 targa_11, targa_12, targa 13 e Targa_14) possedute dalla parte attorea. Chiede quindi il rigetto del ricorso in relazione a tali crediti, con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 9.10.2025 la Società rappresenta che per la cartella oggetto di ricorso ha presentato domanda di rateizzazione, come da documentazione allegata e conclude per la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.
All'odierna pubblica udienza, assenti le parti, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente al credito di euro 127,71 per tassa automobilistica relativa al veicolo tg. Targa_1, giusto provvedimento di discarico allegato in atti.
Il ricorso va invece rigettato per il resto.
E' anzitutto infondata la censura inerente l'eccepita invalidità della notificazione della cartella in quanto effettuata da un indirizzo PEC dell'Ader non presente nei pubblici registri. Secondo il recente orientamento del giudice della legittimità (ex multis, Cass. SS.UU. n. 15979/2022), dal quale non vi è ragione di discostarsi, la notifica di un atto mediante un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul sito "Internet" dell'Ente pubblico ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa consente comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'articolo
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della Pa, può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'articolo
6-ter del Dlgs n. 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Tale indirizzo, stabilito nella sentenza n. 15192 del 16 luglio 2020, è stato ribadito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 6015/2023 ed è pienamente condiviso anche dalla recente giurisprudenza di merito (ex multis, CGT II Lombardia, n. 5172/2022; CCG I Roma, n. 12993/2022), la quale ha affermato che “la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso ST (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato”. Inoltre, “ciascun dominio Pec è attribuibile dal
ST unicamente ad un soggetto e che quello utilizzato nel caso esaminato dall'agente della riscossione recava esattamente la denominazione del mittente non lasciando, pertanto, spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promanava”.
E', altresì, infondata la censura concernente l'asserito difetto di motivazione in ragione della mancata indicazione delle modalità di determinazione degli interessi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22281 del 2022, hanno affermato che “Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli aggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo».
Non coglie nel segno, infine, quanto dichiarato dalla Società nella memoria illustrativa, secondo cui sarebbe stata presentata domanda di rateizzazione anche per la cartella qui impugnata. Dall'esame degli atti si evince chiaramente che la cartella impugnata, recante il numero 09720210244099601000, non figura tra quelle elencate nella domanda di rateizzazione del 23.02.204, versata in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione collegiale, dichiara parzialmente estinto il giudizio per cessata materia in relazione al credito indicato in parte motiva. Rigetta per il resto il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro mille, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso il 15 dicembre 2025 L'Estensore Il Presidente
TO Di TA LE TE
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13344/2022 depositato il 22/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210244099601000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: parziale estinzione del giudizio per cessata materia per la tassa relativo ad un solo veicolo.
Rigetto nel resto con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 (d'ora in avanti “la Società”) ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe con la quale l'agente della Riscossione richiede il pagamento dell'importo di euro 3.987,04 per somme iscritte a ruolo dalla Regione Lazio afferenti il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2019 per una serie di motoveicoli e autoveicoli elencati nella cartella.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Illegittimità della cartella di pagamento per nullità assoluta della notificazione in quanto effettuata dall'indirizzo di posta elettronica certificata “notifica. Email_4”, non censito nell'IndicePA del sito AGID Agenzia per l'Italia Digitale, né nel ReGinde e neanche su IniPec;
2. Nullità della cartella per omessa o carente motivazione, non contenendo l'atto indicazioni dettagliate in ordine alle modalità di determinazione degli interessi.
La Società chiede di dichiarare nulla e/o annullabile la cartella impugnata, con ordine al Concessionario dell'immediata cancellazione dei ruoli e delle cartelle sottese. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che eccepisce, preliminarmente, la cessata materia del contendere in relazione al veicolo targato Targa_1, in considerazione del disposto discarico (di cui si allega copia) del debito residuo in ragione dell'assenza di titolarità del veicolo in capo all'opponente. Nel merito, ribadisce la corretta notifica della cartella impugnata, effettuata dall'Agente della Riscossione in data 19/07/2022, nel rispetto del termine di cui alla Legge n. 53 del 1983, di conversione del Decreto Legge n. 953/1982, e ss. mm.ii. e ribadisce la validità della tassa auto 2019 per le residue tredici vetture (targate Targa_2, Targa_3, Targa_4, targa_5 Targa_6, targa_7, targa_8, targa_9, targa_10 targa_11, targa_12, targa 13 e Targa_14) possedute dalla parte attorea. Chiede quindi il rigetto del ricorso in relazione a tali crediti, con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 9.10.2025 la Società rappresenta che per la cartella oggetto di ricorso ha presentato domanda di rateizzazione, come da documentazione allegata e conclude per la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.
All'odierna pubblica udienza, assenti le parti, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente al credito di euro 127,71 per tassa automobilistica relativa al veicolo tg. Targa_1, giusto provvedimento di discarico allegato in atti.
Il ricorso va invece rigettato per il resto.
E' anzitutto infondata la censura inerente l'eccepita invalidità della notificazione della cartella in quanto effettuata da un indirizzo PEC dell'Ader non presente nei pubblici registri. Secondo il recente orientamento del giudice della legittimità (ex multis, Cass. SS.UU. n. 15979/2022), dal quale non vi è ragione di discostarsi, la notifica di un atto mediante un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul sito "Internet" dell'Ente pubblico ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa consente comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'articolo
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della Pa, può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'articolo
6-ter del Dlgs n. 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Tale indirizzo, stabilito nella sentenza n. 15192 del 16 luglio 2020, è stato ribadito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 6015/2023 ed è pienamente condiviso anche dalla recente giurisprudenza di merito (ex multis, CGT II Lombardia, n. 5172/2022; CCG I Roma, n. 12993/2022), la quale ha affermato che “la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso ST (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato”. Inoltre, “ciascun dominio Pec è attribuibile dal
ST unicamente ad un soggetto e che quello utilizzato nel caso esaminato dall'agente della riscossione recava esattamente la denominazione del mittente non lasciando, pertanto, spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promanava”.
E', altresì, infondata la censura concernente l'asserito difetto di motivazione in ragione della mancata indicazione delle modalità di determinazione degli interessi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22281 del 2022, hanno affermato che “Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli aggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo».
Non coglie nel segno, infine, quanto dichiarato dalla Società nella memoria illustrativa, secondo cui sarebbe stata presentata domanda di rateizzazione anche per la cartella qui impugnata. Dall'esame degli atti si evince chiaramente che la cartella impugnata, recante il numero 09720210244099601000, non figura tra quelle elencate nella domanda di rateizzazione del 23.02.204, versata in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione collegiale, dichiara parzialmente estinto il giudizio per cessata materia in relazione al credito indicato in parte motiva. Rigetta per il resto il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro mille, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso il 15 dicembre 2025 L'Estensore Il Presidente
TO Di TA LE TE