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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1105/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia In Persona Del Comm. E L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - 93238890722
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 Soc. Agricola Semplice - P.IVA_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1777/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 18/10/2022
Atti impositivi:
- SOLL. PAGAMENTO n. 0379385D20210008821 CONTR. BONIFICA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03/05/2023 il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia presentava appello nei confronti dell'
Resistente_2 s.s., nonché contro la Resistente_1 S.p.A., avverso la sentenza n. 1777/2022, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado Sez. 3, depositata in segreteria in data
18.10.2022 a definizione del procedimento n. 738/2022R.G.R., con la quale veniva accolto il ricorso presentato avverso il sollecito di pagamento n. 0379385D20210008821, notificato in data 25.11.2021, avente ad oggetto il contributo consortile per l'anno 2017, di € 2.025,17 L'appellante chiedeva la riforma integrare della sentenza, eccependo:
· l'assenza di motivazione sulla legittimità del potere impositivo esercitato dall'Ente e erronea interpretazione del principio di beneficio;
· l'errata motivazione della sentenza in merito all'interpretazione dell'onere probatorio e all'assenza di opere di manutenzione.
L'appellato non si costituiva.
All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentito il rappresentante dell'appellante, sentito il relatore e visti gli atti, si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello si riferisce al sollecito di pagamento avente ad oggetto il contributo consortile relativo all'anno
2017.
In merito a detto tributo, la normativa e la giurisprudenza in materia unanimemente stabiliscono quanto segue:
1) Presupposto indefettibile per la legittimità e debenza del Contributo Consortile: è la sussistenza del beneficio di bonifica arrecato al terreno del singolo Consorziato dalle Opere di bonifica del Consorzio.
2) Detto beneficio di bonifica deve essere: diretto specifico e concreto e deve determinare un aumento della produttività e del valore fondiario dei terreni strettamente collegabili con la presenza delle Opere di bonifica.
La giurisprudenza, anche di legittimità, ha più volte sottolineato che il vantaggio diretto e immediato per il fondo costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. (“I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.) e 10 del R.D. n. 215/1933, e lo stesso deve ritenersi altresì presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della ricomprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. Il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica e costituisce un contributo di scopo;
infatti, il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile, non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica.
Di conseguenza spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del Consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul
Consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (cfr. di recente Cass. Civ. Sez. V 11/03/2020 n. 6839 e Cass. Civ. sez. V 8/04/2022 n. 11431). I contributi consortili di bonifica costituiscono infatti degli oneri reali dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del bene situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal
Consorzio, senza che quest'ultimo sia onerato della relativa prova, spettando invece al proprietario dimostrare il contrario (Cass. Civ. Sez. I 20/11/2015 n. 23815).
Il Consorzio di Bonifica ha depositato la perizia redatta dal Dott. Agronomo Nominativo_1, datata 13/03/2023, nella quale si riportano tutti i lavori eseguiti nel perimetro di contribuenza in cui sono situati gli immobili della Resistente_2 s.s.. Inoltre il Dott. Nominativo_1 in perizia dichiara espressamente:
“Tale immobile ha un beneficio diretto e specifico ovvero il concreto vantaggio di poterlo coltivare e trarre profitto ottenendo in tal modo l'aumento di valore tratto a seguito dell'opera di bonifica. Con riferimento alle funzioni consortili il beneficio di bonifica per l'immobile oggetto della presente consulenza riguarda la difesa idraulica di bonifica del territorio in cui ricade. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dall' immobile oggetto della presente consulenza situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati”.
La Corte rileva che con detta perizia il Consorzio abbia fornito ampia prova dell'esecuzione di lavori di difesa idraulica dai quali è scaturito un beneficio indiretto da parte del consorziato e che i giudici di prime cure non abbiano tenuto conto di dette opere.
Pertanto la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello e rigetta il ricorso introduttivo, con conferma dell'atto impugnato. Data la complessità della materia e la giurisprudenza non sempre univoca, si ritiene opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso principale.
Spese compensate.
Bari 16.12.2025
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1105/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia In Persona Del Comm. E L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - 93238890722
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 Soc. Agricola Semplice - P.IVA_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1777/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 18/10/2022
Atti impositivi:
- SOLL. PAGAMENTO n. 0379385D20210008821 CONTR. BONIFICA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03/05/2023 il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia presentava appello nei confronti dell'
Resistente_2 s.s., nonché contro la Resistente_1 S.p.A., avverso la sentenza n. 1777/2022, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado Sez. 3, depositata in segreteria in data
18.10.2022 a definizione del procedimento n. 738/2022R.G.R., con la quale veniva accolto il ricorso presentato avverso il sollecito di pagamento n. 0379385D20210008821, notificato in data 25.11.2021, avente ad oggetto il contributo consortile per l'anno 2017, di € 2.025,17 L'appellante chiedeva la riforma integrare della sentenza, eccependo:
· l'assenza di motivazione sulla legittimità del potere impositivo esercitato dall'Ente e erronea interpretazione del principio di beneficio;
· l'errata motivazione della sentenza in merito all'interpretazione dell'onere probatorio e all'assenza di opere di manutenzione.
L'appellato non si costituiva.
All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentito il rappresentante dell'appellante, sentito il relatore e visti gli atti, si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello si riferisce al sollecito di pagamento avente ad oggetto il contributo consortile relativo all'anno
2017.
In merito a detto tributo, la normativa e la giurisprudenza in materia unanimemente stabiliscono quanto segue:
1) Presupposto indefettibile per la legittimità e debenza del Contributo Consortile: è la sussistenza del beneficio di bonifica arrecato al terreno del singolo Consorziato dalle Opere di bonifica del Consorzio.
2) Detto beneficio di bonifica deve essere: diretto specifico e concreto e deve determinare un aumento della produttività e del valore fondiario dei terreni strettamente collegabili con la presenza delle Opere di bonifica.
La giurisprudenza, anche di legittimità, ha più volte sottolineato che il vantaggio diretto e immediato per il fondo costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. (“I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.) e 10 del R.D. n. 215/1933, e lo stesso deve ritenersi altresì presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della ricomprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. Il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica e costituisce un contributo di scopo;
infatti, il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile, non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica.
Di conseguenza spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del Consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul
Consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (cfr. di recente Cass. Civ. Sez. V 11/03/2020 n. 6839 e Cass. Civ. sez. V 8/04/2022 n. 11431). I contributi consortili di bonifica costituiscono infatti degli oneri reali dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del bene situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal
Consorzio, senza che quest'ultimo sia onerato della relativa prova, spettando invece al proprietario dimostrare il contrario (Cass. Civ. Sez. I 20/11/2015 n. 23815).
Il Consorzio di Bonifica ha depositato la perizia redatta dal Dott. Agronomo Nominativo_1, datata 13/03/2023, nella quale si riportano tutti i lavori eseguiti nel perimetro di contribuenza in cui sono situati gli immobili della Resistente_2 s.s.. Inoltre il Dott. Nominativo_1 in perizia dichiara espressamente:
“Tale immobile ha un beneficio diretto e specifico ovvero il concreto vantaggio di poterlo coltivare e trarre profitto ottenendo in tal modo l'aumento di valore tratto a seguito dell'opera di bonifica. Con riferimento alle funzioni consortili il beneficio di bonifica per l'immobile oggetto della presente consulenza riguarda la difesa idraulica di bonifica del territorio in cui ricade. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dall' immobile oggetto della presente consulenza situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati”.
La Corte rileva che con detta perizia il Consorzio abbia fornito ampia prova dell'esecuzione di lavori di difesa idraulica dai quali è scaturito un beneficio indiretto da parte del consorziato e che i giudici di prime cure non abbiano tenuto conto di dette opere.
Pertanto la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello e rigetta il ricorso introduttivo, con conferma dell'atto impugnato. Data la complessità della materia e la giurisprudenza non sempre univoca, si ritiene opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso principale.
Spese compensate.
Bari 16.12.2025
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)