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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5263 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa ON Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 16942/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. Elisa Linguanti in sostituzione dell'avv.
GIUDICE ANGELO LUCA per parte ricorrente nonché l'avv. Scaffidi in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa. L'avv. Linguanti chiede la liquidazione del gratuito patrocinio
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa ON Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16942 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difesoa dall'Avv. GIUDICE ANGELO LUCA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. CIANCIMINO ROSARIA, giusta procura in CP_1 atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario e che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
2 Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 03/04/2024, il ricorrente in epigrafe, deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di inabilità o in subordine dell''assegno di invalidità civile;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott. S.
, concludeva ritenendolo invalido nella misura del 59% e quindi non Per_1
meritevole delle prestazioni richieste;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di un nuovo CTU, alla luce delle situazioni verificatesi e che in fase di opposizione veniva nominato nuovo CTU il dott. ; Persona_2
- rilevato che le conclusioni del CTU, Dott. , vanno condivise, in Per_2
quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti) e, pertanto la ricorrente è da considerarsi invalida nella misura del 67 % senza diritto alle prestazioni richieste;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
già liquidate in corso di causa.
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, ponendo tali spese a carico dello Stato
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 02/12/2025
3 Il Giudice Onorario
ON Di Maio
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa ON Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 16942/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. Elisa Linguanti in sostituzione dell'avv.
GIUDICE ANGELO LUCA per parte ricorrente nonché l'avv. Scaffidi in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa. L'avv. Linguanti chiede la liquidazione del gratuito patrocinio
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa ON Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16942 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difesoa dall'Avv. GIUDICE ANGELO LUCA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. CIANCIMINO ROSARIA, giusta procura in CP_1 atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario e che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
2 Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 03/04/2024, il ricorrente in epigrafe, deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di inabilità o in subordine dell''assegno di invalidità civile;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott. S.
, concludeva ritenendolo invalido nella misura del 59% e quindi non Per_1
meritevole delle prestazioni richieste;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di un nuovo CTU, alla luce delle situazioni verificatesi e che in fase di opposizione veniva nominato nuovo CTU il dott. ; Persona_2
- rilevato che le conclusioni del CTU, Dott. , vanno condivise, in Per_2
quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti) e, pertanto la ricorrente è da considerarsi invalida nella misura del 67 % senza diritto alle prestazioni richieste;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
già liquidate in corso di causa.
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, ponendo tali spese a carico dello Stato
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 02/12/2025
3 Il Giudice Onorario
ON Di Maio
4