Decreto cautelare 8 maggio 2025
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00731/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2025, proposto da
RL AR, in proprio e n.q. di legale rappresentante della Ing.Cos. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Melissari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Locri, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mollica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ohana S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Giacomo Guglielmini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Locri – Settore 3 in data 15/05/2024 n.7 del Registro concessione anno 2024 n. protocollo 0013148/2024 del 9/5/2024 alla Ditta Ohana S.r.l.;
-della determina n. 223 del 20/2/2025 – Settoriale n.23 avente per oggetto Chiusura Conferenza dei servizi per variazione al contenuto della Concessione Demaniale Marittima n.7/2024 con finalità turistico – ricreative alla ditta “Ohana srl” per uso stagionale ad annuale e dichiarazione di conclusione positiva del procedimento e di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi il permesso a costruire richiamato nella concessione n.7 del registro concessioni anno 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ohana s.r.l. e del Comune di Locri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. NI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 17.4.2025 e depositato il 6.5.2025, AR RL, in proprio e n.q. di legale rappresentante della società ING. COS. s.r.l., ha esposto:
-) egli è proprietario di un fabbricato adibito a destinazione turistico-alberghiera, nel quale la società ING.COS s.r.l. esercita l’attività di ristorazione-pizzeria denominata “Salsedine” in Via Lungomare n. 28 di Locri;
-) in data 15.5.2024, il Comune di Locri aveva rilasciato una concessione demaniale marittima stagionale per finalità turistico-ricreative alla ditta Ohana s.r.l., odierna controinteressata, per il lotto 7C del Piano Spiaggia Comunale, a seguito di gara bandita con atto n.0005933/2023 dell’1.3.2023 e successivamente, con determina n. 223 del 20.2.2025, ha autorizzato il mutamento della predetta concessione da stagionale in annuale;
-) la presenza dello stabilimento balneare realizzato dalla controinteressata nel suddetto lotto, collocato di fronte alla proprietà e all’esercizio commerciale di parte ricorrente, determina carenza di parcheggi, impatto negativo sulla fruibilità della spiaggia e del panorama nonché riduzione del valore della proprietà del ricorrente medesimo.
1.1- Ritenendo illegittime tanto la suddetta concessione demaniale n. 7 del 2024 e il permesso di costruire ivi richiamato quanto l’ampliamento temporale (“destagionalizzazione”) disposto con la determina n. 223/2025, se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Illegittimità per violazione del divieto di attività edificatoria derivante -a prescindere dal tipo di costruzione- dalla sussistenza sul lotto 7C di un vincolo paesaggistico regolamentato dal D.P.R. n. 13 del 2017 ss.mm.ii. a fronte di un manufatto le cui caratteristiche –struttura stabilmente installata e ancorata al suolo, comprendente un reticolo di fondazioni in calcestruzzo e pilastri in legno occupanti oltre 320 mq di arenile, eccedenti il limite di copertura autorizzato pari a mq. 159,65– lo renderebbe non annoverabile tra quelli di lieve entità che non compromettono i valori paesaggistici e per i quali varrebbe l’esonero dall’autorizzazione paesaggistica.
2) Illegittimità per carenza di autorizzazione paesaggistica prevista dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, necessaria per valutare l'impatto degli interventi su aree vincolate a tutela dei valori paesaggistici.
3) Illegittimità per erronea applicazione del punto 17 dell'Allegato A al D.P.R. 13/2017, non versandosi in ipotesi di installazioni esterne facilmente rimuovibili, prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo, bensì di manufatto ad alto impatto che, coprendo oltre 320 mq e utilizzando strutture di calcestruzzo significative con un reticolo di fondazione del peso di oltre 30 tonnellate, ne escluderebbe la facile rimovibilità dimostrando, di contro, un impatto significativo e permanente sul terreno.
4) Illegittimità dell’autorizzazione in quanto rilasciata su area classificata ad alto livello di pericolosità e rischio idraulico (P3 e R4) in caso di eventi idrogeologici estremi quali alluvioni e inondazioni –rischi peraltro amplificati dalla presenza del Mar Jonio e dalle possibili erosioni, mareggiate e possibili innalzamenti del livello del mare con compromissione della stabilità e la sicurezza delle strutture realizzate- oltre che attraversata da un torrente tombato sfociante a mare.
5) Illegittimità della concessione per violazione delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano di Bacino per l’erosione costiera, recanti il divieto di interferenza delle nuove opere con gli interventi e l’obbligo di conformità delle stesse a criteri di sostenibilità ambientale a basso impatto, circostanze non riscontrabili nella fattispecie a motivo dell’uso di potenti escavatori meccanici e fondazione in calcestruzzo pesante.
6) Illegittimità della concessione per assenza delle condizioni che legittimano la realizzazione di manufatti sull’area di alta pericolosità di erosione costiera (P3) e nella quale sono ammesse unicamente demolizioni senza ricostruzione e strutture amovibili –da mettere in sicurezza nei periodi di non utilizzo- conformi al piano comunale oltre che dotate di sistemi di monitoraggio e sicurezza coordinati con il Piano di Protezione Civile Comunale, peraltro in assenza del necessario studio idraulico, da approvare da parte dell’Autorità di Bacino, nel rispetto delle norme del Piano Stralcio per l’Erosione costiera (P.S.E.C.) e del P.G.R.A. e di attente analisi che consentano l’installazione di strutture amovibili in zona a rischio.
7) Illegittimità dei pareri rilasciati dagli enti pubblici –nello specifico Agenzia del Demanio, Agenzia dei Monopoli, Autorità di Bacino, Capitaneria di Porto, Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria– in seno alla conferenza di servizi che ha portato alla determinazione comunale n. 223/2025 in quanto formulati su presupposti erronei (amovibilità e temporaneità dell’opera) e carenti di adeguati accertamenti tecnici, sopralluoghi o valutazioni dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici gravanti sull’area.
Sempre la determinazione n. 223/2025 viene contestata per aver l’Amministrazione recepito acriticamente i suddetti pareri, senza aver acquisito nessuno studio aggiornato di compatibilità idraulica o geotecnica e senza aver svolto alcuna istruttoria tecnica utile a verificare la sostenibilità ambientale della trasformazione in uso permanente anche tramite il rilascio di un’aggiornata valutazione paesaggistica, necessaria stante l’impatto significativo che l’opera comporterebbe in via permanente sul paesaggio e sulla libera fruizione del litorale.
2- Con atto depositato il 7.5.2025 si è costituita, per resistere al ricorso, la controinteressata Ohana s.r.l. la quale, nella memoria depositata il 15.5.2025, ha eccepito:
-) l’inammissibilità del ricorso per tardività quanto alla concessione demaniale rilasciata il 9.5.2024 ed al permesso di costruire rilasciato il 13.5.2024;
-) il difetto di legittimazione ad agire, non avendo parte ricorrente dimostrato di essere titolare di un concreto interesse a ricorrere al di là della mera vicinitas, di per sé insufficiente, considerato anche che il fabbricato di sua proprietà non sarebbe frontistante allo stabilimento balneare –il quale dal canto suo in alcun modo limiterebbe l’accesso alla spiaggia- e non si affaccerebbe neanche sul Lungomare, nè egli vanta alcun diritto di veduta o di panorama;
-) nel merito, l’infondatezza del ricorso.
3- Con atto depositato il 13.5.2025 si è costituito, per resistere al ricorso, il Comune di Locri il quale ha eccepito il difetto di legittimazione di parte ricorrente per carenza di interesse a ricorrere e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
4- In data 19.5.2025 il ricorrente ha depositato memoria.
5- Alla camera di consiglio del 21.5.2025, con ordinanza n. 79 del 22.5.2025 è stata accolta l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di trattazione del merito.
6- In vista della trattazione del merito, la sola controinteressata Ohana s.r.l. ha depositato memoria per ribadire le proprie eccezioni di rito e l’infondatezza delle doglianze nel merito.
7- All’udienza pubblica del 5.11.2025 il Collegio ha rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. un profilo di possibile inammissibilità con riferimento alla contestazione della legittimità dei pareri rilasciati dalle Autorità convocate in conferenza di servizi (settimo motivo di ricorso) stante la mancata evocazione in giudizio delle stesse e, su richiesta della difesa di parte ricorrente, ha assegnato sette giorni per il deposito di memorie. Quindi il ricorso è stato spedito in decisione.
In data 6.11.2025 parte ricorrente ha provveduto a depositare una memoria sul profilo di inammissibilità indicato in udienza.
DIRITTO
8- Viene preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso che è fondata nei termini di seguito esposti.
8.1- Parte ricorrente, ossia l’Ing. RL AR in proprio e quale legale rappresentante della ING.COS. s.r.l., afferma la propria legittimazione a ricorrere (pagg. 5-7 del ricorso) sull’assunto per cui l’Ing. AR è proprietario di un fabbricato adibito a destinazione turistico-alberghiera, nel quale la ING. COS. esercita l’attività di ristorante-pizzeria denominata “Salsedine” in Via Lungomare 28, di fronte allo stabilimento balneare oggetto degli atti amministrativi impugnati.
In sostanza, afferma il ricorrente:
-) la sussistenza di una proprietà immobiliare frontistante la cui vicinanza immediata all'area di intervento evidenzierebbe una connessione diretta e concreta con il provvedimento edilizio impugnato;
-) l’impossibilità di sfruttare la spiaggia e il panorama, dei quali né il ricorrente stesso né i clienti dell’attività economica Ing. Cos. s.r.l. potranno più godere liberamente e che rappresentano un valore aggiunto significativo per la proprietà;
-) la riduzione dell’attrattiva e del valore di mercato della proprietà determinato dall'ostruzione della vista panoramica con conseguente degrado paesaggistico, dall'aumento del traffico e della necessità di parcheggi.
8.2- Le affermazioni sopra esposte si prestano ad obiezioni critiche.
8.3- In primo luogo, è opportuno puntualizzare che, quanto a legittimazione ed interesse ad agire in materia edilizia, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che: “ a) Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato; b) L'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso; c) L'interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d'ufficio dal giudicante, nel rispetto dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; d) Nelle cause in cui si lamenti l'illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l'immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell'accertamento dell'interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l'annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo ” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9.12.2021, n. 22).
8.4- Tanto premesso, si osserva quanto segue:
-) la mera sussistenza, in testa al ricorrente RL AR, di un fabbricato nelle vicinanze del lido, cui si accederebbe dallo stesso Lungomare, è inquadrabile in termini di vicinitas e, alla luce della precitata giurisprudenza, non radica per ciò solo l’interesse a ricorrere;
-) l’asserito nocumento all’attività economica della Ing. Cos. s.r.l. è dedotto in termini del tutto generici;
-) in particolare l’asserita impossibilità di sfruttare la spiaggia e il panorama costituisce un dato affermato in termini vaghi e incerti, non avendo parte ricorrente dimostrato in che modo l’altezza del lido possa effettivamente ostruire la vista del panorama; peraltro, la stessa affermazione risulta inverosimile proprio alla luce della produzione documentale della stessa parte (nello specifico, all. 002 alla memoria di replica del 19.5.2025, nel quale la proprietà è indicata proprio come “Salsedine Almyra”), dal cui esame si evince –come peraltro eccepito dalla controinteressata- che la proprietà di parte ricorrente –e dunque l’esercizio “Salsedine” della ING. COS.- non si affaccia direttamente neanche sulla Via Lungomare, trovando un ostacolo nel suolo occupato da diverso soggetto (nella fattispecie, il ricorrente di cui al R.G. n. 362/2024, che impugna i medesimi provvedimenti oggetto dell’odierno ricorso con censure sostanzialmente analoghe a quelle scrutinate in questa sede) sul quale insiste peraltro un fabbricato;
-) anche l’affermata ostruzione all’accesso in spiaggia è dedotta in termini del tutto generici, non essendo specificato -né tantomeno adeguatamente comprovato- in che maniera si manifesti effettivamente tale ostruzione, sulla quale il ricorrente nulla controdeduce in concreto neanche a seguito di puntuale eccezione formulata dalla controinteressata, che dal canto suo aveva obiettato come lo stabilimento occupi soltanto una porzione limitata della spiaggia, ossia entro il lotto individuato dal Piano Comunale Spiaggia di Locri, lasciando comunque libero l’accesso alla spiaggia; peraltro, si soggiunge per completezza, un ipotetico nocumento di tal fatta discenderebbe in prima battuta dal predetto Piano Comunale Spiaggia che ha previsto l’installazione e l’ubicazione del lido (il quale in base alla normativa vigente può essere oggetto di “destagionalizzazione”) e che in tale ottica costituirebbe il provvedimento lesivo che il ricorrente aveva l’onere di impugnare ritualmente e tempestivamente;
-) per analoghe ragioni è da ritenersi priva di fondamento la declamata lesione connessa all’asserita scarsità di parcheggi, atteso che, oltre alla carenza di adeguata evidenza probatoria, essa discenderebbe in prima battuta dal Piano Comunale Spiaggia con l’individuazione di lotti per l’installazione di stabilimenti balneari;
-) in tale ottica, anche l’asserita riduzione del valore di mercato della proprietà per un verso si basa su asserzioni apodittiche e non adeguatamente dimostrate e, per altro verso, attiene a profili relativi all’approvazione dell’atto di pianificazione comunale, e solo di mero riflesso, a tutto concedere potrebbe derivare dalla singola concessione demaniale o dal permesso di costruire in sé considerati.
8.5- Da quanto ora esposto deriva immediatamente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.
9- In ogni caso, quanto ai primi sei motivi del ricorso – i quali attengono alla contestazione della concessione demaniale marittima rilasciata il 15.5.2024 (n.7 del Registro concessione anno 2024 n. prot. 0013148/2024) e del permesso a costruire ivi richiamato- il Collegio ritiene gli stessi comunque inammissibili per tardività, come peraltro prospettato nella sommarietà della fase cautelare monocratica e successivamente eccepito dalle controparti, con considerazioni non efficacemente confutate ex adverso negli scritti difensivi.
9.1- Premesso che nelle predette doglianze parte ricorrente contesta in radice (a prescindere cioè dalla “destagionalizzazione” intervenuta successivamente) il rilascio dell’originaria concessione demaniale marittima e del permesso di costruire alla controinteressata in quanto, in tesi, contrastanti con la normativa paesaggistica e la normativa in materia di protezione da rischi idraulico o idrogeologico compendiate nel Piano di Bacino e nel Piano di protezione civile, vi è da considerare che i manufatti oggetto di permesso di costruire nell’area data in concessione alla controinteressata erano stati realizzati in epoca di gran lunga antecedente all’impugnazione dei suddetti titoli, come si evince dal verbale di sopralluogo della locale Guardia Costiera del 18.4.2024 con annessa documentazione fotografica (all. 013 alla produzione del 7.5.2025), dalla perizia di parte (all. 016 alla produzione del 6.5.2025), dalla comunicazione di fine lavori in data 11.6.2024 (all. 007 alla produzione del 15.5.2025) e dal successivo smontaggio il 28.9.2024, che ne presuppone l’avvenuto montaggio (all. 008 alla produzione del 7.5.2025).
Peraltro, dell’avvenuta pregressa installazione dei manufatti il ricorrente RL AR risultava tempestivamente al corrente, come emerge dalle segnalazioni che lo stesso aveva presentato al Comune di Locri il 16.5.2024 (allegata alla perizia di parte – pag. 23 dell. 016 alla produzione del 6.5.2025) nonché dalla consulenza tecnica dallo stesso vergata (all. 015 alla produzione del 6.5.2025 e peraltro già depositata il 12.6.2024 agli atti del predetto ricorso R.G. n. 362/2024) ed ancora dalla richiesta di accesso alla determina di conclusione positiva del procedimento di conferenza di servizi e ai pareri rilasciati (pag. 1 del citato all. 015) datata 14.5.2024, dalla quale si evince che egli era a conoscenza dell’intervenuta aggiudicazione del lotto 7C al Sig. AN (legale rappresentante della controinteressata Omaha s.r.l.) e delle caratteristiche del progetto presentato da quest’ultima e che sarebbe stato quindi realizzato.
A fronte di ciò, la notifica del ricorso avvenuta solo in data 17.4.2025, ossia a distanza di quasi un anno dalla conclusione degli stessi, risulta evidentemente tardiva.
9.2- Peraltro, non risulta utile al ricorrente né l’affermazione –in replica all’eccezione formulata ex adverso- per cui la gravata “destagionalizzazione” costituirebbe un nuovo atto lesivo e dunque autonomamente impugnabile (anche in virtù dell’intervenuta scadenza del permesso di costruire) e in relazione alla quale egli contestava l’abuso della concessione protratta o prorogata illegittimamente e l’assenza di un valido permesso edilizio per la nuova occupazione di suolo demaniale nell’anno 2025, né l’affermazione per cui egli ha presentato il ricorso immediatamente dopo la ripresa dei lavori e la nuova installazione delle strutture avvenuta nell’anno 2025, che costituirebbe autonoma lesione attuale e differenziata.
Le suddette affermazioni sono infatti pertinenti all’impugnazione della determinazione n. 223 del 20.2.2025 con cui l’amministrazione comunale resistente ha mutato l’autorizzazione da stagionale in annuale, ma non giustificano la rimessione in termini del ricorrente quanto all’originaria concessione rilasciata l’anno precedente ed il permesso di costruire ivi richiamato, dal momento che detti atti, in sé autonomamente lesivi, sono oramai consolidati.
In altri termini, l’immediata lesività dei titoli rilasciati nell’anno 2024 onerava il ricorrente di impugnarli ritualmente e tempestivamente mentre il loro consolidamento, dovuto appunto alla mancata impugnazione, rende ammissibili in questa sede unicamente le contestazioni relative al sopravvenuto provvedimento del 2025 di “destagionalizzazione” e unicamente per vizi che attengono direttamente tale provvedimento e non siano invece riferibili ai provvedimenti originari.
Peraltro, alla prospettazione del ricorrente si sarebbe potuto accedere, a tutto concedere, qualora la predetta determinazione n. 223/2025 avesse comportato anche una conferma propria della concessione originaria e del connesso permesso di costruire, alla luce di una rinnovata istruttoria e con il supporto di adeguata motivazione. Non di meno, nel caso controverso non è dato rinvenire alcuna volontà provvedimentale in tal senso, essendosi l’Amministrazione comunale resistente pronunciata unicamente sull’istanza del ricorrente dell’11.12.2024 di destagionalizzazione della concessione di cui egli era già titolare, senza però toccare ogni ulteriore aspetto della medesima concessione diverso da quello temporale ( in primis, la stessa rilasciabilità della concessione n. 7/2024 o men che meno del permesso di costruire) che resta dunque estraneo al medesimo provvedimento.
10- Quanto poi al settimo motivo di ricorso, deve rilevarsi quanto segue.
10.1- Il motivo è inammissibile con riferimento alla contestazione della legittimità dei pareri rilasciati in Conferenza di servizi da parte dell’Agenzia del Demanio, dell’Agenzia dei Monopoli, dell’Autorità di Bacino, della Capitaneria di Porto, della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, atteso che dette autorità non sono state evocate in giudizio, come invece il ricorrente avrebbe dovuto, in linea con la consolidata giurisprudenza per cui “ Il ricorso (...) per risultare ammissibile deve essere notificato non a tutte le amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi, bensì soltanto a quelle che nell'ambito della Conferenza medesima abbiano espresso pareri o determinazioni che i ricorrenti avrebbero potuto impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale di che trattasi (…) (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3646; Sez. V, 2 maggio 2012 n. 2488 e Sez. VI, 13 marzo 2010, n. 1248) " (Consiglio di Stato, Sez. II, 13.12.2019, n. 8485; in conformità, più di recente, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 4.4.2022, n. 2288).
10.1.1- A fronte di ciò, non risulta neanche perspicua la considerazione –spesa da parte ricorrente nella memoria depositata il 6.11.2025 a seguito di rilievo officioso ai sensi dell’art. 73 c.p.a.- per cui la notifica ad un controinteressato (la Ohama s.r.l., nella fattispecie) renderebbe ammissibile il ricorso, salva successiva integrazione del contraddittorio con riferimento alle succitate Autorità, che viene contestualmente richiesta.
Come osserva infatti la giurisprudenza consolidata “ L'istituto dell'integrazione del contraddittorio, per espressa disposizione di legge (art. 49, comma 1, c.p.a.) è destinato unicamente all'evocazione in giudizio dei controinteressati, ovvero di coloro che riceverebbero un pregiudizio dall'accoglimento del gravame e come tali vantano un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto gravato, uguale e contrario a quello del ricorrente, e tale non può essere considerata l'Amministrazione che ha emesso l'atto ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 17.2.2023, n.2828).
Orbene, le autorità che hanno espresso parere favorevole in sede di conferenza e il cui provvedimento viene avversato non costituiscono soggetti controinteressati bensì enti pubblici le cui determinazioni -rese in conferenza decisoria- sono oggetto di impugnazione e delle quali si chiede l’annullamento, ragion per cui dette amministrazioni devono essere ritualmente e tempestivamente evocare in giudizio, pena l’inammissibilità del ricorso, cui non è dato sopperire mediante un’inammissibile integrazione postuma del contraddittorio.
10.2- Quanto, infine, all’unica doglianza direttamente riferibile alla determinazione comunale n. 223/2025 nell’ambito del predetto motivo (lettera h – pagg. 27-29 del ricorso) – il profilo di censura è manifestamente infondato.
Si precisa anzitutto che la determinazione n. 225 del 20.2.2025 ha per oggetto “ Chiusura Conferenza dei Servizi per variazione al contenuto della Concessione Demaniale Marittima n. 7/2024 con finalità turistico – ricreative alla ditta "Ohana srl” con rappresentante legale il sig. AN ND, per uso da stagionale ad annuale e dichiarazione di conclusione positiva del procedimento ” e ha valenza contestuale di determinazione conclusiva della conferenza di servizi, nel corso della quale, per quanto di rilievo con riferimento alla doglianza, con nota del 15.1.2025 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha confermato il parere rilasciato il 24.4.2024, la Città Metropolitana di Reggio Calabria -Ufficio Paesaggio e Urbanistica con nota del 26.11.2024 ha rilasciato parere favorevole, la Regione Calabria Settore Demanio con nota del 21.11.2024 ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con nota dell’11.12.2024 ha rilasciato parere favorevole.
In particolare:
-) la Città Metropolitana di Reggio Calabria (prot. n. 101182 del 26.11.2024), dando atto della sussistenza sul sito di un vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1 lettera a) d.lgs. n. 42/2004 (territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 mt. dalla linea della battigia) ha valutato positivamente la conformità paesaggistica dell’intervento rispetto allo strumento di pianificazione territoriale e alle norme del QTRP (Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico) in quanto compatibile, sia per i materiali impiegati che per la tipologia prevista, con la disciplina paesistica e con la tutela del paesaggio, esprimendo parere favorevole al mantenimento delle suddette opere per l’intero anno solare ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n.42/2004 in quanto le opere previste non comportano una significativa alterazione ai connotati paesaggistici della zona di intervento;
-) la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (prot. 0014627 dell’11.12.2024) vista la relazione tecnico-descrittiva presentata, con riferimento agli ambiti di competenza di cui al d.lgs. n. 42/2004 ha ritenuto che le opere oggetto di autorizzazione possano essere compatibili con le disposizioni previste dalle vigenti norme a tutela dei beni culturali ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ha espresso parere favorevole alla richiesta in oggetto;
-) l’Autorità di Bacino, richiamata la pianificazione idrogeologica vigente e la documentazione progettuale, ha confermato il parere rilasciato con nota del 24.4.2024 essendo l’intervento in oggetto, tra quelli consentiti dall’art. 9 delle Norme di Attuazione del PSEC (Piano Stralcio per l’Erosione Costiera) e all’art. 23 delle NAMS (Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia) del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), prescrivendo nel contempo di predisporre un adeguato piano di sicurezza, raccordato con il Piano di Protezione Civile Comunale, che preveda adeguate norme comportamentali e le procedure da attuare per evitare danni a persone e beni in occasione di eventi meteorici importanti.
Dal canto suo, alla luce dei pareri espressi –nessuno dei quali contrario all’istanza di “destagionalizzazione”- l’Amministrazione comunale ha concluso nel senso di non ravvisare cause ostative alla favorevole conclusione della presente Conferenza dei Servizi e alla conseguente emanazione della “Determinazione di conclusione positiva del procedimento”, con valore sostitutivo di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso previsto dalla legislazione vigente di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate alla conferenza ma assenti, in ordine all’approvazione della variazione al contenuto della Concessione Demaniale Marittima n. 7/2024 per attività turistico – ricreative alla ditta “Ohana srl" con rappresentante legale il sig. AN ND, con esito positivo.
Orbene, avendo l’Amministrazione comunale rilasciato l’avversato provvedimento alla luce dei pareri favorevoli rilasciati dalle amministrazioni istituzionalmente competenti alla tutela paesaggistica e del rischio idraulico (pareri estranei all’odierno contenzioso per le ragioni esposte al § 10) motivati nei termini anzidetti, non è dato rinvenire alcuno specifico vizio o deficit istruttorio riferibile all’operato della stessa, nei termini prospettati da parte ricorrente.
Tale aspetto si ribalta sul dato motivazionale, nel senso che “ La determinazione di approvazione dell'esito della Conferenza di servizi è soggetta ad un obbligo di autonoma e specifica motivazione solo nell'ipotesi in cui disattenda in tutto o in parte le risultanze della Conferenza di servizi e le posizioni prevalenti emerse in quella sede. Di converso, laddove la determinazione finale recepisca le risultanze della Conferenza, l'onere di motivazione previsto dall'art. 14 ter, comma 6 bis, della l. n. 241/1990 può essere soddisfatto per relationem, mediante il semplice richiamo ai verbali della Conferenza stessa ovvero ai pareri resi dalle Amministrazioni partecipanti ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 5.2.2021, n.123).
11- In conclusione, il ricorso è inammissibile.
12- Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti in solido per essere riconosciute in favore del Comune di Locri e della controinteressata “Ohana s.r.l.” ed essere liquidate come da dispositivo.
Le circostanze della controversia inducono il Collegio a rigettare la richiesta formulata dalla controinteressata di condanna di parte ricorrente ai sensi dell’artt. 26 c.p.a. e 96 c.p.c., non essendo nel complesso ravvisabile una manifesta temerarietà dell’azione ovvero dolo o abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti AR RL e Ing. Cos. s.r.l., in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune di Locri e della controinteressata Ohama s.r.l. liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Rigetta la richiesta di condanna di parte ricorrente ex artt. 26 c.p.a. e 96 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 5 novembre 2025 e 19 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
CA SC, Presidente
NI TI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI TI | CA SC |
IL SEGRETARIO