Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 luglio 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 luglio 2017 |
Commentari • 15
- 1. una questione apertaGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
TRIBUNALE DI NAPOLI, 24 marzo 2016 – RUSTICHELLI Giudice designato – Aldo Annunziata s.r.l. più altri c. Banca popolare di sviluppo s.c.p.a. medio tempore Banca Regionale di Sviluppo s.p.a. Banca, credito e risparmio – Banche popolari – Recesso, morte od esclusione del socio – Clausola statutaria di rinvio del rimborso – Nullità (Art. 2437, 6° comma, c.c.; art. 28, 2°-ter comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). In tema di banche popolari o di banche di credito cooperativo, deve ritenersi nulla, per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2437, 6° comma, c.c., oltre che con l'art. 28, 2°-ter comma, d.lgs. n. 385/1993 – ove interpretati in senso conforme ai principi …
Leggi di più… - 2. Art. 338 - Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario (1)https://www.filodiritto.com/
1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni (2). 2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso (3). 3. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni …
Leggi di più… - 3. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 4. Consulta: svolta sull’art. 131-bis c.p., conseguenze per i reati contro P.U.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 novembre 2025
- 5. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
TRIBUNALE DI NAPOLI, 24 marzo 2016 – RUSTICHELLI Giudice designato – Aldo Annunziata s.r.l. più altri c. Banca popolare di sviluppo s.c.p.a. medio tempore Banca Regionale di Sviluppo s.p.a. Banca, credito e risparmio – Banche popolari – Recesso, morte od esclusione del socio – Clausola statutaria di rinvio del rimborso – Nullità (Art. 2437, 6° comma, c.c.; art. 28, 2°-ter comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). In tema di banche popolari o di banche di credito cooperativo, deve ritenersi nulla, per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2437, 6° comma, c.c., oltre che con l'art. 28, 2°-ter comma, d.lgs. n. 385/1993 – ove interpretati in senso conforme ai principi …
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Giurisprudenza • 54
- 1. Trib. Novara, sentenza 10/09/2025, n. 437Provvedimento: Proc. R.G. n. 164/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 164/2021 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1 Alessandra Rolando e Rocco Basile ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Trecate (NO), via Mameli n. 15/A PARTE ATTRICE contro (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2 ), rappresentati e difesi dall'avvocato Pierluca Cassetta ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Torino, via Talucchi n. …Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 42369Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da NE CO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 16/10/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, avv. Mario Mele. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 ottobre 2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 20 maggio 2022 del Tribunale di Napoli, con la quale l'imputato era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti …Leggi di più...
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- 3. Trib. Caltanissetta, sentenza 05/06/2024, n. 268Provvedimento: R.G. Trib. 1083/2020 TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta con note da depositare entro il giorno 18/04/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da: , nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. COMMENDATORE MASSIMO (C.F.: - p.e.c.: C.F._2 e dall'avv. COSENTINO Email_1 ELISA (C.F.: p.e.c. , C.F._3 Email_2 come da procura in atti; - ricorrente - CONTRO (C.F. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del pro tempore, con sede in …Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 16107Provvedimento: SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: SC OS, nato a [...] il giorno 13/2/1945 rappresentato ed assistito dall'avv. Massimo Maria Zecca - di fiducia avverso l'ordinanza in data 23/1/2026 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il …Leggi di più...
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- 5. Trib. Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 1145Provvedimento: Nn. 1410/1999 e 1408/2001 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MA Carla Quota Presidente dott.ssa Diletta MA Grisanti Giudice relatore dott.ssa Alice Zorzi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1410/1999 R.G. (con riunita la causa n. 1408/2001 R.G.) promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre, Parte_1 C.F._1 via Daniele Manin n. 44, presso lo studio dell'avv. Umberto Vianello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti; - attrice - contro (c.f. ), elettivamente …Leggi di più...
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- art. 537 c.c.·
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Versioni del testo
- Art. 1. Modifiche all'articolo 338 del codice penale 1. All' articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 338 del Codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti).
- Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorita' costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita', e' punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.». - Art. 2. Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale 1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale , dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall' articolo 338 del codice penale ».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 380 del Codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall' art. 338 del codice penale ;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall' art. 419 del codice penale ;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall' art. 600-quinquies del codice penale ;
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall' art. 603-bis, secondo comma, del codice penale ;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall' art. 609-octies del codice penale ;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all' art. 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale ;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall' art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 , o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625 , primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale , salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all' art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale ;
e-bis) delitti di furto previsti dall' art. 624-bis del codice penale , salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all' art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale ;
f) delitto di rapina previsto dall' art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall' art. 629 del codice penale ;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale ;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall' art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall' art. 416-bis comma 2 del codice penale ], delle associazioni di carattere militare previste dall' art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561 , delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645 , delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all' art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall' art. 416-bis del codice penale ;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall' art. 572 e dall' art. 612-bis del codice penale ;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall' art. 416 commi 1 e 3 del codice penale , se l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall' art. 497-bis del codice penale ;
m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall' art. 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale .
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.». - Art. 3. Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale 1. Dopo l' articolo 339 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 339-bis (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla meta' se la condotta ha natura ritorsiva ed e' commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».