Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 luglio 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 luglio 2017 |
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- 1. Art. 338 - Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario (1)https://www.filodiritto.com/
1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni (2). 2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso (3). 3. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni …
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Giurisprudenza • 54
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Versioni del testo
- Art. 1. Modifiche all'articolo 338 del codice penale 1. All' articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 338 del Codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti).
- Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorita' costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita', e' punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.». - Art. 2. Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale 1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale , dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall' articolo 338 del codice penale ».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 380 del Codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall' art. 338 del codice penale ;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall' art. 419 del codice penale ;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall' art. 600-quinquies del codice penale ;
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall' art. 603-bis, secondo comma, del codice penale ;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall' art. 609-octies del codice penale ;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all' art. 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale ;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall' art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 , o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625 , primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale , salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all' art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale ;
e-bis) delitti di furto previsti dall' art. 624-bis del codice penale , salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all' art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale ;
f) delitto di rapina previsto dall' art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall' art. 629 del codice penale ;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale ;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall' art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall' art. 416-bis comma 2 del codice penale ], delle associazioni di carattere militare previste dall' art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561 , delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645 , delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all' art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall' art. 416-bis del codice penale ;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall' art. 572 e dall' art. 612-bis del codice penale ;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall' art. 416 commi 1 e 3 del codice penale , se l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall' art. 497-bis del codice penale ;
m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall' art. 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale .
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.». - Art. 3. Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale 1. Dopo l' articolo 339 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 339-bis (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla meta' se la condotta ha natura ritorsiva ed e' commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».