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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 862/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RE EP, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3971/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_3 elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_4elettivamente domiciliata presso Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_5 ed elettivamente domiciliata presso
Comune di Giardini-Naxos - Piazza Cacciola 98035 Giardini-Naxos ME
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 REGISTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 REGISTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste, dichiarandosi anticipatario e chiedendo la distrazione delle spese.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso. La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato il 23 marzo 2023 ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. n.546/1992, impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo in data 8 febbraio 2023, per complessivi € 42.925,49, ivi inclusi interessi, sanzioni e spese, limitatamente alle pretese tributarie relative ad IRPEF 2007 e 2008, tasse automobilistiche 2007 e 2008, TARSU 2010, IRAP 2007, IVA 2007 e 2008,nonché imposte di registro riguardanti gli anni 2003 e 2009, sollevando eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione e deducendo, pertanto, l'illegittimità dell'intimazione impugnata. Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, opponendosi all'accoglimento del ricorso. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ne aveva l'onere, non ha invero dimostrato di avere notificato le tre cartelle esattoriali relative, rispettivamente, ad IRPEF 2007 nonché ad imposte di registro 2003 e 2009. Non può quindi dubitarsi della fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, quanto ai predetti tributi, risultando decorso il decennio di legge, alla data di notificata dell'impugnata intimazione. Analogamente è a dirsi per i tributi restanti, posto che alla comprovata notifica delle relative cartelle non risultano essere seguiti idonei atti interruttivi e considerato che, anche in questo caso, risultano vanamente decorsi i termini di prescrizione ( triennale per le tasse automobilistiche, quinquennale per i tributi locali e decennale per le imposte erariali). Il proposto ricorso va, dunque, accolto. Le spese vanno compensate tra le parti, attesa l'assenza di contestazioni in ordine all'esistenza delle obbligazioni tributarie oggetto di controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese. Palermo, 30 gennaio 2026.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RE EP, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3971/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_3 elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_4elettivamente domiciliata presso Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_5 ed elettivamente domiciliata presso
Comune di Giardini-Naxos - Piazza Cacciola 98035 Giardini-Naxos ME
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 REGISTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 REGISTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017450340000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste, dichiarandosi anticipatario e chiedendo la distrazione delle spese.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso. La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato il 23 marzo 2023 ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. n.546/1992, impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo in data 8 febbraio 2023, per complessivi € 42.925,49, ivi inclusi interessi, sanzioni e spese, limitatamente alle pretese tributarie relative ad IRPEF 2007 e 2008, tasse automobilistiche 2007 e 2008, TARSU 2010, IRAP 2007, IVA 2007 e 2008,nonché imposte di registro riguardanti gli anni 2003 e 2009, sollevando eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione e deducendo, pertanto, l'illegittimità dell'intimazione impugnata. Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, opponendosi all'accoglimento del ricorso. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ne aveva l'onere, non ha invero dimostrato di avere notificato le tre cartelle esattoriali relative, rispettivamente, ad IRPEF 2007 nonché ad imposte di registro 2003 e 2009. Non può quindi dubitarsi della fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, quanto ai predetti tributi, risultando decorso il decennio di legge, alla data di notificata dell'impugnata intimazione. Analogamente è a dirsi per i tributi restanti, posto che alla comprovata notifica delle relative cartelle non risultano essere seguiti idonei atti interruttivi e considerato che, anche in questo caso, risultano vanamente decorsi i termini di prescrizione ( triennale per le tasse automobilistiche, quinquennale per i tributi locali e decennale per le imposte erariali). Il proposto ricorso va, dunque, accolto. Le spese vanno compensate tra le parti, attesa l'assenza di contestazioni in ordine all'esistenza delle obbligazioni tributarie oggetto di controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese. Palermo, 30 gennaio 2026.