Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
Il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art.47 ter, comma 1 quater, dell'ordinamento penitenziario, ha natura interinale e. pertanto, a simiglianza dell'analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell'esecuzione della pena, dall'art.684, comma 2, c.p.p., non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l'applicazione della suddetta misura alternativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2001, n. 23261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23261 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 02/04/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 2473
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 023146/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL GN AR N. IL 21/07/1970
avverso ORDINANZA del 23/03/2000 GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G. inammissibilità del ricorso Considerato in fatto e in diritto
Con provvedimento 23/3/2000 il Magistrato di Sorveglianza di Catania - rilevato che il richiedente doveva ritenersi soggetto particolarmente pericoloso - rigettava l'istanza avanzata da BE NA SA, detenuto presso la Casa Circondariale di Caltagirone, diretta ad ottenere l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter ord. penit., come modificato dalla L. 165/1998, e ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania per quanto di competenza. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio della motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza ai sensi del comma 1 quater dell'art. 47 ter ord. penit., a somiglianza di quello previsto dal secondo comma dell'art. 684 c.p.p., ha natura interinale e, come tale, non può essere impugnato mediante ricorso per Cassazione, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 c.p.p.. Infatti suscettibile di impugnazione è solo il provvedimento definitivo del Tribunale di Sorveglianza, al quale spetta di pronunciarsi in merito alla fondatezza o meno della richiesta avanzata dal ricorrente (Cass. sez. 1^ n. 5647/1994, rv. 200.10 5; n. 4124/1995, rv. n. 203.189). Pertanto, trattandosi di impugnazione non proponibile, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L.
1.000.000 a favore della cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606 - 611 - 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L. 1.000.000 (un milione) a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 2 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001