Sentenza 29 luglio 2002
Massime • 1
In seguito alla soppressione delle USL ad opera del D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le A.U.S.L., e per effetto degli artt. 6, primo comma della legge n. 724 del 1994 n. 724 e 2, quattordicesimo comma della legge n.549 del 1995, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), si è verificata una successione "ex lege" delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione; ne consegue che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta alle Regioni. Quanto alla Regione Sicilia tale principio va tenuto fermo per le pretese creditorie maturate anteriormente al 10 luglio 1995, data di inizio del funzionamento delle Aziende unità sanitarie locali nel territorio della Regione Siciliana, come si desume anche dall'art. 1 del D.L. n. 630 del 1996 convertito in legge n. 1 del 1997, senza che in senso contrario siano desumibili argomenti dalla legislazione regionale della Regione Sicilia, dall'art. 1 comma trentacinquesimo, legge n. 662 del 1996; sussiste invece la legittimazione passiva delle Aziende per il periodo successivo alla data di inizio del funzionamento di esse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11197 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
sul ricorso proposto da:
NI VI, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sinatra del foro di Agrigento, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato con il medesimo presso l'avv.
Pietro Deodato con studio in Roma alla via Settembrini n. 30,
- ricorrente -
contro
Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento, in persona del suo legale rappresentante, rapp. e difesa dall'avv. Calogero Mattina per procura a margine del controricorso, giusta deliberazione n. 1818 dell'11
maggio 2000, e domiciliata presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione,
- controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Agrigento in data
15 - 29 aprile 1999, n. 293/99, n. 663/1998 R.G.A.C.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato
Figurelli nella pubblica udienza del 13 giugno 2002;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo.
Con ricorso del 30 gennaio 1997 l'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento
proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunziato dal pretore G.L. di Agrigento in data 13 dicembre 1996 in favore del Dott. NI VI.
La ricorrente affermava come non dovuta la somma di lire 76.338.525 -
oggetto dell'ingiunzione di pagamento, oltre alle spese - calcolata al 3% sui compensi già realizzati siccome indennità di rischio.
In particolare l'opponente rilevava che tale indennità -
originariamente prevista dal DPR 16 maggio 1980 per le prestazioni di diagnostica e di laboratorio - non doveva ritenersi più spettante in quanto non espressamente prevista dai DPR 119 e 120 del 1998.
Il Pretore, instaurato ritualmente il contraddittorio, riteneva fondata l'opposizione e per l'effetto revocava con sentenza dell'11
marzo 1998 il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale pronunzia interponeva tempestivo appello il dr. NI
VI con ricorso del 12 maggio 1998, affermando - con unico motivo di gravame variamente articolato - il proprio diritto a percepire l'indennità di rischio de qua.
Si costituiva in giudizio l'appellata A.U.S.L. n. 1, sostenendo l'impostazione decisoria sviluppata dal Pretore in sede di opposizione e chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza in data 15 - 29 aprile 1999 il tribunale di Agrigento
rigettava l'appello.
Osservava il Tribunale che per il periodo successivo al 1^ gennaio
1985 del DPR 120/88 prevedeva nuove tariffe, ma non contemplava alcuna indennità di rischio in favore dei sanitari convenzionati.
Del resto il medesimo DPR dichiarava espressamente all'art. 3 punto 3
caducato ed improduttivo di ulteriore conseguenza l'accordo di cui al
DPR 16 maggio 1980, che prevedeva in favore dei professionisti convenzionati - in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio - una indennità di rischio nella misura del 3% sui compensi liquidati.
La Cassazione, con ripetute decisioni, ha riconosciuto come il D.P.R.
23 marzo 1988 n. 120 abbia interamente abrogato il precedente D.P.R.
16 maggio 1980, e quindi anche la normativa sull'indennità di rischio, avendo previsto una nuova e diversa disciplina del trattamento economico dei professionisti convenzionati esterni.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 27 aprile 2000, il dr.
NI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento ha resistito con controricorso notificato il 26 maggio 2000.
Replica al controricorso il NI con atto notificato il 12 giugno
2000.
Motivi della decisione.
Preliminarmente è l'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'azienda unità sanitaria locale 1 di
Agrigento, sollevata dalla predetta azienda nel controricorso.
Osserva l'azienda che la domanda si riferisce ad una pretesa creditoria maturata anteriormente alla data d'inizio (10 luglio 1995)
del funzionamento delle aziende unità sanitarie locali nel territorio della Regione Siciliana (cfr. DP Reg. del 29.6.1995).
L'azienda USL di Agrigento deduce che, quand'anche effettivamente subentrata nei rapporti di convenzionamento esterno facenti capo alla soppressa USL, non ha in nessun modo ereditato i debiti contratti da quest'ultima nei confronti dei professionisti convenzionati.
È invero la Regione (e, comunque, non le noeistituite aziende), per espressi disposti legislativi, ad essere succeduta nei debiti delle gestioni della soppresse unità sanitarie locali.
Tale soluzione trova conforto nel dato legislativo statale e regionale di riferimento che prevede la separazione della contabilità delle neoistituite Aziende da quelle delle soppresse USL
(L. n. 724 del 23.12.1994; Decreto Ass. reg. Sanità del 28 aprile
1995).
L'art. 6, 1^ comma, della legge 724/94, prevede che "in nessun caso
è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende.... ne'
direttamente ne' indirettamente, i debiti... facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali... a tal fine le regioni dispongono...".
Il dettato è rivolto a tutte le Regioni italiane, non esclusa quella siciliana, ed è espressamente inderogabile da queste.
Proprio muovendo da quel dettato le Sezioni Unite della Cassazione
(sent. 6 marzo 1997 n. 1989) hanno escluso, in via generale e non localistica, l'ipotesi di una successione delle neoistituite Aziende
nelle obbligazioni delle disciolte USL.
A tale enunciato basilare si è informata la successiva giurisprudenza della Suprema Corte.
Cass. 28 luglio 1999 n. 8159 ritiene che "a norma degli art. 6 l. n.
724 del 1994 e 2 l. n. 549 del 1995, le esposizioni debitorie delle soppresse USL e dei disciolti enti ospedalieri sono assunte dalla regione attraverso gestioni stralcio (trasformate in gestioni liquidatorie dalla citata l. n. 549 del 1995) facenti capo ai commissari liquidatori che, individuati, in forza di disposizioni di leggi regionali, nelle persone dei direttori generali delle aziende ospedaliere o delle aziende USL designati dalle leggi stesse,
agiscono in nome e per conto della regione, in qualità di organi della stessa, con la conseguenza che, ove la successione del rapporto obbligatorio emerga in corso di causa, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla regione a mezzo dei propri organi come sopra individuati".
Anche in Sicilia i direttori generali delle Aziende sono stati istituiti dalla Regione commissari liquidatori delle soppresse USL.
L'eccezione va accolta per quanto di ragione, e cioè per la pretesa creditoria maturata anteriormente alla data d'inizio (10.7.95) del funzionamento delle aziende unità sanitarie locali nel territorio della Regione Siciliana (cfr. D.P. Reg. del 29.6.1995), in quanto per la pretesa creditoria successiva, - fino al luglio 1996 - (v, pag.1
del controricorso dell'Azienda, in cui si fa riferimento ai compensi per le prestazioni sanitarie effettuate nel periodo gennaio 1988 -
luglio 1996) sussiste la legittimazione passiva dell'Azienda.
Per quanto concerne il primo periodo - e cioè quello anteriore alla data di inizio di funzionamento dell'azienda invero, in relazione alla soppressione delle Unità sanitarie locali e all'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, disposta dal D. Lgs. n. 502
del 1992, non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime,
poiché, mediante l'art. 6, comma primo, legge n. 724 del 1994 e l'art. 2, comma quattordicesimo, legge n. 549 del 10.95, sano stati chiaramente individuati nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere integralmente a proprio carico i debiti delle unità
sanitarie locali mediante apposite "gestioni a stralcio", rimaste di pertinenza delle Regioni anche quando sono state trasformate (dalla legge n. 549/1995) in "gestioni liquidatorie" affidate ai direttori generali delle Aziende USL, agenti nell'interesse e per conto delle
Regioni; e, mentre ulteriore conferma della titolarità delle passività da parte delle Regioni è fornita dall'art. 1 del D.L. n.
630 del 1996, convertito in legge n. 1 del 1997, in senso contrario non sono desumibili argomenti ne' dalla legislazione della Regione
Sicilia, ne' dall'art. 1, comma trentacinquesimo, legge n. 662 del
1996 (Cass. 6 giugno 1998 n. 5602; v. pure Cass. S.U. 30 novembre
2000, n. 1237).
Per quanto concerne invece il 2^ periodo, successivo alla data di inizio del funzionamento dell'Azienda (e fino al luglio 1996) -
periodo per il quale, come si è detto sussiste la legittimazione passiva dell'Azienda -, il ricorso à infondato. Il ricorso è
articolato in due motivi: con il primo si deduce violazione dell'art. 360 n. 3 C.P.C., artt. 12 e 15 preleggi, DPR. 120/88; il secondo motivo è relativo alla prescrizione. Con i due motivi di ricorso il dr. NI, insistendo nella fondatezza della domanda e sull'applicabilità al caso di specie della prescrizione ordinaria decennale, chiede alla Corte di cassare la sentenza del Tribunale, di
"ritenere e dichiarare che il D.P.R. 120/88 ha integrato il D.P.R. 16
maggio 1980, nelle parti non modificate;
di ritenere e dichiarare che al ricorrente spetta l'indennità di rischio radiologico del 3%; di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
di condannare l'Azienda
alle spese dei gradi del giudizio ed in subordine di compensarle".
Infondato è, il primo motivo, con il quale il NI pretende l'indennità di rischio radiologico per il predetto 2^ periodo (e resta pertanto assorbito il secondo motivo, relativo al regime della prescrizione applicabile). Invero in tema di successione degli accordi collettivi nazionali per l'uniforme trattamento economico e normativo, sull'intero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembra1978 n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), tra governo, regioni, associazione nazionale dei commi italiani e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria, - accordi che non costituiscono fonte diretta di disciplina del rapporto considerato,
ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa che si conclude con l'emanazione di un D.P.R. avente per contenuto un atto di normazione secondaria -
devono applicarsi le norme fissate dall'art. 15 disp. prel. c.c. che disciplina l'istituto dell'abrogazione nella successione delle leggi;
ne consegue che, in base alla suddetta disciplina, deve ritenersi che il D.P.R. 23 marzo 1988 n. 120, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale in materia di convenzionamento esterno per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, abbia interamente abrogato il precedente D.P.R. 16 maggio 1980 - e quindi anche la normativa sull'indennità di rischio ivi prevista dall'art. 10 - avendo regolato in maniera del tutto nuova e completa il trattamento economico dei professionisti in regime di convenzionamento esterno (Cass. 13 luglio 1996 n. 6371). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento le spesa del giudizio di cassazione, liquidate in euro 21,53, oltre euro tremila per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2002