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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 699/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VA ANTONIO, Presidente
LL RN, AT
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2032/2019 depositato il 22/03/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di Palermo - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4192/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 2 e pubblicata il 03/09/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13110002754U GIOCHI-LOTTERIE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e la società Ricorrente_2 hanno proposto appello contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, Sede di Palermo, per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.4192/2018, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento n.M13110002754U, emesso - nei confronti di Ricorrente_1, quale obbligato principale, e della società Ricorrente_2, quale coobbligata solidale - in materia di Imposta Unica sui Concorsi Pronostici e sulle Scommesse per il periodo d'imposta 2011, in base ad un processo verbale di constatazione redatto il 23/04/2014 all'esito di un controllo effettuato nei confronti della ditta individuale Società_1, nel corso del quale era emerso che egli (formalmente esercente l'attività di
“elaborazione elettronica di dati”) dal 14/03/2011 al 31/12/2011 ha provveduto, in virtù di un contratto di ricevitoria di scommesse sportive stipulato il 14/03/2011 con il bookmaker Ricorrente_2, società di nazionalità maltese, alla raccolta a titolo di giocate relative a scommesse gestite dal predetto bookmaker estero, privo di concessione in Italia.
I due ricorrenti - eccepita in via preliminare la nullità della notifica dell'avviso di accertamento per omessa traduzione del testo in lingua inglese, cioè nella lingua dello Stato estero ove è ubicata la sede della stessa Ricorrente_2 – formulavano sei motivi d'impugnazione con i quali deducevano per diversi profili:
- l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell'imposta, nonché la contrarietà delle norme nazionali che disciplinano l'Imposta Unica al diritto dell'Unione ed al diritto Costituzionale;
- la non applicabilità delle sanzioni irrogate dall'Ufficio nonostante la ricorrenza di obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio con controdeduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto infondati tutti i motivi dell'impugnazione ed ha condannato i ricorrenti al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Con l'appello Ricorrente_1 e la società Ricorrente_2 hanno chiesto, anzitutto, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23/01/2018 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto euro unitario rappresentati nell'originario ricorso: - la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sui quesiti formulati dalla C.
T.P. di Parma con ordinanza n.565 dei 15/10-26/11/2018;
- il rinvio pregiudiziale ex art.267, comma 2, T.F.U.E. alla C.G.U.E. e/o il rinvio interpretativo alla Grande
Sezione, ex art.104, comma 2, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l'art.158 del predetto regolamento, per ricevere risposta ai seguenti quesiti di diritto: 1) Se gli artt.56, 57 e 52 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommesse ostano a una normativa nazionale, del tipo di quella contenuta negli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 no. 504, come modificati dall'art. 1 co. 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, anche nel caso in cui tale normativa, sia pure nominalmente indistintamente applicabile, abbia per effetto di vietare, ostacolare o rendere meno attraente soltanto l'attività dei CTD collegati a un bookmaker di un altro Stato membro (circostanze che compete al Giudice nazionale di valutare); 2) Se gli artt.56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommesse ostano a una normativa nazionale, del tipo di quella contenuta negli artt.
1-3 del D.Lgs.
23.12.1998 no. 504, come modificati dall'art. 1 co. 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, che vieta l'attività di prestazione di servizi di un bookmaker comunitario e dei suoi CTD, pur essendo stato reso loro impossibile acquisire i prescritti titoli abilitanti (concessioni e autorizzazioni), come riconosciuto dalle sentenze GA
(06.11.2003, Causa C - 243/01), IC e altri (06.03.2007, Cause Riunite C - 338/04, C - 359/04 e C -
360/04), CO e ON (16.02.2012, Cause Riunite C - 72/10 e C - 77/10), e ZZ (28.01.2016, Causa
C 375/14), e che, al tempo stesso, richiede il pagamento da parte loro dell'Imposta Unica sulle Scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio.
Gli appellanti hanno, poi, insistito per l'accoglimento dell'originario ricorso ed a tal fine hanno riproposto l'eccezione preliminare afferente all'omessa traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese ed hanno formulato, quanto al merito, i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione dell'art.3 del D.Lgs. n.504/1998, come interpretato dall'art.1, comma 66, lettera b), della Legge
n.220/2010, per avere la Commissione Tributaria Provinciale ritenuto integrato in capo al Centro Trasmissione
Dati il presupposto soggettivo dell'imposta;
2) Violazione dell'art.1, comma 2, lettera b), della Legge n.288/1998, per avere la Commissione Tributaria
Provinciale ritenuto integrato in capo al Centro Trasmissione Dati il presupposto territoriale dell'imposta;
3) Sentenza della Corte Costituzionale del 23/01/2018 – Questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto eurounitario;
4) Nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione alla violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art.56 TFUE, nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente la disapplicazione dell'art.3 del D.Lgs. n.504/1998;
5) Erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.401 della Direttiva 2006/112/CE ed in particolare per non avere disapplicato la disciplina normativa di cui al D.Lgs. n.504/1998 in ragione alla sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d'affari diverse dall'imposta sul valore aggiunto armonizzata;
6) Erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.8 del D.Lgs. n.546/1992, degli artt. 5, comma
1, e 6, comma 2, della Legge n.472/1997, e dell'art.10, comma 3, della Legge n.212/2000, non avendo applicato l'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza;
7) Erroneità della condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Direzione Regionale per la Sicilia, Ufficio dei Monopoli di Palermo, si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni con le quali ha contestato le singole doglianze degli appellanti ed ha chiesto che sia riconosciuta la legittimità del proprio operato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna delle controparti al pagamento delle spese del giudizio.
Con istanza del 20/01/2023 l'appellante Ricorrente_2 ha:
- dichiarato, ai sensi dell'art.1, comma 197, della Legge n.197/2022, di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia;
- chiesto la sospensione del giudizio.
Con ordinanza n.1833 dei 27-29/03/2023 questa Corte, dato atto della richiesta formulata dalla
Ricorrente_2, ha dichiarato sospeso il processo.
Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 19/01/2026, alla quale sono comparse l'Avv. Nominativo_1, in sostituzione dell'Avv. Difensore_1, per gli appellanti, e la Dott.ssa Nominativo_2, in rappresentanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L'Avv. Nominativo_1 ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
La Dott.ssa Nominativo_2 ha:
- eccepito l'estinzione del processo in conseguenza della sua mancata riassunzione dopo l'ordinanza di sospensione emessa dalla Corte;
- chiesto, in subordine, il rigetto dell'appello, poiché infondato nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere, anzitutto, esaminata l'eccezione formulata in udienza dalla rappresentante dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, la quale, richiamato l'art.1, comma 197, della Legge n.197/2022, ha dedotto che:
- la società appellante, pur avendo dichiarato il 20/01/2023 di volersi avvalere della definizione agevolata, non ha depositato, né entro il 10/10/2023, né successivamente, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;
- di conseguenza, la causa di sospensione doveva intendersi cessata alla data del 10/10/2023;
- per la prosecuzione del giudizio sarebbe stata necessaria la presentazione, da parte della società appellata, dell'istanza di trattazione prevista dall'art.43 del D.Lgs. n.546/1992;
- tale istanza non è stata, però, presentata né dalla società appellante, né dall'altro appellante, né dalla parte appellata, per cui il processo deve ritenersi estinto ai sensi dell'art.45, comma 1, del D.Lgs. n.546/1992.
L'eccezione è infondata.
L'art.1, comma 197, della Legge n.197/2022, prevede che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10/10/2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.
In relazione ad una precedente norma riguardante anch'essa la definizione agevolata di controversie tributarie, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente precisato che l'art.11, comma 8, del D.L. n.50/2017, convertito, con modificazioni, in Legge n.96/2017, “prevede un'ipotesi di sospensione ex lege, che non necessita di un atto di riassunzione per l'ipotesi di mancato deposito della documentazione (domanda di definizione e versamento degli importi dovuti o della prima rata) entro il termine previsto dalla stessa disposizione” (n.2221/2021 e n.12255/2025).
Tale orientamento può, e deve, essere applicato anche alla fattispecie qui in esame, disciplinata da una norma (art.1, comma 197, della Legge n.197/2022) il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello dell'art.11, comma 8, del D.L. n.50/2017, convertito, con modificazioni, in Legge n.96/2017.
Deve, pertanto, ritenersi che in tema di definizione agevolata ex art.1, comma 197, della Legge n.197/2022, se, dopo la sospensione del processo, il contribuente non deposita entro il 10/10/2023 copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il procedimento prosegue in forza dell'originario ricorso, non occorrendo la presentazione di una specifica istanza di trattazione.
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la Corte osserva che nel caso di specie la società appellante - depositata in giudizio la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata ex art.1, comma 197, sopra citato e la contestuale richiesta di sospensione del giudizio – non ha, poi, depositato l'ulteriore documentazione prevista da tale norma (cioè, copia della domanda di definizione e attestazione del versamento degli importi dovuti o della prima rata).
Alla luce di tale situazione processuale non era necessaria, per la prosecuzione del giudizio, alcuna attività
d'impulso di parte.
Passando all'esame dell'appello, la Corte osserva, anzitutto, che è infondata la domanda con la quale gli appellanti hanno chiesto la sospensione del giudizio e/o il rinvio pregiudiziale ex art.267, comma 2, del T.F.
U.E. e/o il rinvio interpretativo ex art.104, comma 2, ex art.158 Reg. Proc. della Corte di Giustizia.
Questa Corte rileva che un'identica richiesta è già stata esaminata, e disattesa, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.10840/2024, ove è stato condivisibilmente osservato quanto segue:
“Deve premettersi che la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C - 788/18, la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo
267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento Società_2, Ricorrente_2 Ltd
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ha stabilito che "L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse".
I giudici unionali, in particolare, rispondendo al primo e al secondo quesito ("se l'articolo 56 TFUE osti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro") hanno premesso che: 1) la libera prestazione dei servizi, di cui all'articolo 56 TFUE, esigeva non soltanto l'eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro
Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 22 ottobre 2014, AN e Fabretti,
C - 344/13 e C - 367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); 2) la Corte aveva approvato nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo potesse costituire un meccanismo efficace che consentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, EY IN ET e Ricorrente_2 , C - 375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); 3) per determinare se sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazioni analoghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C - 264/18, EU:C:2019:472, punto 28).
La Corte di Giustizia, poi, con riferimento alla vicenda in esame, ha affermato che:
-) come risultava dagli atti di causa, l'imposta unica era relativa all'attività di raccolta di scommesse in Italia.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di tale imposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per conto di terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione o dal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all'estero;
-) alla luce di tali elementi forniti dal giudice del rinvio, risultava che l'imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivano scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta alla Ricorrente_2
non poteva essere considerata discriminatoria;
-) occorreva rilevare, infatti, che la normativa nazionale di cui si trattava nel procedimento principale non prevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi fosse effettuata in Italia o in altri Stati membri;
-) inoltre, per quanto riguardava l'argomento della Ricorrente_2 secondo cui, in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale, essa era soggetta a doppia imposizione, a Malta e in Italia, andava rilevato che, allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell'Unione, gli Stati membri godevano, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi non avevano l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal parallelo esercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale (v., per analogia, sentenza del 10 dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C -
253/09, EU:C:2011:795, punto 83);
-) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolgeva le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_2 non subiva alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattavasi nel procedimento principale.
Inoltre, detta normativa non appariva atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2, nello Stato membro interessato;
-) per quanto riguarda la Società_2, essa esercitava, in qualità di intermediario della Ricorrente_2 e in cambio di una remunerazione, un'attività di offerta e di raccolta di scommesse. Tale società esercitava in particolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali, un'attività di gestione di scommesse, la quale costituiva una condizione necessaria ai fini dell'assoggettamento all'imposta unica. Per tale ragione, in forza dell'articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011, la Società_2 era soggetta, in solido con la Ricorrente_2, al pagamento di tale imposta;
-) inoltre, dall'articolo 16 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2006, n. 111, emergeva che gli operatori titolari di una concessione per l'organizzazione delle scommesse in Italia assolvevano anch'essi l'Imposta unica. Secondo il giudice del rinvio, i loro CTD tuttavia, al contrario della Società_2, non erano soggetti al pagamento in solido di tale imposta;
-) a tal proposito, occorreva nondimeno constatare che, a differenza dei CTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, la Società_2 raccoglieva scommesse per conto della Ricorrente_2 che aveva sede in un altro Stato membro. Essa non si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali;
-) di conseguenza, la normativa nazionale di cui si trattava nel procedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatoria nei confronti della Ricorrente_2 e della Società_2 e non pregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi.
La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza del 26 febbraio 2020, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana "non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2, nello Stato membro interessato"; ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca "...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore", in quanto la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale;
ha stabilito, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, in concreto, che "...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri"; sicché, ha concluso che "...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_2 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale"; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse "allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali" ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro;
la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero;
nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce "...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti" (cfr. anche Cass., 7 marzo
2023, n. 6761, in motivazione)”.
In ragione del quadro sopra delineato, ricostruito alla luce delle intervenute pronunce della Corte di Giustizia, che risulta definito nei suoi assetti di fondo, così come chiarito dalla sopra richiamata ordinanza della Corte di Cassazione n.10840/2024, in relazione a controversie aventi medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia
o per un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitato dagli appellanti.
Tanto premesso, questa Corte osserva che è infondata l'eccezione preliminare con la quale gli appellanti hanno riproposto il motivo d'impugnazione contenuto nell'originario ricorso con il titolo “Nullità della notifica dell'avviso per omessa traduzione in lingua inglese della vocatio in jus”.
La natura sostanziale, e non processuale, di un atto impositivo non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicchè il rinvio disposto dall'art.60 del DPR n.600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) alle norme sulla notificazione del processo civile, comporta in caso di nullità della notificazione di un avviso di accertamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art.156
c.p.c. (Cass. n.27561/2018).
Nel caso in esame, sono stati proprio i ricorrenti (e quindi anche la Ricorrente_2) a dimostrare – con la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento e con la produzione di tale atto in giudizio, che la notifica dello stesso atto impositivo alla Ricorrente_2 ha raggiunto il suo scopo.
Peraltro, l'articolato e dettagliato contenuto dell'originario ricorso, composto di ben 86 pagine, dimostra inequivocabilmente che la Ricorrente_2 ha compiutamente ed integralmente individuato il contenuto dell'avviso di accertamento e non ha subito alcuna lesione l'esercizio del suo diritto di difesa.
Non è superfluo evidenziare che, comunque:
- non sussiste nell'ordinamento tributario un principio di presunzione d'ignoranza della lingua italiana in capo agli stranieri;
- l'art.122, primo comma, c.p.c., applicabile anche al processo tributario, stabilisce che in tutto il processo
è prescritto l'uso della lingua italiana;
- l'art.122, secondo comma, c.p.c., prevede che “quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete”.
Il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono suscettibili di trattazione unitaria, poiché concernenti tutti, sotto diversi profili, i presupposti dell'imposta unica sulle scommesse.
Il quadro normativo applicabile è così articolato:
- conformemente al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1 (volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma della Legge 3 agosto 1998, n.288, art. 1, comma 2), l'imposta unica
è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero;
- il D.Lgs. n.504 del 1988, art. 3, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che "Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse";
- a norma della Legge n.220/2010, art. 1, comma 66"(...) a) (...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorchè la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato;
b) il D.Lgs. n.504/1998, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorchè in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se
l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni" (Cass. n.8757/2021);
- il D.M. Economia e Finanze 1 marzo 2006, n.111, art.16, prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.
Tale quadro normativo è stato sottoposto all'esame e della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale, fornendo chiari elementi per la soluzione anche dei dubbi ulteriori qui avanzati dall'appellante.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 30.3.2021, n.8757 (seguita da numerose altre, v., tra le tante,
n.8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021,
9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021), all'esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell'imposta unica, fondata anche sugli interventi della
Corte Costituzionale (sentenza 23.1.018, n. 27) e della C.G.U.E. (sentenza 26 febbraio 2020, in causa
C-788/18), ha chiarito, ai fini che in questa sede rilevano, che:
a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poichè, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta,
e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonchè, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite;
b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicchè, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonchè un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma della L. n.220 del 2010, art.1, comma 66, lett. b), godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18);
c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa della L.
n.220 del 2010, art.1, comma 66, lett. b), la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
d) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n.504 del 1998, art.3 e della
L. n.220 del 2010, art.1, comma 66, lett. b), nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie (dunque, non il bookmaker estero) operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perchè l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n. 220 cit.;
e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicchè i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti (non già i consumi quanto, al contrario) la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte Giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17);
f) non sussiste alcuna sovrapposizione tra il tributo in questione e l'I.V.A., atteso che, come già chiarito dalla
Corte di Cassazione (v. n.25450 del 21.9.2021, e n.20013 del 14.7.2021), il tributo che qui rileva è, infatti, differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA;
non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso;
è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa.
Effetto del tutto risolutivo e dirimente, peraltro, ha, sul punto, il chiaro dictum del Giudice unionale (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n.C-440/2012, Metropol Spielstatten Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschrankt) secondo il quale "in forza dell'art. 401 della direttiva IVA "le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...)
e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)". La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonchè, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85).
Secondo siffatta pronuncia, quindi, l'art.401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'art.135, paragrafo 1, lett. i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari; inoltre, sempre secondo tale sentenza, l'art.1, paragrafo 2, prima frase, e l'art.73 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile.
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n.8757/2021 e n.25450/2021, da intendersi richiamate in questa sede quali specifici precedenti conformi, ex art.118 disp. att. c.p.c., e le cui articolate argomentazioni sono pienamente condivise dal Collegio, i primi cinque motivi dell'appello risultano infondati, essendo in contestazione l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per il periodo d'imposta 2011.
Con il sesto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado (e l'impugnato avviso di accertamento) per non avere applicato l'esimente data dalle obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa di riferimento.
La doglianza è infondata, atteso che, con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27, la Corte Costituzionale ha:
- dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione del D.Lgs. n.504/1998, art. 3, per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010;
- sottolineato, tuttavia, che la Legge n.220/2010, art. 1, comma 66, ha sciolto ogni dubbio.
Pertanto, nel periodo d'imposta qui in contestazione, che è il 2011, non è configurabile alcuna incertezza sull'applicazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
E', invece, fondato il settimo motivo, con il quale gli appellanti hanno censurato il regime delle spese disposto dal giudice di primo grado.
Tenuto conto dell'intervento, nelle more dello svolgimento dell'odierno giudizio, delle pronunzie della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione di cui si è dato conto in precedenza, le spese del primo grado debbono essere, infatti, integralmente compensate tra le parti.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere riformata soltanto riguardo al regime delle spese, mentre nel resto deve essere confermata.
Per le ragioni esposte in relazione alle spese del primo grado, debbono essere compensate anche quelle del secondo grado
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.4192/2018, appellata da Ricorrente_1 e dalla società Ricorrente_2, compensa integralmente tra le spese del primo grado del giudizio.
Nel resto conferma la sentenza di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti anche le spese del secondo grado del giudizio.
Palermo, 19/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
BE MA AN NO
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VA ANTONIO, Presidente
LL RN, AT
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2032/2019 depositato il 22/03/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di Palermo - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4192/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 2 e pubblicata il 03/09/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13110002754U GIOCHI-LOTTERIE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e la società Ricorrente_2 hanno proposto appello contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, Sede di Palermo, per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.4192/2018, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento n.M13110002754U, emesso - nei confronti di Ricorrente_1, quale obbligato principale, e della società Ricorrente_2, quale coobbligata solidale - in materia di Imposta Unica sui Concorsi Pronostici e sulle Scommesse per il periodo d'imposta 2011, in base ad un processo verbale di constatazione redatto il 23/04/2014 all'esito di un controllo effettuato nei confronti della ditta individuale Società_1, nel corso del quale era emerso che egli (formalmente esercente l'attività di
“elaborazione elettronica di dati”) dal 14/03/2011 al 31/12/2011 ha provveduto, in virtù di un contratto di ricevitoria di scommesse sportive stipulato il 14/03/2011 con il bookmaker Ricorrente_2, società di nazionalità maltese, alla raccolta a titolo di giocate relative a scommesse gestite dal predetto bookmaker estero, privo di concessione in Italia.
I due ricorrenti - eccepita in via preliminare la nullità della notifica dell'avviso di accertamento per omessa traduzione del testo in lingua inglese, cioè nella lingua dello Stato estero ove è ubicata la sede della stessa Ricorrente_2 – formulavano sei motivi d'impugnazione con i quali deducevano per diversi profili:
- l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell'imposta, nonché la contrarietà delle norme nazionali che disciplinano l'Imposta Unica al diritto dell'Unione ed al diritto Costituzionale;
- la non applicabilità delle sanzioni irrogate dall'Ufficio nonostante la ricorrenza di obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio con controdeduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto infondati tutti i motivi dell'impugnazione ed ha condannato i ricorrenti al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Con l'appello Ricorrente_1 e la società Ricorrente_2 hanno chiesto, anzitutto, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23/01/2018 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto euro unitario rappresentati nell'originario ricorso: - la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sui quesiti formulati dalla C.
T.P. di Parma con ordinanza n.565 dei 15/10-26/11/2018;
- il rinvio pregiudiziale ex art.267, comma 2, T.F.U.E. alla C.G.U.E. e/o il rinvio interpretativo alla Grande
Sezione, ex art.104, comma 2, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l'art.158 del predetto regolamento, per ricevere risposta ai seguenti quesiti di diritto: 1) Se gli artt.56, 57 e 52 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommesse ostano a una normativa nazionale, del tipo di quella contenuta negli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 no. 504, come modificati dall'art. 1 co. 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, anche nel caso in cui tale normativa, sia pure nominalmente indistintamente applicabile, abbia per effetto di vietare, ostacolare o rendere meno attraente soltanto l'attività dei CTD collegati a un bookmaker di un altro Stato membro (circostanze che compete al Giudice nazionale di valutare); 2) Se gli artt.56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommesse ostano a una normativa nazionale, del tipo di quella contenuta negli artt.
1-3 del D.Lgs.
23.12.1998 no. 504, come modificati dall'art. 1 co. 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, che vieta l'attività di prestazione di servizi di un bookmaker comunitario e dei suoi CTD, pur essendo stato reso loro impossibile acquisire i prescritti titoli abilitanti (concessioni e autorizzazioni), come riconosciuto dalle sentenze GA
(06.11.2003, Causa C - 243/01), IC e altri (06.03.2007, Cause Riunite C - 338/04, C - 359/04 e C -
360/04), CO e ON (16.02.2012, Cause Riunite C - 72/10 e C - 77/10), e ZZ (28.01.2016, Causa
C 375/14), e che, al tempo stesso, richiede il pagamento da parte loro dell'Imposta Unica sulle Scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio.
Gli appellanti hanno, poi, insistito per l'accoglimento dell'originario ricorso ed a tal fine hanno riproposto l'eccezione preliminare afferente all'omessa traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese ed hanno formulato, quanto al merito, i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione dell'art.3 del D.Lgs. n.504/1998, come interpretato dall'art.1, comma 66, lettera b), della Legge
n.220/2010, per avere la Commissione Tributaria Provinciale ritenuto integrato in capo al Centro Trasmissione
Dati il presupposto soggettivo dell'imposta;
2) Violazione dell'art.1, comma 2, lettera b), della Legge n.288/1998, per avere la Commissione Tributaria
Provinciale ritenuto integrato in capo al Centro Trasmissione Dati il presupposto territoriale dell'imposta;
3) Sentenza della Corte Costituzionale del 23/01/2018 – Questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto eurounitario;
4) Nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione alla violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art.56 TFUE, nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente la disapplicazione dell'art.3 del D.Lgs. n.504/1998;
5) Erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.401 della Direttiva 2006/112/CE ed in particolare per non avere disapplicato la disciplina normativa di cui al D.Lgs. n.504/1998 in ragione alla sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d'affari diverse dall'imposta sul valore aggiunto armonizzata;
6) Erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.8 del D.Lgs. n.546/1992, degli artt. 5, comma
1, e 6, comma 2, della Legge n.472/1997, e dell'art.10, comma 3, della Legge n.212/2000, non avendo applicato l'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza;
7) Erroneità della condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Direzione Regionale per la Sicilia, Ufficio dei Monopoli di Palermo, si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni con le quali ha contestato le singole doglianze degli appellanti ed ha chiesto che sia riconosciuta la legittimità del proprio operato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna delle controparti al pagamento delle spese del giudizio.
Con istanza del 20/01/2023 l'appellante Ricorrente_2 ha:
- dichiarato, ai sensi dell'art.1, comma 197, della Legge n.197/2022, di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia;
- chiesto la sospensione del giudizio.
Con ordinanza n.1833 dei 27-29/03/2023 questa Corte, dato atto della richiesta formulata dalla
Ricorrente_2, ha dichiarato sospeso il processo.
Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 19/01/2026, alla quale sono comparse l'Avv. Nominativo_1, in sostituzione dell'Avv. Difensore_1, per gli appellanti, e la Dott.ssa Nominativo_2, in rappresentanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L'Avv. Nominativo_1 ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
La Dott.ssa Nominativo_2 ha:
- eccepito l'estinzione del processo in conseguenza della sua mancata riassunzione dopo l'ordinanza di sospensione emessa dalla Corte;
- chiesto, in subordine, il rigetto dell'appello, poiché infondato nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere, anzitutto, esaminata l'eccezione formulata in udienza dalla rappresentante dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, la quale, richiamato l'art.1, comma 197, della Legge n.197/2022, ha dedotto che:
- la società appellante, pur avendo dichiarato il 20/01/2023 di volersi avvalere della definizione agevolata, non ha depositato, né entro il 10/10/2023, né successivamente, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;
- di conseguenza, la causa di sospensione doveva intendersi cessata alla data del 10/10/2023;
- per la prosecuzione del giudizio sarebbe stata necessaria la presentazione, da parte della società appellata, dell'istanza di trattazione prevista dall'art.43 del D.Lgs. n.546/1992;
- tale istanza non è stata, però, presentata né dalla società appellante, né dall'altro appellante, né dalla parte appellata, per cui il processo deve ritenersi estinto ai sensi dell'art.45, comma 1, del D.Lgs. n.546/1992.
L'eccezione è infondata.
L'art.1, comma 197, della Legge n.197/2022, prevede che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10/10/2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.
In relazione ad una precedente norma riguardante anch'essa la definizione agevolata di controversie tributarie, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente precisato che l'art.11, comma 8, del D.L. n.50/2017, convertito, con modificazioni, in Legge n.96/2017, “prevede un'ipotesi di sospensione ex lege, che non necessita di un atto di riassunzione per l'ipotesi di mancato deposito della documentazione (domanda di definizione e versamento degli importi dovuti o della prima rata) entro il termine previsto dalla stessa disposizione” (n.2221/2021 e n.12255/2025).
Tale orientamento può, e deve, essere applicato anche alla fattispecie qui in esame, disciplinata da una norma (art.1, comma 197, della Legge n.197/2022) il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello dell'art.11, comma 8, del D.L. n.50/2017, convertito, con modificazioni, in Legge n.96/2017.
Deve, pertanto, ritenersi che in tema di definizione agevolata ex art.1, comma 197, della Legge n.197/2022, se, dopo la sospensione del processo, il contribuente non deposita entro il 10/10/2023 copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il procedimento prosegue in forza dell'originario ricorso, non occorrendo la presentazione di una specifica istanza di trattazione.
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la Corte osserva che nel caso di specie la società appellante - depositata in giudizio la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata ex art.1, comma 197, sopra citato e la contestuale richiesta di sospensione del giudizio – non ha, poi, depositato l'ulteriore documentazione prevista da tale norma (cioè, copia della domanda di definizione e attestazione del versamento degli importi dovuti o della prima rata).
Alla luce di tale situazione processuale non era necessaria, per la prosecuzione del giudizio, alcuna attività
d'impulso di parte.
Passando all'esame dell'appello, la Corte osserva, anzitutto, che è infondata la domanda con la quale gli appellanti hanno chiesto la sospensione del giudizio e/o il rinvio pregiudiziale ex art.267, comma 2, del T.F.
U.E. e/o il rinvio interpretativo ex art.104, comma 2, ex art.158 Reg. Proc. della Corte di Giustizia.
Questa Corte rileva che un'identica richiesta è già stata esaminata, e disattesa, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.10840/2024, ove è stato condivisibilmente osservato quanto segue:
“Deve premettersi che la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C - 788/18, la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo
267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento Società_2, Ricorrente_2 Ltd
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ha stabilito che "L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse".
I giudici unionali, in particolare, rispondendo al primo e al secondo quesito ("se l'articolo 56 TFUE osti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro") hanno premesso che: 1) la libera prestazione dei servizi, di cui all'articolo 56 TFUE, esigeva non soltanto l'eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro
Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 22 ottobre 2014, AN e Fabretti,
C - 344/13 e C - 367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); 2) la Corte aveva approvato nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo potesse costituire un meccanismo efficace che consentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, EY IN ET e Ricorrente_2 , C - 375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); 3) per determinare se sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazioni analoghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C - 264/18, EU:C:2019:472, punto 28).
La Corte di Giustizia, poi, con riferimento alla vicenda in esame, ha affermato che:
-) come risultava dagli atti di causa, l'imposta unica era relativa all'attività di raccolta di scommesse in Italia.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di tale imposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per conto di terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione o dal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all'estero;
-) alla luce di tali elementi forniti dal giudice del rinvio, risultava che l'imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivano scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta alla Ricorrente_2
non poteva essere considerata discriminatoria;
-) occorreva rilevare, infatti, che la normativa nazionale di cui si trattava nel procedimento principale non prevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi fosse effettuata in Italia o in altri Stati membri;
-) inoltre, per quanto riguardava l'argomento della Ricorrente_2 secondo cui, in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale, essa era soggetta a doppia imposizione, a Malta e in Italia, andava rilevato che, allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell'Unione, gli Stati membri godevano, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi non avevano l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal parallelo esercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale (v., per analogia, sentenza del 10 dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C -
253/09, EU:C:2011:795, punto 83);
-) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolgeva le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_2 non subiva alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattavasi nel procedimento principale.
Inoltre, detta normativa non appariva atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2, nello Stato membro interessato;
-) per quanto riguarda la Società_2, essa esercitava, in qualità di intermediario della Ricorrente_2 e in cambio di una remunerazione, un'attività di offerta e di raccolta di scommesse. Tale società esercitava in particolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali, un'attività di gestione di scommesse, la quale costituiva una condizione necessaria ai fini dell'assoggettamento all'imposta unica. Per tale ragione, in forza dell'articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011, la Società_2 era soggetta, in solido con la Ricorrente_2, al pagamento di tale imposta;
-) inoltre, dall'articolo 16 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2006, n. 111, emergeva che gli operatori titolari di una concessione per l'organizzazione delle scommesse in Italia assolvevano anch'essi l'Imposta unica. Secondo il giudice del rinvio, i loro CTD tuttavia, al contrario della Società_2, non erano soggetti al pagamento in solido di tale imposta;
-) a tal proposito, occorreva nondimeno constatare che, a differenza dei CTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, la Società_2 raccoglieva scommesse per conto della Ricorrente_2 che aveva sede in un altro Stato membro. Essa non si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali;
-) di conseguenza, la normativa nazionale di cui si trattava nel procedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatoria nei confronti della Ricorrente_2 e della Società_2 e non pregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi.
La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza del 26 febbraio 2020, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana "non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2, nello Stato membro interessato"; ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca "...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore", in quanto la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale;
ha stabilito, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, in concreto, che "...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri"; sicché, ha concluso che "...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_2 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale"; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse "allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali" ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro;
la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero;
nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce "...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti" (cfr. anche Cass., 7 marzo
2023, n. 6761, in motivazione)”.
In ragione del quadro sopra delineato, ricostruito alla luce delle intervenute pronunce della Corte di Giustizia, che risulta definito nei suoi assetti di fondo, così come chiarito dalla sopra richiamata ordinanza della Corte di Cassazione n.10840/2024, in relazione a controversie aventi medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia
o per un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitato dagli appellanti.
Tanto premesso, questa Corte osserva che è infondata l'eccezione preliminare con la quale gli appellanti hanno riproposto il motivo d'impugnazione contenuto nell'originario ricorso con il titolo “Nullità della notifica dell'avviso per omessa traduzione in lingua inglese della vocatio in jus”.
La natura sostanziale, e non processuale, di un atto impositivo non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicchè il rinvio disposto dall'art.60 del DPR n.600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) alle norme sulla notificazione del processo civile, comporta in caso di nullità della notificazione di un avviso di accertamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art.156
c.p.c. (Cass. n.27561/2018).
Nel caso in esame, sono stati proprio i ricorrenti (e quindi anche la Ricorrente_2) a dimostrare – con la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento e con la produzione di tale atto in giudizio, che la notifica dello stesso atto impositivo alla Ricorrente_2 ha raggiunto il suo scopo.
Peraltro, l'articolato e dettagliato contenuto dell'originario ricorso, composto di ben 86 pagine, dimostra inequivocabilmente che la Ricorrente_2 ha compiutamente ed integralmente individuato il contenuto dell'avviso di accertamento e non ha subito alcuna lesione l'esercizio del suo diritto di difesa.
Non è superfluo evidenziare che, comunque:
- non sussiste nell'ordinamento tributario un principio di presunzione d'ignoranza della lingua italiana in capo agli stranieri;
- l'art.122, primo comma, c.p.c., applicabile anche al processo tributario, stabilisce che in tutto il processo
è prescritto l'uso della lingua italiana;
- l'art.122, secondo comma, c.p.c., prevede che “quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete”.
Il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono suscettibili di trattazione unitaria, poiché concernenti tutti, sotto diversi profili, i presupposti dell'imposta unica sulle scommesse.
Il quadro normativo applicabile è così articolato:
- conformemente al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1 (volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma della Legge 3 agosto 1998, n.288, art. 1, comma 2), l'imposta unica
è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero;
- il D.Lgs. n.504 del 1988, art. 3, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che "Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse";
- a norma della Legge n.220/2010, art. 1, comma 66"(...) a) (...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorchè la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato;
b) il D.Lgs. n.504/1998, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorchè in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se
l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni" (Cass. n.8757/2021);
- il D.M. Economia e Finanze 1 marzo 2006, n.111, art.16, prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.
Tale quadro normativo è stato sottoposto all'esame e della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale, fornendo chiari elementi per la soluzione anche dei dubbi ulteriori qui avanzati dall'appellante.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 30.3.2021, n.8757 (seguita da numerose altre, v., tra le tante,
n.8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021,
9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021), all'esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell'imposta unica, fondata anche sugli interventi della
Corte Costituzionale (sentenza 23.1.018, n. 27) e della C.G.U.E. (sentenza 26 febbraio 2020, in causa
C-788/18), ha chiarito, ai fini che in questa sede rilevano, che:
a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poichè, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta,
e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonchè, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite;
b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicchè, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonchè un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma della L. n.220 del 2010, art.1, comma 66, lett. b), godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18);
c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa della L.
n.220 del 2010, art.1, comma 66, lett. b), la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
d) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n.504 del 1998, art.3 e della
L. n.220 del 2010, art.1, comma 66, lett. b), nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie (dunque, non il bookmaker estero) operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perchè l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n. 220 cit.;
e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicchè i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti (non già i consumi quanto, al contrario) la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte Giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17);
f) non sussiste alcuna sovrapposizione tra il tributo in questione e l'I.V.A., atteso che, come già chiarito dalla
Corte di Cassazione (v. n.25450 del 21.9.2021, e n.20013 del 14.7.2021), il tributo che qui rileva è, infatti, differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA;
non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso;
è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa.
Effetto del tutto risolutivo e dirimente, peraltro, ha, sul punto, il chiaro dictum del Giudice unionale (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n.C-440/2012, Metropol Spielstatten Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschrankt) secondo il quale "in forza dell'art. 401 della direttiva IVA "le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...)
e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)". La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonchè, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85).
Secondo siffatta pronuncia, quindi, l'art.401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'art.135, paragrafo 1, lett. i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari; inoltre, sempre secondo tale sentenza, l'art.1, paragrafo 2, prima frase, e l'art.73 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile.
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n.8757/2021 e n.25450/2021, da intendersi richiamate in questa sede quali specifici precedenti conformi, ex art.118 disp. att. c.p.c., e le cui articolate argomentazioni sono pienamente condivise dal Collegio, i primi cinque motivi dell'appello risultano infondati, essendo in contestazione l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per il periodo d'imposta 2011.
Con il sesto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado (e l'impugnato avviso di accertamento) per non avere applicato l'esimente data dalle obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa di riferimento.
La doglianza è infondata, atteso che, con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27, la Corte Costituzionale ha:
- dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione del D.Lgs. n.504/1998, art. 3, per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010;
- sottolineato, tuttavia, che la Legge n.220/2010, art. 1, comma 66, ha sciolto ogni dubbio.
Pertanto, nel periodo d'imposta qui in contestazione, che è il 2011, non è configurabile alcuna incertezza sull'applicazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
E', invece, fondato il settimo motivo, con il quale gli appellanti hanno censurato il regime delle spese disposto dal giudice di primo grado.
Tenuto conto dell'intervento, nelle more dello svolgimento dell'odierno giudizio, delle pronunzie della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione di cui si è dato conto in precedenza, le spese del primo grado debbono essere, infatti, integralmente compensate tra le parti.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere riformata soltanto riguardo al regime delle spese, mentre nel resto deve essere confermata.
Per le ragioni esposte in relazione alle spese del primo grado, debbono essere compensate anche quelle del secondo grado
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.4192/2018, appellata da Ricorrente_1 e dalla società Ricorrente_2, compensa integralmente tra le spese del primo grado del giudizio.
Nel resto conferma la sentenza di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti anche le spese del secondo grado del giudizio.
Palermo, 19/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
BE MA AN NO