Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 699
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia

    La richiesta è infondata in quanto identica istanza è stata già esaminata e disattesa dalla Corte di Cassazione, la quale ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia che ha escluso discriminazioni e restrizioni alla libera prestazione di servizi.

  • Rigettato
    Rinvio pregiudiziale ex art.267, comma 2, TFUE e/o rinvio interpretativo alla Grande Sezione

    La richiesta è infondata, poiché la Corte di Giustizia ha già pronunciato una sentenza su questioni analoghe, escludendo discriminazioni e restrizioni alla libera prestazione di servizi. La Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento.

  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'avviso di accertamento per omessa traduzione in lingua inglese

    L'eccezione è infondata. La natura sostanziale dell'atto impositivo non osta all'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., come dimostrato dalla tempestiva impugnazione e produzione dell'atto da parte dei ricorrenti. Inoltre, non sussiste un principio di presunzione d'ignoranza della lingua italiana per gli stranieri e il processo si svolge in lingua italiana.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell'imposta

    Il motivo è infondato. La normativa, interpretata dalla Corte di Cassazione alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale e della CGUE, prevede che il CTD che gestisce scommesse per conto di bookmaker esteri privi di concessione sia soggetto passivo d'imposta. L'imposta è dovuta da chiunque gestisce scommesse raccolte sul territorio italiano, indipendentemente dalla sede dell'operatore.

  • Rigettato
    Contrarietà delle norme nazionali al diritto dell'Unione ed al diritto Costituzionale

    Il motivo è infondato. La Corte di Giustizia ha stabilito che la normativa nazionale non osta alla libera prestazione dei servizi e non è discriminatoria. Gli obiettivi di tutela dei consumatori e di prevenzione del gioco minorile e della criminalità giustificano eventuali restrizioni. Non vi è obbligo di adeguare il sistema fiscale nazionale a quello degli altri Stati membri per eliminare la doppia imposizione.

  • Rigettato
    Non applicabilità delle sanzioni irrogate per obiettiva incertezza normativa

    Il motivo è infondato. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, ha chiarito che, sebbene vi fosse incertezza interpretativa per il periodo antecedente al 2010, la Legge n. 220/2010 ha sciolto ogni dubbio. Pertanto, per il periodo d'imposta 2011, non è configurabile alcuna incertezza applicativa.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE

    Il motivo è infondato. La Corte di Giustizia ha chiarito che l'imposta unica sui giochi e scommesse non ha natura armonizzata e non costituisce un'imposta sul volume d'affari, potendo coesistere cumulativamente con l'IVA, purché non abbia tale carattere.

  • Rigettato
    Errore della sentenza di primo grado per violazione dell'art.8 del D.Lgs. n.546/1992 e altri

    Il motivo è infondato, come già argomentato in relazione al sesto motivo di appello.

  • Accolto
    Erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite

    Il motivo è fondato. Tenuto conto delle pronunce della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione intervenute nel corso del giudizio, le spese del primo grado devono essere integralmente compensate.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia

    La richiesta è infondata in quanto identica istanza è stata già esaminata e disattesa dalla Corte di Cassazione, la quale ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia che ha escluso discriminazioni e restrizioni alla libera prestazione di servizi.

  • Rigettato
    Rinvio pregiudiziale ex art.267, comma 2, TFUE e/o rinvio interpretativo alla Grande Sezione

    La richiesta è infondata, poiché la Corte di Giustizia ha già pronunciato una sentenza su questioni analoghe, escludendo discriminazioni e restrizioni alla libera prestazione di servizi. La Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento.

  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'avviso di accertamento per omessa traduzione in lingua inglese

    L'eccezione è infondata. La natura sostanziale dell'atto impositivo non osta all'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., come dimostrato dalla tempestiva impugnazione e produzione dell'atto da parte dei ricorrenti. Inoltre, non sussiste un principio di presunzione d'ignoranza della lingua italiana per gli stranieri e il processo si svolge in lingua italiana.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell'imposta

    Il motivo è infondato. La normativa, interpretata dalla Corte di Cassazione alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale e della CGUE, prevede che il CTD che gestisce scommesse per conto di bookmaker esteri privi di concessione sia soggetto passivo d'imposta. L'imposta è dovuta da chiunque gestisce scommesse raccolte sul territorio italiano, indipendentemente dalla sede dell'operatore.

  • Rigettato
    Contrarietà delle norme nazionali al diritto dell'Unione ed al diritto Costituzionale

    Il motivo è infondato. La Corte di Giustizia ha stabilito che la normativa nazionale non osta alla libera prestazione dei servizi e non è discriminatoria. Gli obiettivi di tutela dei consumatori e di prevenzione del gioco minorile e della criminalità giustificano eventuali restrizioni. Non vi è obbligo di adeguare il sistema fiscale nazionale a quello degli altri Stati membri per eliminare la doppia imposizione.

  • Rigettato
    Non applicabilità delle sanzioni irrogate per obiettiva incertezza normativa

    Il motivo è infondato. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, ha chiarito che, sebbene vi fosse incertezza interpretativa per il periodo antecedente al 2010, la Legge n. 220/2010 ha sciolto ogni dubbio. Pertanto, per il periodo d'imposta 2011, non è configurabile alcuna incertezza applicativa.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE

    Il motivo è infondato. La Corte di Giustizia ha stabilito che l'imposta unica sui giochi e scommesse non ha natura armonizzata e non costituisce un'imposta sul volume d'affari, potendo coesistere cumulativamente con l'IVA, purché non abbia tale carattere.

  • Rigettato
    Errore della sentenza di primo grado per violazione dell'art.8 del D.Lgs. n.546/1992 e altri

    Il motivo è infondato, come già argomentato in relazione al sesto motivo di appello.

  • Accolto
    Erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite

    Il motivo è fondato. Tenuto conto delle pronunce della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione intervenute nel corso del giudizio, le spese del primo grado devono essere integralmente compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 699
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 699
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo