Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2002, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALI3201/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA D Oggetto en manten e SEZIONE SECONDA CIVILE die for mon meth Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: xmt. 3452 p r s t eto formulative PresidenteDott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N 12845/99 Cron 7479 Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Rep. 849 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 26/06/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere neNe John Berani, est. ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CABBAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copla studio TI CH, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti € 1TB VIA GIUSEPPE PALUMBO 26, presso 10 studio dell'avvocato CARRIERO ANTONIO, che lo difende, giusta IL CANCELLIERE delega in atti;
- ricorrente 1,55 1.3000
contro
CE OV, elettivamente domiciliato in COMPAGNUCCI ROMA VIA C MONTEVERDI 16, presso 10 studio DG708959 dell'avvocato PAOLA NAZZARO, difeso dall'avvocato GUIDO CAMPOPIANO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente la sentenza n. 7/99 del Tribunale di LARINO, 2069 avverso -1- depositata il 22/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso ex art. 703 c.p.c. del 28.9.1992 Con CC GI adiva il Pretore Civile di Termoli al fine di ottenere la reintegrazione a seguito dello spoglio di una striscia di terreno di mt. 1,70 per mt. 80 in agro di Termoli che sarebbe stato posto in essere da IA MI. Resisteva in giudizio il IA sostenendo che la striscia di terreno era stata da lui posseduta in precedenza e che egli aveva provveduto ad apporre dei paletti lungo la linea indicata da due geometri incaricati di eseguire una rettifica dei confini tra il proprio terreno e quello del ricorrente. Disposto un accessO sui luoghi e sentiti gli informatori addotti da entrambe le parti il Pretore, qualificata la domanda come azione di manutenzione anziché di spoglio, ordinava al IA la rimozione dei paletti in ferro da lui posizionati sul terreno posseduto dall'istante. Quindi il Pretore procedeva all'istruzione della causa che si concludeva con sentenza in data 31.5.1995 di accoglimento del ricorso con conferma della precedente decisione interlocutoria e con condanna del resistente alle spese del giudizio. 3 Con l'atto di appello il IA formulava le seguenti doglianze: erroneamente il Pretore aveva ritenuto provato il possesso ultrannuale da parte del CC della striscia di terreno controversia;
difettavano nell'azione del CC i presupposti sia della azione di spoglio che di quella di manutenzione;
l'azione avversaria mal celava il tentativo del ricorrente di far propria una striscia di terreno evitando l'azione di regolamento di confine profittando e del fatto che il IA aveva in precedenza posizionato una rete di recinzione ben all'interno del proprio fondo. Per tali motivi il IA chiedeva che Tribunale, in riforma dell'appellata l'adito volesse rigettare ogni avversa domanda sentenza, con l'accertamento del suo diritto a tenere i paletti lungo la linea esatta di confine. istruttoria Chiedeva altresì in via testi sulle l'ammissione dei mezzi di prova per impugnazione, circostanze indicate nell'atto di nonché di CTU volta ad accertare lo stato dei luoghi. Si costituiva nel giudizio di appello CC GI, il quale deduceva l'infondatezza dei motivi di appello e si opponeva alle richieste istruttorie in quanto inammissibili. Con sentenza in data 12.1.1999 il Tribunale di Larino rigettava l'appello. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione con due motivi IA MI;
resiste con controricorso CC GI, che ha depositato anche memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo IA MI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c., 52 e 90 legge 26.11.1990 n.353 e art. 9 legge 20.12.1995 n.534, nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5 c.p.c., erroneamente per avere la sentenza impugnata istruttorie ritenuto inammissibili le richieste avanzate in grado di appello, affermando che "ai non sonosensi dell'art. 345 terzo comma c.p.c. ammessi nel giudizio di appello nuovi mezzi di prova salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non averli potuto proporre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile". 5 Deduce il ricorrente che il tribunale ha omesso di considerare che il ricorso introduttivo del giudizio è stato presentato in data presente 28.2.1992 e che il giudizio era pendente alla data del 30.4.1995, per cui allo stesso si applicava il previgente art. 345 c.p.c., che prevedeva che nel giudizio di appello le parti potevano chiedere 1'ammissione di nuovi mezzi di prova;
che pertanto la Corte di Cassazione deve, а norma dell'art. 384 c.p.c., rimettere la causa al giudice di rinvio M perché esegua quella valutazione sui mezzi di prova che è mancata nel giudizio di gravame e perché, una volta ammessi stante la loro novità, provveda alla loro assunzione. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione in Su un punto decisivo della controversia comma, nn. 3 e 5, relazione all'art. 360, 1 ° c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto decisiva la testimonianza del ZZ ai fini della prova che la situazione di possesso pregresso del CC della striscia di terreno in avendo il teste dichiarato di contestazione, coltivare il detto terreno da diversi anni fino 6 alla linea di confine indicata dalla rete metallica alcuni anni prima da fatta erigere esso IA, recinzione a ridosso della quale sarebbe stato impiantato anche un filare di pini. Deduce il ricorrente che il tribunale ha omesso totalmente di considerare l'esistenza di un cabale e di un canneto al confine tra i fondi contigui, circostanza che, se attentamente esaminata, avrebbe dovuto indurre il giudice a non prestare fede alle compiacenti dichiarazioni del teste ZZ, nipote del CC, perché il detto ostacolo naturale impediva la coltivazione del terreno fino alla rete metallica di confine;
che il tribunale aveva ancora omesso di tenere nel debito conto le dichiarazioni del teste geometra Guglielmi Franco, il quale aveva appurato che il CC aveva invaso la proprietà del fondo del IA;
per cui aveva piantato dei picchetti lungo la linea di confine del fondo in presenza sia del cliente CC sia dell'attuale ricorrente. I due motivi per la loro stretta connessione esaminati congiuntamente;
essi sono possono essere infondati. In effetti il ricorrente con i due motivi d'impugnazione chiede a questa Corte il riesame 7 delle risultanze probatorie già esaminate dai giudici di merito con motivazione congrua, logica ed esente da errori di diritto, prospettando una interpretazione delle prove testimoniali a vantaggio della sua tesi e chiedendo in sostanza un terzo grado di giudizio di merito. In ordine al primo motivo il giudice di appello, a pag. 5 della sua sentenza, così correttamente motiva: "nel caso di specie le richieste istruttorie dell'appellante non appaiono senz'altro indispensabili ai fini della decisione, posto che la causa stata sufficientemente istruita nel corso del giudizio pretorile e sono stati acquisiti elementi tali da consentire di pervenire alla decisione della causa". In ordine al secondo motivo il tribunale ha rilevato che nel corso del giudizio di primo grado la situazione di possesso pregresso in capo al CC della striscia di terreno, per cui è causa, è risultata pienamente provata. Il tribunale ha ritenuto inutile ed inammissibile la prova testimoniale richiesta dall'appellante, perché costui era decaduto dal diritto di provare i fatti capitolati in appello, dato che essi erano stati tutti allegati nella sua 8 comparsa di costituzione e risposta di primo grado ed in tale grado il IA doveva chiedere di provare il proprio assunto;
che la prova richiesta in appello non aveva il requisito della novità. Per quanto riguarda la situazione del posto, il ricorda che il vice pretore, nella sua tribunale minuziosa descrizione dei luoghi, ha eliminato ogni dubbio sulla loro reale consistenza. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in L.246 con(€ 4123,81), di cui 000/€ (€ 103291) L.duemilioni per onorari. helffen Pres. Così deciso in Roma il 26.6.2001. подри se lounglivre est. Re Juli Romanisne IL CANCELLIERE C1 TA co DEPOSITATO IN CE Year 120.11 - 6 MAR. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 14 3099 Talezco TOY 160,10