Ordinanza cautelare 22 aprile 2024
Sentenza 28 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00230/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2024, proposto da
OL UT, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dagli avvocati Giuliano Gruner, Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio D'Antonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
nei confronti
RB GH, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Di Baldassarre, Pasqualina Di Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto Rettorale n.1747/2023, prot. n. 80581, del 14 novembre 2023, del Rettore dell''Università degli Studi “Gabriele d''Annunzio” Chieti-SC, con cui sono stati approvati gli atti e dichiarata la candidato maggiormente qualificata in relazione alla procedura selettiva di chiamata per un posto di professore prima fascia - ai sensi dell''articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240 - settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore scientifico disciplinare BIO/16, presso il Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria, indetta con Decreto Rettorale della stessa Università n.1704/2022, prot. n.75989 del 25 ottobre 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami”, n. 90, del 15 novembre 2022;
- dei verbali relativi alle sedute della Commissione esaminatrice della procedura de qua , tenutesi, rispettivamente, il 5 luglio 2023 ed il 18 ottobre 2023, nonché della relazione finale stilata dalla stessa Commissione il 18 ottobre 2023;
- della Delibera del Dipartimento di tecnologie innovative in medicina e odontoiatria della suddetta Università, con cui è stata proposta la chiamata della Prof.ssa GH per la copertura del posto de quo .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prof.ssa RB GH e dell’Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1.- Con decreto del Rettore dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-SC n.1704/2022, prot. n.75989, del 25 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15 novembre 2022, è stata indetta la “ procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18 co. 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 05/H1 - ANATOMIA UMANA - S.S.D. BIO/16 - ANATOMIA UMANA - presso il Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria ”.
2.- Alla procedura selettiva in questione partecipavano soltanto due concorrenti, ovvero la Prof.ssa OL LANUTI e la Prof.ssa RB GHINASSI.
3.- La Commissione giudicatrice, costituita con Decreto Rettorale n. 668/2023, prot. n. 31199, del 3 maggio 2023, nella prima seduta del 5 luglio 2023 definiva i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, curricula e produzione scientifica delle candidate nonché i pesi degli elementi oggetto di valutazione in base a ogni singolo criterio valutativo previsto dalla lex specialis .
4.- In data 18 ottobre 2023 la Commissione esaminava i titoli e la produzione scientifica delle candidate ammesse e procedeva alla valutazione delle stesse sulla base dei criteri precedentemente determinati.
5.- All’esito della valutazione la Commissione attribuiva alla Prof.ssa RB GHINASSI punti 75,52 e alla Prof.ssa OL LANUTI punti 70,23 e formulava, quindi, la graduatoria merito indicando quest’ultima “ quale candidato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico disciplinare di cui al Mod. 1, per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di tecnologie innovative in Medicina & Odontoiatria, per il settore concorsuale 05/H1, S.S.D. BIO 16 ”.
6.- Con decreto del Rettore n.1747/2023 ‐ prot. n.80581 del 14 novembre 2023 venivano approvati gli atti della selezione pubblica e, sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, veniva dichiarata vincitrice della stessa la Prof.ssa RB GHINASSI.
7.- Con il ricorso in esame la Prof.ssa OL LANUTI contesta la legittimità degli atti della procedura indicati in epigrafe lamentando i seguenti vizi:
1) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, di ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241; degli articoli 46, 47, 71 e 75, del D.P.R. n. 445/2000; dell’articolo 18, Legge n.240/2010; del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 (Allegati C e D); della lex specialis della procedura (in specie articoli 4 e 10). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, ingiustizia, difetto e/o assenza di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifeste, carenza e/o apparenza e/o erroneità della motivazione, disparità di trattamento.
2) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, di ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241; dell’articolo 18, Legge n. 240/2010; del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 (Allegati C e D); della lex specialis della procedura (in specie articoli 4 e 10). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, ingiustizia, difetto e/o assenza di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifeste, carenza e/o apparenza e/o erroneità della motivazione, disparità di trattamento.
3) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, di ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241; dell’articolo 18, Legge n. 240/2010; del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 (Allegati C e D); della Lex specialis della procedura (in specie articoli 4 e 10). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, ingiustizia, difetto e/o assenza di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifeste, carenza e/o apparenza e/o erroneità della motivazione, disparità di trattamento, sotto un diverso profilo.
4) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, di ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241; dell’articolo 18, Legge n. 240/2010; del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 (Allegati C e D); della Lex specialis della procedura (in specie articoli 4 e 10). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, ingiustizia, difetto e/o assenza di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifeste, carenza e/o apparenza e/o erroneità della motivazione, disparità di trattamento, sotto un diverso profilo.
5) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, di ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241; dell’articolo 18, Legge n. 240/2010; del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 (Allegati C e D); della Lex specialis della procedura (in specie articoli 4 e 10). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, ingiustizia, difetto e/o assenza di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifeste, carenza e/o apparenza e/o erroneità della motivazione, disparità di trattamento, sotto un diverso profilo.
6) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, di ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n.241; dell’articolo 18, Legge n.240/2010; del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 (Allegati C e D); della Lex specialis della procedura (in specie articoli 4 e 10). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, ingiustizia, difetto e/o assenza di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifeste, carenza e/o apparenza e/o erroneità della motivazione, disparità di trattamento, sotto un diverso profilo.
7) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, di ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n.241; dell’articolo 18, Legge n.240/2010; del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 (Allegati C e D); della Lex specialis della procedura (in specie articoli 4 e 10). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, ingiustizia, difetto e/o assenza di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifeste, carenza e/o apparenza e/o erroneità della motivazione, disparità di trattamento, sotto un diverso profilo .
In subordine:
8) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, di ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n.241; dell’articolo 18, Legge n.240/2010; del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 (Allegati C e D); della Lex specialis della procedura (in specie articoli 4, 8 e 10). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, ingiustizia, difetto e/o assenza di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifeste, carenza e/o apparenza e/o erroneità della motivazione, disparità di trattamento, sotto un diverso profilo. Incompetenza .
8.- Conclude quindi la Prof.ssa OL LANUTI chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
9.- Si sono costituite per resistere al gravame la resistente Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-SC e la controinteressata Prof.ssa RB GH contestando sia l’esposizione di fatto che le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza, con favore delle spese.
10.- Con ordinanza cautelare n. 114/2024 del 22/04/2024, questo Tribunale, ritenuto di dover valutare le questioni di diritto nella sede propria del merito, respingeva l’istanza cautelare per difetto di periculum in mora considerando prevalente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’interesse della controinteressata a non interrompere l’attività lavorativa nel frattempo avviata a seguito della stipula del contratto.
11.- In data 27/11/2025 parte ricorrente depositava istanza di prelievo chiedendo la fissazione con ogni possibile urgenza dell'udienza per la discussione del ricorso.
12.- In prossimità dell’udienza di trattazione di merito la ricorrente e la controinteressata depositavano memorie e repliche ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti difensivi e chiedendone l’integrale accoglimento.
13.- Alla pubblica udienza del 10 aprile 2026, sentiti i difensori delle parti, la causa veniva chiamata e introitata per la decisione.
14.- Preliminarmente, seguendo la tassonomia propria delle questioni secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, in ordine logico è prioritario l’esame delle eccezioni di rito formulate dalla controinteressata.
14.1.- Con memoria ex art. 73 c.p.a. del 10/03/2026 la Prof.ssa RB GHINASSI ha eccepito l’inammissibilità/l’improcedibilità del gravame per non avere la ricorrente impugnato gli atti finali della procedura, ovvero il Decreto Rettoriale n. 81/2024, prot. 3092, del 16/01/2024 con cui il Rettore, preso atto degli esiti della procedura selettiva, ha approvato la proposta di chiamata e afferenza della Prof.ssa GH e ha nominato la medesima docente di prima fascia con la qualifica di ordinario con decorrenza dal 15/01/2024.
L’eccezione è priva di pregio giuridico e va quindi respinta.
Sulla base dei più recenti e maggioritari indirizzi espressi in giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26 gennaio 2026, n. 619), ai quali il Collegio intende aderire e dare continuità, l’impugnazione del decreto rettorale con il quale sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale e, per l’effetto, dichiarato vincitore della procedura la controinteressata, rappresenta di per sé stesso la condizione necessaria e sufficiente per ottenere una pronuncia sul merito della fondatezza delle censure dedotte, poiché l’atto di nomina e la presa di servizio, pur se provvedimenti distinti rispetto a quello di approvazione dell’esito della procedura, si fondano per l’appunto su di esso.
È stato quindi ribadito il principio secondo cui « l’interesse è connesso agli esiti della procedura selettiva indipendentemente dal successivo provvedimento di nomina, atto autonomo rispetto al quale l’esito della procedura selettiva costituisce un presupposto che non viene messo in discussione (Cons. di Stato, sez. VII, n. 8800/2022). Si tratta di un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario, per cui l’annullamento del provvedimento di approvazione dell’esito della procedura esplica sugli atti successivi un’efficacia caducante in ossequio al principio simul stabunt simul cadent » (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 5 marzo 2024 n. 2175).
In definitiva, secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, va esclusa l’improcedibilità dell’originario ricorso proposto avverso gli atti della procedura valutativa per la mancata impugnazione degli atti successivi di chiamata e nomina degli idonei, sulla base del rilievo che l’accoglimento del ricorso di primo grado comporta comunque « la caducazione automatica degli atti di nomina e di presa in servizio, in virtù del nesso sostanziale di presupposizione-consequenzialità intercorrente tra esito positivo della procedura selettiva e successivo provvedimento di nomina » (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2017 n. 4427; 26 maggio 2017, n. 2482; 8 marzo 2010, n. 1318).
I ravvisati effetti caducanti sugli atti successivi derivanti dall’annullamento degli atti della procedura non sono scalfiti dalla considerazione che la delibera del Consiglio di Dipartimento, la delibera del Consiglio di Facoltà e il decreto rettorale, ove adottati, hanno natura altamente discrezionale, posto che la valutazione di idoneità del candidato è comunque presupposto necessario dei successivi atti di nomina.
In conclusione l’eccezione in esame deve essere pertanto disattesa.
14.2.- Con la medesima memoria ex art. 73 c.p.a. del 10/03/2026 la controinteressata ha formulato in rito una seconda eccezione deducendo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per non avere la ricorrente impugnato la relazione del 22/03/2024 con cui la Commissione, previa “ attenta rivalutazione degli atti relativi alla procedura in oggetto in relazione alla documentazione trasmessa dagli uffici competenti dell’Università di Chieti-SC ”, ha svolto un’attività di riesame evidenziando la correttezza del proprio operato in relazione a tutte le censure sollevate dalla ricorrente, ad esclusione del terzo motivo di ricorso rispetto al quale la Commissione aveva rettificato, con verbale del 7 marzo 2024, il voto attribuito alla prof.ssa GH a causa di un errore materiale nella valutazione dell’Impact Factor (I.F.) in relazione alle pubblicazioni nn. 12 e 13 presentate dalla medesima.
Anche tale eccezione è infondata, tenuto conto che l’attività di riesame della Commissione è stata finalizzata all’analisi e alla confutazione delle censure articolate in ricorso in chiave meramente difensiva dell’attività svolta e non ha comportato, quindi, una rinnovazione dell’attività istruttoria e l’adozione di atti di conferma in senso proprio.
14.3.- Da ultimo, può prescindersi dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per non avere la ricorrente superato la cd. prova di resistenza, sollevata dalla controinteressata con la memoria di costituzione e ribadita con la memoria ex art. 73 c.p.a., stante il rigetto nel merito del gravame.
15.- Il ricorso infatti non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
15.1.- Con la prima doglianza, che si appunta sulla valutazione inerente all’attività di ricerca scientifica, la ricorrente deduce che la controinteressata nella domanda di partecipazione ha dichiarato di aver partecipato a dieci congressi ove avrebbe svolto presentazioni in qualità di relatrice. Dall’esame dei programmi relativi ai predetti congressi risulterebbe invece che la Prof.ssa GH avrebbe assunto la qualità di relatrice soltanto nell’ambito di uno di essi (il numero 6 della lista), mentre, in tutti gli altri, la medesima avrebbe proposto dei meri poster. Peraltro, prosegue la ricorrente, nel Congresso indicato con il n 3, la controinteressata non compare neanche tra i presentatori di poster, essendo la presentatrice del predetto poster AR GE D’IC.
La distinzione, sotto il profilo contenutistico tra poster e relazione orale, troverebbe conferma anche in giurisprudenza (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I sentenza 10 febbraio 2023, n. 130) secondo cui i poster costituiscono contributi che – di regola – hanno valore divulgativo più che scientifico.
Secondo la tesi della ricorrente, tenuto conto che il poster, che si connota per essere una presentazione statica che descrive ed illustra in sintesi un progetto di ricerca ed i suoi risultati, non può essere equiparato ad una relazione orale, la controinteressata avrebbe reso dichiarazioni non veritiere nella domanda di partecipazione, sicché la Commissione avrebbe dovuto escluderla dalla procedura selettiva.
Ad ogni modo la controinteressata avrebbe dovuto conseguire un punteggio inferiore di due punti in base al criterio “ Valutazione di attività di ricerca scientifica- sub criterio f) - Partecipazione in qualità di Relatore a congressi e convegni nazionali” , rispetto al quale ha invece illegittimamente conseguito quattro punti.
Le asserzioni di parte ricorrente si rivelano prive di pregio giuridico.
Va anzitutto ricordato che le Commissioni esaminatrici in concorsi pubblici, chiamate a giudicare su titoli e prove di esame, esercitano un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali o di quello di eccesso di potere per macroscopica illogicità o irragionevolezza, fattispecie non ricorrenti nel caso di specie.
Ciò posto, la ricorrente muove dall’erroneo assunto secondo cui i poster non sarebbero assimilabili sotto il profilo scientifico alle relazioni orali illustrate nell’ambito dei congressi.
Invero anche il poster ha rilevanza in ambito scientifico, distinguendosi dalla relazione orale solo per la modalità espositiva, costituendo lo strumento mediante il quale, in occasione di meeting e convegni specialistici, i ricercatori invitati espongono i loro lavori che si connotano pur sempre per il loro contenuto scientifico.
Il sub criterio (f) della lex specialis inerente alla “ partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ” consente alla Commissione, nella sua discrezionalità, di valorizzare qualsiasi modalità di presentazione orale dei contributi scientifici nell’ambito dei congressi e convegni, includendovi pertanto anche l’illustrazione di poster.
Riguardo al rilievo secondo cui la controinteressata non figurerebbe tra i presentatori di poster nel congresso indicato al punto 3), lo stesso è smentito dal contenuto della locandina depositata agli atti del giudizio dalla controinteressata, da cui emerge che la Prof.ssa GH figura invece come ultimo autore.
Da quanto sopra discende l’infondatezza della censura in esame.
15.2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità l’operato della Commissione rispetto all’attribuzione del punteggio per il criterio della “ intensità ” e della “ qualità ” della produzione scientifica complessiva (art. 10 della lex specialis ).
Segnatamente la Commissione avrebbe erroneamente valutato la pubblicazione n. 20 indicata nella domanda dalla controinteressata, in quanto detta pubblicazione non risulta pubblicata né su Scopus, né su Web of Science (WOS), in violazione degli indicatori bibliometrici prescritti dalla lex specialis e dal D.M. n. 120/2016 espressamente richiamato dal bando.
Inoltre la Commissione giudicatrice sarebbe incorsa in errore anche per non aver considerato la netta superiorità qualitativa (ma anche numerica) della produzione scientifica della ricorrente.
Gli assunti non meritano adesione.
Quanto al primo profilo di censura, va osservato che il richiamo disposto dall’art. 4 del bando agli Allegati C e D del D.M. 7/6/2016, n. 120 (nonché agli artt. 1 e 2 del D.M. 589/2018) rileva soltanto al fine di consentire ai candidati di precisare “ se il settore concorsuale di riferimento rientra nell’elenco dei settori bibliometrici o non bibliometrici ” e non anche per individuare ulteriori criteri di valutazione della produzione scientifica complessiva a cui avrebbe dovuto attenersi la Commissione giudicatrice che, correttamente, ha ritenuto applicabile la sola disciplina stabilita dal bando e dal verbale n. 1.
In ordine al secondo profilo di doglianza, occorre richiamare nuovamente la giurisprudenza affermatasi in materia di concorsi pubblici secondo cui le Commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi ma un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di legittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza).
Costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice.
Da ciò discende che sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali - tipicamente - rappresentano vizi della funzione amministrativa per essere stato, il potere, scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, 30 agosto 2017, n. 4107).
Nel caso di specie, connotato dalla particolare tecnicità della materia di concorso, il percorso valutativo svolto dalla Commissione esaminatrice non evidenzia profili di manifesta illogicità o irragionevolezza neanche in punto di valutazione della produzione scientifica complessiva della ricorrente, che risulta coerentemente rapportata ai criteri di valutazione preliminarmente individuati dalla stessa Commissione, tenuto conto che le pubblicazioni scientifiche non possono essere misurate sulla base del solo fattore numerico ma impongono una valutazione che tenga conto anche della qualità del prodotto scientifico.
15.3.- Il terzo motivo di ricorso, con cui viene postulata l’errata attribuzione del punteggio in relazione alle pubblicazioni ed al criterio sub c) del bando, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che la Commissione in data 7 marzo 2024 si è riunita e ha dato atto di un errore materiale nella valutazione dell’Impact Factor (I.F.) in relazione alle pubblicazioni nn. 12 e 13 presentate dalla Prof.ssa GH e, conseguentemente, ha rettificato il punteggio ed il voto totale attribuito alla prof.ssa GH riportandolo a 75,31 (anziché 75,52) in misura tale da non incidere sugli esiti della procedura valutativa.
15.4.- Va respinto il quarto motivo con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato della Commissione, da un lato, per aver attribuito alla medesima un errato punteggio con riferimento alla propria attività di ricerca sotto il profilo sub “ b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in ambito nazionale in qualità di responsabile del progetto ”, dall’altro, per aver valutato erroneamente l’attività di ricerca della controinteressata.
Sotto il primo profilo la ricorrente asserisce di aver indicato nel proprio curriculum 4 progetti nazionali finanziati (Cfr. Innowine, Visiting Professor, PON, Startcup), di talchè la Commissione le avrebbe erroneamente assegnato 2 punti (“ da 1 a 2 progetti finanzianti in qualità di responsabile ”), anziché 4.
L’assunto è infondato in considerazione della circostanza per cui tra i quattro progetti indicati solo uno, ovvero “Innowine” risulta valutabile in quanto progetto competitivo a livello nazionale finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre gli altri non hanno una dimensione nazionale atteso che: “visiting professor” costituisce un bando interno all’Ateneo; “Start‐Cup Abruzzo” è una competizione di tipo regionale; “PON” è un bando di Ateneo rivolto alla selezione di posti aggiuntivi per dottorati di ricerca.
Anche il secondo profilo di doglianza, con cui la ricorrente lamenta l’errata attribuzione dei punteggi in favore della controinteressata relativamente al sub criterio f), deve essere disatteso alla luce di quanto rilevato sub.15.1 (primo motivo di ricorso).
15.5.- Con il quinto motivo la ricorrente contesta la valutazione operata dalla Commissione in ordine al criterio dell’INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui all’art. 10 della lex specialis .
Con riferimento al criterio d) – “ Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni internazionali ” la ricorrente asserisce che, anche in ambito internazionale, la controinteressata avrebbe assunto per lo più il ruolo di presentatrice di meri poster. Tale contestazione si rivela infondata alla luce delle considerazioni già espresse al p.to 15.1.
In ordine poi ai rilievi secondo cui, in taluni casi, la prof.ssa GH non figurerebbe neppure tra i presentatori dei poster, gli stessi sono smentiti per tabulas dalla documentazione versata agli atti del giudizio dalla controinteressata.
E’ infondato anche il rilievo con cui la ricorrente contesta di aver ricevuto un’ingiusta valutazione in ordine al sub criterio b) “ organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca ” atteso che dei tre gruppi di ricerca internazionali a cui la ricorrente ha partecipato due (“European Institute of innovation & Technology” e “2009 POFSE Abruzzo 2007/2013”) sono stati correttamente valutati ai sensi del sub criterio A) “ capacità di attrarre finanziamenti competitivi in ambito internazionale in qualità di responsabile del progetto ”, in quanto per essi la ricorrente ha dichiarato di essere “Principal Investigator” (ossia responsabile del progetto), mentre il terzo progetto (“2019 Cystic Fobrosis Foundation”), rispetto al quale, la ricorrente ha dichiarato di esserne “Partner”, è stato invece correttamente valutato ai sensi del sub criterio b) “ organizzazione, direzione e coordinamento (…) ” .
La ricorrente contesta anche l’attribuzione in favore della controinteressata di sei punti in relazione al sub‐criterio b) della categoria INTERNAZIONALIZZAZIONE (“ organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca internazionali ”), atteso che la medesima avrebbe “ partecipato soltanto a 3 gruppi di ricerca internazionale, che danno diritto a 4 punti ”, mentre non avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione il progetto “Erasmus + Sport” e “Renewal of the PO1‐CA108671”. I rilievi sono infondati in quanto “Erasmus + Sport” è un programma di finanziamento internazionale su base altamente competitiva che è finanziato dall’Unione Europea, così come è annoverabile tra i gruppi di ricerca internazionali il progetto il “Renewal of the PO1‐CA108671”.
Da ultimo la ricorrente lamenta l’errata valutazione del curriculum della controinteressata con riferimento al sub‐criterio c) della INTERNAZIONALIZZAZIONE (“ conseguimento di premi e riconoscimenti internazionali per attività di ricerca ”), sul rilievo che la medesima non avrebbe effettivamente conseguito i premi internazionali così come indicati nel curriculum. Invero dall’esame della documentazione prodotta emerge che, con riferimento al primo premio, la controinteressata ha conseguito un titolo effettivamente valutabile nella categoria del Top Score Poster Award e Top Score, mentre appare esente da irragionevolezza la valutazione degli altri due premi (American Society of Hematology Top Score Abstract Prize e Mount Sinai School of Medicine Travel Award).
Di qui, in assenza di profili di irragionevolezza o di palese illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice, il rigetto anche di tale motivo.
15.6.- Con la sesta censura la ricorrente contesta l’attribuzione dei punteggi alle due candidate in chiave comparativa anche rispetto al criterio ATTIVITA’ DIDATTICA di cui all’articolo 10 della Lex specialis .
La ricorrente assume che la Commissione sarebbe incorsa in errore per non aver attribuito anche alla medesima il punteggio di 6, assegnato alla controinteressata, a fronte della propria “ prevalenza sulla controinteressata in termini di rilevanza degli impegni didattici come declinati nel suddetto sub-criterio ”.
La censura è anzitutto inammissibile in quanto impinge il merito di valutazioni altamente discrezionali rimesse alla Commissione che, nel caso di specie, non appaiono inficiate da macroscopica erroneità o illogicità.
Ad ogni modo, pur volendo esaminare in un’ottica comparativa il curriculum delle candidate, emerge il maggior peso delle attività didattiche e integrative a servizio agli studenti svolte dalla controinteressata che è stata relatrice per 110 tesi di laurea (a fronte delle sole 8 della ricorrente) e può vantare un’esperienza, che la ricorrente non ha, di circa 10 anni come docente tutor del corso di studi in scienze motorie e sportive con un avvicendamento di circa 1500 studenti.
15.7.- E’ infondato anche il settimo motivo con cui si lamenta l’erronea attribuzione in favore della ricorrente del punteggio inerente agli incarichi di gestione in ambito universitario dalla stessa riportati nel curriculum per asserita violazione dei criteri a)- Volume e b)- Continuità.
Invero la Commissione nel verbale n.1 ha stabilito di valutare “ esclusivamente gli incarichi assunti a livello centrale di Ateneo o ministeriali ”, sicchè ha correttamente valutato i soli incarichi svolti a livello centrale di Ateneo con esclusione di quelli svolti dalla ricorrente in strutture periferiche.
15.8.- Da ultimo è priva di pregio giuridico anche l’ottava doglianza, sollevata dalla ricorrente in via subordinata, con cui viene dedotta la violazione del principio di collegialità per avere i singoli commissari attribuito sia alla controinteressata, sia alla ricorrente i medesimi punteggi con riferimento ad ognuno dei sub-criteri predeterminati.
Al riguardo è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio individuale espresso da ciascun commissario ha solo ed esclusivamente una funzione propedeutica rispetto alla formazione della volontà collegiale la quale ultima assume rilevanza nelle procedure comparative.
Rileva il Collegio come l’orientamento appena esposto risulti in realtà espressione di un principio generale che trova applicazione in ambito sia di procedure concorsuali relative al pubblico impiego, sia nelle gare per l’aggiudicazione di contratti pubblici.
La giurisprudenza infatti sottolinea, riguardo alle prime, che “ il giudizio individuale dei singoli commissari costituisce una fase propedeutica alla formulazione del giudizio collegiale e conclusivo della Commissione nella sua completa composizione, con la conseguenza che non occorre riportare il voto assegnato da ciascun membro della Commissione d’esame, risultando il voto singolo irrilevante ai fini della possibilità di ricostruire l’iter logico del giudizio complessivo e unanime della Commissione ” (TA.R. Lazio sez I quater, 5.11.2020 n. 11435).
Analogamente, riguardo alle seconde, costituisce orientamento pacifico quello che afferma la sussistenza di un “principio generale” che opera in assenza di una diversa previsione della lex specialis , “ secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali ” (Cons St sez III, 9.12.2020 n. 7787).
Di qui, pertanto, il rigetto anche del motivo in esame.
16.- In conclusione il ricorso si rivela infondato e va respinto.
17.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO