TAR Pescara, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 230
TAR
Ordinanza cautelare 22 aprile 2024
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Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere in relazione alla valutazione dell'attività di ricerca scientifica

    La Corte ritiene che anche i poster abbiano rilevanza scientifica e che la distinzione tra poster e relazione orale riguardi solo la modalità espositiva. Il sub-criterio consente di valorizzare qualsiasi modalità di presentazione orale. La contestazione relativa alla mancata comparizione della controinteressata come relatrice in un congresso è smentita dalla documentazione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'operato della Commissione rispetto all'attribuzione del punteggio per la produzione scientifica complessiva

    Il richiamo agli allegati del D.M. 120/2016 è finalizzato a precisare se il settore sia bibliometrico o meno, non a individuare ulteriori criteri di valutazione. Le Commissioni esaminatrici godono di ampia discrezionalità tecnica e le valutazioni non sono sindacabili se non in casi limite di eccesso di potere. La valutazione della produzione scientifica non può basarsi solo sul numero ma deve considerare anche la qualità.

  • Improcedibile
    Errata attribuzione del punteggio per pubblicazioni

    Il motivo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dato che la Commissione ha rettificato il punteggio della controinteressata a seguito di un errore materiale, senza alterare l'esito della procedura.

  • Rigettato
    Errata attribuzione del punteggio per attività di ricerca e valutazione dell'attività della controinteressata

    Dei quattro progetti indicati dalla ricorrente, solo uno è valutabile come progetto competitivo a livello nazionale. Gli altri non hanno tale dimensione. La contestazione sull'attribuzione dei punteggi alla controinteressata è infondata per le ragioni già esposte.

  • Rigettato
    Contestazione della valutazione in ordine al criterio dell'INTERNAZIONALIZZAZIONE

    Le contestazioni sulla partecipazione a congressi internazionali sono infondate per le stesse ragioni già esposte. La documentazione smentisce la mancata presenza della controinteressata come presentatrice di poster. La valutazione dei progetti e dei premi internazionali è apparsa ragionevole.

  • Rigettato
    Contestazione dell'attribuzione dei punteggi in chiave comparativa per il criterio ATTIVITA’ DIDATTICA

    La censura è inammissibile in quanto attinge al merito di valutazioni discrezionali. In ogni caso, l'analisi comparativa dei curricula evidenzia un maggior peso delle attività didattiche e integrative svolte dalla controinteressata.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione del punteggio inerente agli incarichi di gestione in ambito universitario

    La Commissione ha correttamente valutato solo gli incarichi svolti a livello centrale di Ateneo, escludendo quelli svolti in strutture periferiche, in conformità con quanto stabilito nel verbale.

  • Rigettato
    Violazione del principio di collegialità

    Il giudizio individuale di ciascun commissario è solo una fase propedeutica alla formazione della volontà collegiale. L'orientamento giurisprudenziale consolidato afferma che i giudizi individuali sono assorbiti nella decisione collegiale finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 230
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 230
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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