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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2024, n. 15886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15886 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15886 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 giugno 2023 la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di MA LI, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui egli è stato condannato con due separate sentenze. Il giudice dell'esecuzione ha, in proposito, ritenuto che LI, all'atto di aderire all'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico nella quale ha militato tra maggio 2002 e settembre 2003, non aveva ancora in alcun modo programmato di compiere, a distanza di un decennio, l'attività criminosa che gli è valsa la condanna per i reati associativi sanzionati, rispettivamente, dagli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. È pervenuto a tale conclusione in considerazione: dell'ampio iato temporale che separa le condotte illecite;
della diversa composizione delle compagini;
dell'originaria estraneità di LI al clan mafioso dei OL, con il quale, pure, era, in precedenza, entrato in contatto ab externo. 2. MA LI propone, con l'assistenza dell'avv. Donata A. Perrone, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato, motivo — del quale si darà atto, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione trascurato, ai fini dell'apprezzamento della riconducibilità di tutti i reati indicati nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. al medesimo disegno criminoso, le concrete connotazioni delle vicende accertate, come emergenti dalle sentenze di merito, dalle quali si evince che già nel 2003 l'attività di narcotraffico posta in essere dal sodalizio cui egli, al tempo, apparteneva era svolta sotto l'egida della cosca OL, che ha ininterrottamente esercitato il proprio dominio sull'area nella quale egli ha, nel corso degli anni, operato, per come dimostrato, tra l'altro, dai rapporti intrattenuti con IO CO, intraneo alla consorteria mafiosa. La lettura dei provvedimenti giudiziari conferma, a giudizio del ricorrente, l'inscindibilità dei fatti a lui ascritti, non contraddetta dalla formale confezione delle imputazioni che, dal punto di vista cronologico, è diretta conseguenza della discontinuità dell'azione investigativa e non anche di quella criminosa che essa ha portato alla luce e che, comunque, deve essere delibata tenendo conto anche del carattere «aperto» della contestazione più recente. Nello stesso senso si pongono, continua LI, la medesimezza di indole e tipologia dei reati de quibus agitur, tutti consumati in un'unica, circoscritta porzione di territorio, nonché la pregnanza del costante ed imprescindibile riferimento alla famiglia OL. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). La verifica di tale preordinazione — ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate — investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596). Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una 2 approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti. 3. Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene il Collegio che la Corte di appello di Lecce vi si sia, nel complesso, attenuta, pervenendo al rigetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di MA LI sulla scorta di considerazioni logiche e coerenti e, comunque, esenti da vizi rilevanti in sede di legittimità. Nella valutazione del giudice dell'esecuzione, la distanza temporale tra le diverse condotte associative si accompagna alla considerazione, fedele sia ad ordinari canoni razionali che alla storicità degli eventi accertati, dell'evoluzione del ruolo assunto da MA LI nell'ambito del narcotraffico nell'area della provincia leccese e, in particolare, di Galatina e della frazione Noha. La Corte di appello pone l'accento, precipuamente, sull'evoluzione della relazione tra LI e l'associazione mafiosa imperniata sulla famiglia OL, che interpreta in chiave dinamica, distinguendo una prima fase, in cui egli, senza essere inserito nel gruppo (per come confermato dall'omessa contestazione, nel primo procedimento, del reato ex art. 416-bis cod. pen.), risulta aver sfruttato, ai fini del commercio di droga, i rapporti con i soli fratelli CO, da una successiva, e di gran lunga più recente, in cui l'odierno ricorrente ha ormai guadagnato la fiducia dei OL ed è entrato a far parte della consorteria, oltre che di altra, dedita al narcotraffico, composta da soggetti diversi da quelli insieme ai quali egli aveva agito due lustri prima. 3 Il giudie dell'esecuzione ha sviluppato, in tal modo, un tessuto argomentativo coerente con la descritta cornice ermeneutica, che il ricorrente contesta ponendosi in un'ottica sostanzialmente confutativa — in quanto tale non idonea ad abilitare l'intervento censorio del giudice di legittimità — che si impernia su elementi che, frutto di una opposta esegesi delle risultanze istruttorie, non valgono a connotare in chiave di illegittimità la decisione impugnata, che si incentra su dati di fatto, correttamente esposti dal giudice dell'esecuzione, che le garantiscono un adeguato supporto razionale in quanto idonei ad orientare l'esercizio della discrezionalità giudiziale. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2024.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15886 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 giugno 2023 la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di MA LI, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui egli è stato condannato con due separate sentenze. Il giudice dell'esecuzione ha, in proposito, ritenuto che LI, all'atto di aderire all'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico nella quale ha militato tra maggio 2002 e settembre 2003, non aveva ancora in alcun modo programmato di compiere, a distanza di un decennio, l'attività criminosa che gli è valsa la condanna per i reati associativi sanzionati, rispettivamente, dagli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. È pervenuto a tale conclusione in considerazione: dell'ampio iato temporale che separa le condotte illecite;
della diversa composizione delle compagini;
dell'originaria estraneità di LI al clan mafioso dei OL, con il quale, pure, era, in precedenza, entrato in contatto ab externo. 2. MA LI propone, con l'assistenza dell'avv. Donata A. Perrone, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato, motivo — del quale si darà atto, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione trascurato, ai fini dell'apprezzamento della riconducibilità di tutti i reati indicati nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. al medesimo disegno criminoso, le concrete connotazioni delle vicende accertate, come emergenti dalle sentenze di merito, dalle quali si evince che già nel 2003 l'attività di narcotraffico posta in essere dal sodalizio cui egli, al tempo, apparteneva era svolta sotto l'egida della cosca OL, che ha ininterrottamente esercitato il proprio dominio sull'area nella quale egli ha, nel corso degli anni, operato, per come dimostrato, tra l'altro, dai rapporti intrattenuti con IO CO, intraneo alla consorteria mafiosa. La lettura dei provvedimenti giudiziari conferma, a giudizio del ricorrente, l'inscindibilità dei fatti a lui ascritti, non contraddetta dalla formale confezione delle imputazioni che, dal punto di vista cronologico, è diretta conseguenza della discontinuità dell'azione investigativa e non anche di quella criminosa che essa ha portato alla luce e che, comunque, deve essere delibata tenendo conto anche del carattere «aperto» della contestazione più recente. Nello stesso senso si pongono, continua LI, la medesimezza di indole e tipologia dei reati de quibus agitur, tutti consumati in un'unica, circoscritta porzione di territorio, nonché la pregnanza del costante ed imprescindibile riferimento alla famiglia OL. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). La verifica di tale preordinazione — ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate — investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596). Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una 2 approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti. 3. Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene il Collegio che la Corte di appello di Lecce vi si sia, nel complesso, attenuta, pervenendo al rigetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di MA LI sulla scorta di considerazioni logiche e coerenti e, comunque, esenti da vizi rilevanti in sede di legittimità. Nella valutazione del giudice dell'esecuzione, la distanza temporale tra le diverse condotte associative si accompagna alla considerazione, fedele sia ad ordinari canoni razionali che alla storicità degli eventi accertati, dell'evoluzione del ruolo assunto da MA LI nell'ambito del narcotraffico nell'area della provincia leccese e, in particolare, di Galatina e della frazione Noha. La Corte di appello pone l'accento, precipuamente, sull'evoluzione della relazione tra LI e l'associazione mafiosa imperniata sulla famiglia OL, che interpreta in chiave dinamica, distinguendo una prima fase, in cui egli, senza essere inserito nel gruppo (per come confermato dall'omessa contestazione, nel primo procedimento, del reato ex art. 416-bis cod. pen.), risulta aver sfruttato, ai fini del commercio di droga, i rapporti con i soli fratelli CO, da una successiva, e di gran lunga più recente, in cui l'odierno ricorrente ha ormai guadagnato la fiducia dei OL ed è entrato a far parte della consorteria, oltre che di altra, dedita al narcotraffico, composta da soggetti diversi da quelli insieme ai quali egli aveva agito due lustri prima. 3 Il giudie dell'esecuzione ha sviluppato, in tal modo, un tessuto argomentativo coerente con la descritta cornice ermeneutica, che il ricorrente contesta ponendosi in un'ottica sostanzialmente confutativa — in quanto tale non idonea ad abilitare l'intervento censorio del giudice di legittimità — che si impernia su elementi che, frutto di una opposta esegesi delle risultanze istruttorie, non valgono a connotare in chiave di illegittimità la decisione impugnata, che si incentra su dati di fatto, correttamente esposti dal giudice dell'esecuzione, che le garantiscono un adeguato supporto razionale in quanto idonei ad orientare l'esercizio della discrezionalità giudiziale. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2024.