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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 5726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5726 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17709/2024
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17709/2024
Il Giudice,
All'esito dell'udienza del 20.11.2025 di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti, precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice dott. AB RI N. R.G. 17709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AB RI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17709/2024 promossa da:
(C.F. /P.I.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gerardo Villanacci, domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Torresani del foro di Brescia, sito in Orzinuovi (BS), via
Roma n. 4
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. /P.I.: ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_2 rappresentanti pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo Grassi del Foro di Roma e dell'avv. Michele Guidugli, domiciliata presso lo studio dell'avv. Filippo Rondani del foro di Brescia, sito in 25121 - Brescia, via Carlo Cattaneo 25
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza della società il Tribunale di Brescia emetteva Controparte_1 in data 22.11.2024 il decreto ingiuntivo n. 4269/2024 con cui veniva ingiunto alla
[...]
, il pagamento della somma di € 48.726,88, oltre interessi e oltre alle spese Parte_1 del procedimento monitorio, a titolo di sconto unico di gestione e ulteriore sconto variabile non applicati dalla società petrolifera e, pertanto, non corrisposti alla ricorrente.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale la società Parte_1 Controparte_1 chiedendo: “in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare, in
[...] accoglimento di tutte le motivazioni esposte in fatto ed in diritto nella narrativa del presente atto, l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito relativo alla fattura n. 651/2018/C del 17.05.2018 di € 610,00 e la fattura n. 1252/C/2019 del 22.07.2019 di € 697,06 emesse entrambe dalla Nel merito, in via principale: dichiarare nullo e/o Controparte_2 revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Brescia in data 22.11.2024, depositato in pari data, distinto al n. 4269/2024 – R.G. 13916/2024, in quanto relativo a crediti inesistenti e, in ogni caso, per essere la pretesa creditoria infondata in fatto e in diritto. Con condanna di controparte al pagamento dei compensi e spese di lite, oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
Si costituiva in giudizio società contestando tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Parte ingiuntivo. Oltre alla condanna di al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese e competenze.
Alla prima udienza, le parti si riportavano ai propri atti insistendo nelle proprie difese e istanze, contestando quelle avversarie e il Giudice si riservava la decisione.
Con ordinanza del 20.6.2025, il Giudice, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto e ritenuta la causa di natura documentale, fissava udienza ex art. 281 sexies cpc nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
*** Parte La domanda del gestore di accertare l'efficacia vincolante per delle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale 16 luglio 2014 sottoscritto da Esso è fondata e, pertanto, va accolta. Parte È incontroverso che è subentrata, per acquisto di ramo d'azienda, nei contratti di cessione gratuita d'uso di impianto e di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti che la cedente ha stipulato il 28 ottobre 2015 con il gestore CP_3 Controparte_1
(docc.1, 2 fasc. monitorio).
[...]
All'epoca della cessione, efficace dal 27 aprile 2017, le condizioni economiche del rapporto di fornitura tra e in ottemperanza a quanto CP_3 Controparte_1 prescritto dall'art. 1, comma 6, d.lgs. 32/1998 come modificato dall'art. 19 della legge n.
57/2001 oltre che per esplicito richiamo contrattuale (art. 5.1: “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello CP_3 nazionale, valido al momento del rifornimento”), erano regolate dall'Accordo aziendale sottoscritto il 16 luglio 2014 tra e le associazioni rappresentative dei gestori, CP_3 avente scadenza al 31 dicembre 2015 ma efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza l'Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”).
Come da comunicazione che ET TI ha inviato al gestore il 12 gennaio 2017
(doc. 3 fasc. monitorio), il 27 aprile 2017, è divenuto efficace il contratto di vendita di ramo Parte d'azienda concluso tra e e comprendente 97 punti vendita al dettaglio, CP_3 fra i quali quello gestito dal ricorrente, e la cessionaria ha comunicato di essere subentrata ex art. 2558 c.p.c. nella titolarità dei rapporti contrattuali relativi all'impianto ceduto, incluso quello di fornitura esclusiva regolato nelle condizioni economiche dall'Accordo aziendale.
È certo e non controverso che la società cessionaria non ha applicato le condizioni economiche di cui all'accordo collettivo, e non ha quindi riconosciuto al gestore né lo sconto unico né lo sconto variabile.
Tanto premesso, non è necessario stabilire se l'acquirente di ramo d'azienda subentri ex art. 2558 c.c., oltre che nei rapporti contrattuali attinenti i beni aziendali e l'organizzazione di impresa, anche negli accordi collettivi aziendali, in quanto è certo che nella fattispecie in Parte esame la cessionaria subentra nella titolarità del contratto di fornitura di carburante al gestore e che è l'art.
5.1 di detto contratto a determinare le condizioni di prezzo praticate dal fornitore con richiamo esplicito ai criteri fissati dall'accordo collettivo aziendale concluso da con le associazioni di categoria e valido al momento del rifornimento. Controparte_4
Non vi è dubbio che, alla data del 27 aprile 2017, in cui la cessione del ramo d'azienda è divenuta efficace, l'accordo collettivo 16 luglio 2014, scaduto il 31 dicembre 2015 e ancora non rinnovato, continuava a produrre effetto per espressa previsione di ultrattività sino a nuovo accordo. Tale pattuizione è, in primo luogo, pienamente ammissibile (e coerente anzi con la finalità dell'art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e dell'art. 19 legge n. 57/2001 di assicurare nell'interesse pubblico uniforme regolamentazione collettiva delle condizioni del servizio di distribuzione dei carburanti, anche oltre la scadenza del singolo accordo collettivo) e, inoltre, senz'altro opponibile alla cessionaria, che consapevolmente è subentrata nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura inerenti l'esercizio dell'impresa vincolandosi (nel pieno e libero esercizio della sua autonomia negoziale, in nessun modo violata dall'efficacia vincolante della pattuizione nelle quale volontariamente subentra) alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa incluse quelle determinate per espresso richiamo agli accordi collettivi vigenti, che restano efficaci (irrilevanti le differenze di dimensione e forza economica del cedente e del cessionario subentrato nel rapporto di fornitura) sino alla sottoscrizione di nuovo accordo collettivo tra cessionario e rappresentanze dei gestori (o al più tardi, ove questo non sia mai concluso, sino alla risoluzione o scadenza – prevista al 30 aprile 2020 - del contratto di fornitura e del collegato contratto di comodato).
Infine, benché sia nella fattispecie superfluo ai fini della decisione, è il caso di aggiungere che, qualora anche il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sulla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente diversa: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante,
e in particolare dei criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), e - in attuazione della dichiarata finalità generale dell'intervento normativo, volto ad “assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti” – al contenuto di tali accordi deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti, come stabilita dall'art. 1 comma 10 d.lgs. n. 32/1998; ebbene, la tesi del convenuto si risolve nella sostanza nella pretesa che la cessione di ramo d'azienda ponga nel nulla l'accordo collettivo e legittimi il cessionario, che a propria volta non abbia concluso accordo collettivo ex art. 19 legge 57/2001 e fino a quando non lo stipuli,
a sottrarsi alla disciplina vincolata fissata dall'accordo aziendale vigente al momento della cessione e a rideterminare unilateralmente e separatamente le condizioni economiche di ogni singolo rapporto di fornitura con i gestori ceduti, il cui intero margine sulla vendita al dettaglio del carburante acquistato con vincolo d'esclusiva dal comodante e fornitore finirebbe così per essere rimesso alla volontà del cessionario medesimo o ad accordi individuali, con elusione o vanificazione comunque del principio normativo e della sua finalità.
Pertanto, deve accogliersi la domanda dell'ingiungente di accertamento e dichiarazione Part della validità ed efficacia nei rapporti con dell'accordo collettivo 16 luglio 2014, e dell'obbligo dunque dell'opponente di riconoscere al gestore lo sconto unico di gestione e l'ulteriore sconto variabile come previsti dall'accordo collettivo medesimo.
Ciò posto, e venendo all'esame della domanda di ripetizione, si osserva che, quanto al c.d.
“ulteriore sconto variabile” (quote fisse), parte ricorrente agisce per il pagamento delle quote Part quadrimestrali fisse che ha unilateralmente deciso di non essere tenuta a versare, e che in applicazione dei criteri fissati dalla clausola 2 dell'accordo collettivo 19 dicembre 2011 richiamati e confermati dall'accordo collettivo 16 luglio 2014, si quantifica in € 3.700,00 per ciascuna rata quadrimestrale a partire dalla scadenza del 20 giugno 2017, prima successiva agli effetti della cessione di ramo d'azienda.
Al riguardo va osservato che lo sconto ulteriore variabile è da liquidarsi “alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno” – ai dichiarati fini di “semplificazione del processo di amministrazione e di controllo” sia da corrispondersi (con note di credito a favore del somministrato) in 3 rate quadrimestrali di importo fisso (3.700,00 x 3 = 11.100,00) al 20 febbraio, al 20 giugno e al 20 ottobre, salvo conguaglio finale positivo o negativo qualora lo sconto così percepito sia inferiore o superiore a quello spettante sulla base del carburante effettivamente percepito.
Ebbene, la società convenuta opposta chiede in questa sede - oltre all'accertamento di Parte validità ed efficacia nei confronti di dell'accordo collettivo aziendale sino a conclusione di nuovo accordo e all'accertamento conseguente dell'obbligo per ET TI di osservarne le condizioni economiche – la condanna al pagamento dello sconto variabile limitatamente ai ratei quadrimestrali maturati e non corrisposti dall'1 novembre 2021 sino al
31/12/2023 e specificamente ne chiede la liquidazione nell'esatta misura delle rate fisse di
€ 3.700,00 (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità
e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi.
A tale calcolo, elementare e coerente con la previsione dell'accordo collettivo, l'opponente
– che non nega la mancata emissione delle note di credito per l'importo fisso quadrimestralmente dovuto salvo l'eventuale conguaglio a fine anno - formula contestazione del tutto generica in ordine a circostanze delle quali, quale società proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del carburante Esso alla ricorrente, per necessità logica ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza (tipo di impianto gestito dal proprio comodatario/somministrato, se post-pay o servito;
quantità di carburante dallo stesso per ogni anno ritirata, superiore o inferiore al quantitativo – 100 mc – per il quale lo sconto variabile è concordato, e presupposti dunque dell'eventuale conguaglio finale a favore del fornitore, che è logicamente lo stesso fornitore a misurare e liquidare in addebito): è dunque suo onere contestare in modo specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova da parte del ricorrente circa il tipo di impianto a lui comodato e l'assenza dei presupposti eventuali di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è per contratto tenuta ad accreditare e non ha accreditato.
Parte resistente va perciò condannata al pagamento, come da domanda, dei ratei fissi scaduti dal 1° novembre 2021 sino al 31 dicembre 2023 per totale importo di € 24.055,07, oltre interessi legali ex d.lgs. 231/2002 al saldo, salvo il diritto a percepire le ulteriori quote fisse successive sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo.
Quanto invece alla domanda di pagamento di importo pari al margine differenziale spettante al gestore per il medesimo periodo sopra indicato va pure pronunciato l'accoglimento, richiamandosi le considerazioni e conclusioni della perizia asseverata dal Dott.
[...]
dott. incaricato dall'ingiungente. Persona_1 Persona_2
Il medesimo perito, sulla base della documentazione contabile (doc. 11 e 11 bis) ha formalmente asseverato che “ il premio fisso a periodicità trimestrale previsto dall'accordo del 16 luglio 2014, in passato corrisposto dalla sino al 18 febbraio 2017, e non CP_3 corrisposto da ET TI, oggi alle scadenze del 1.11.2021 Parte_1 sino al 31.12.2021 rapportato per € 1.855,07 e di seguito alle scadenze 20.2.2022,
20.6.2022, 20.10.2022, 20.2.2023, 20.6.2023 e 20.10.2023 per importi di Euro 3.700,00 cadauno, ammonta a complessivi Euro 24.055,07 e che la perdita economica di margine mensile del gestore, derivante dalla mancata applicazione dell'Accordo del 16 luglio 2014, determina una differenza complessiva di margine spettante al gestore da novembre 2021 a dicembre 2021 per Euro 1.269,56 e da gennaio 2021 a dicembre 2022 per Euro 4.346,46,
e da gennaio 2023 a dicembre 2023 per Euro 9.550,91 per un totale di Euro 15.166,93 oltre IVA, come da prospetto di Riepilogo Differenziale Margine dovuto al gestore, con l'esistenza pertanto di un credito complessivo del gestore di Euro 39.222,00 di cui Euro
15.166,93 oltre IVA.”.
Pertanto, l'opponente va altresì condannata al pagamento dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da ET nelle somministrazioni di carburante
Esso effettuate per una differenza complessiva di margine spettante al gestore di Euro
15.166,93 oltre IVA da aggiungere, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi successivi, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della PAD.
Quanto all'ulteriore importo pari ad € 6.168,16, richiesto dall'ingiungente a titolo di costi che l'ingiungente ha dovuto sostenere per l'assistenza tecnica sia in sede di CTU nel giudizio
RG N° 10553/2020 che per l'asseverazione della relazione oggi depositata (doc.13 fasc. monitorio), si osserva quanto segue.
Parte opponente eccepisce l'avvenuta prescrizione del credito riportato nelle fatture n.
651/2018/C di € 610,00 e n. 1252/C/2019 di € 697,06 in quanto risalenti, rispettivamente, al
17.05.2018 e al 22.07.2019, trattandosi di crediti di natura extracontrattuale e anche ai sensi dell'art. 2956 c.c.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Deve ritenersi decorso, in merito a dette fatture, il termine prescrizionale di cinque anni dall'emissione delle fatture di cui sopra, atteso che il procedimento monitorio è stato instaurato in data successiva allo spirare del termine (12.11.2024 data del deposito del ricorso monitorio).
Pertanto, il credito portato dalle fatture n. 651/2018/C di € 610,00 e n. 1252/C/2019 di €
697,06 deve essere dichiarato prescritto.
In definitiva, il credito di € 47.419,82 in capo alla convenuta opposta (composto da €
24.055,07 a titolo di ulteriore sconto variabile;
€ 15.166,93 oltre IVA a titolo di margine differenziale ed € 4.861,00 quale differenza tra il credito pari ad € 6.168,16 e le somme prescritte) deve essere ritenuto certo, liquido ed esigibile.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo n. 4269/2024 revocato e va accertato il credito di € 47.419,82.
Va quindi pronunciata la condanna dell'opponente al pagamento in favore della convenuta della predetta somma, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 147/2022, in € 5.261,00 per compenso (valori medi per fasi studio e introduttiva, minimi per fase decisoria e per la fase istruttoria, in ragione del rito), oltre a spese generali, accessori e €
259,00 per anticipazioni.
La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dalla convenuta opposta, non può essere accolta in difetto della prova dei presupposti di legge. Non è ravvisabile la mala fede in capo all'attrice opponente, tenuto conto della ragionevole disputabilità della questione giuridica affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 4269/2024 emesso dal Tribunale di Brescia in data 22.11.2024; accoglie l'eccezione di prescrizione del credito portato dalle fatture n. 651/2018/C di €
610,00 e n. 1252/C/2019 di € 697,06 formulata dall'opponente; accertato il credito di € 47.419,82 in capo alla convenuta opposta, condanna l'opponente al pagamento il favore della convenuta della predetta somma oltre interessi di mora ex D.lgs.
231/02 dalle singole scadenze al saldo;
condanna al pagamento di favore della convenuta opposta delle Parte_1 spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compenso e € 259,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese Generali, IVA e CPA;
rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata dalla convenuta opposta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 27.6.2025
Il Giudice
AB RI
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17709/2024
Il Giudice,
All'esito dell'udienza del 20.11.2025 di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti, precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice dott. AB RI N. R.G. 17709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AB RI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17709/2024 promossa da:
(C.F. /P.I.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gerardo Villanacci, domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Torresani del foro di Brescia, sito in Orzinuovi (BS), via
Roma n. 4
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. /P.I.: ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_2 rappresentanti pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo Grassi del Foro di Roma e dell'avv. Michele Guidugli, domiciliata presso lo studio dell'avv. Filippo Rondani del foro di Brescia, sito in 25121 - Brescia, via Carlo Cattaneo 25
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza della società il Tribunale di Brescia emetteva Controparte_1 in data 22.11.2024 il decreto ingiuntivo n. 4269/2024 con cui veniva ingiunto alla
[...]
, il pagamento della somma di € 48.726,88, oltre interessi e oltre alle spese Parte_1 del procedimento monitorio, a titolo di sconto unico di gestione e ulteriore sconto variabile non applicati dalla società petrolifera e, pertanto, non corrisposti alla ricorrente.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale la società Parte_1 Controparte_1 chiedendo: “in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare, in
[...] accoglimento di tutte le motivazioni esposte in fatto ed in diritto nella narrativa del presente atto, l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito relativo alla fattura n. 651/2018/C del 17.05.2018 di € 610,00 e la fattura n. 1252/C/2019 del 22.07.2019 di € 697,06 emesse entrambe dalla Nel merito, in via principale: dichiarare nullo e/o Controparte_2 revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Brescia in data 22.11.2024, depositato in pari data, distinto al n. 4269/2024 – R.G. 13916/2024, in quanto relativo a crediti inesistenti e, in ogni caso, per essere la pretesa creditoria infondata in fatto e in diritto. Con condanna di controparte al pagamento dei compensi e spese di lite, oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
Si costituiva in giudizio società contestando tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Parte ingiuntivo. Oltre alla condanna di al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese e competenze.
Alla prima udienza, le parti si riportavano ai propri atti insistendo nelle proprie difese e istanze, contestando quelle avversarie e il Giudice si riservava la decisione.
Con ordinanza del 20.6.2025, il Giudice, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto e ritenuta la causa di natura documentale, fissava udienza ex art. 281 sexies cpc nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
*** Parte La domanda del gestore di accertare l'efficacia vincolante per delle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale 16 luglio 2014 sottoscritto da Esso è fondata e, pertanto, va accolta. Parte È incontroverso che è subentrata, per acquisto di ramo d'azienda, nei contratti di cessione gratuita d'uso di impianto e di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti che la cedente ha stipulato il 28 ottobre 2015 con il gestore CP_3 Controparte_1
(docc.1, 2 fasc. monitorio).
[...]
All'epoca della cessione, efficace dal 27 aprile 2017, le condizioni economiche del rapporto di fornitura tra e in ottemperanza a quanto CP_3 Controparte_1 prescritto dall'art. 1, comma 6, d.lgs. 32/1998 come modificato dall'art. 19 della legge n.
57/2001 oltre che per esplicito richiamo contrattuale (art. 5.1: “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello CP_3 nazionale, valido al momento del rifornimento”), erano regolate dall'Accordo aziendale sottoscritto il 16 luglio 2014 tra e le associazioni rappresentative dei gestori, CP_3 avente scadenza al 31 dicembre 2015 ma efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza l'Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”).
Come da comunicazione che ET TI ha inviato al gestore il 12 gennaio 2017
(doc. 3 fasc. monitorio), il 27 aprile 2017, è divenuto efficace il contratto di vendita di ramo Parte d'azienda concluso tra e e comprendente 97 punti vendita al dettaglio, CP_3 fra i quali quello gestito dal ricorrente, e la cessionaria ha comunicato di essere subentrata ex art. 2558 c.p.c. nella titolarità dei rapporti contrattuali relativi all'impianto ceduto, incluso quello di fornitura esclusiva regolato nelle condizioni economiche dall'Accordo aziendale.
È certo e non controverso che la società cessionaria non ha applicato le condizioni economiche di cui all'accordo collettivo, e non ha quindi riconosciuto al gestore né lo sconto unico né lo sconto variabile.
Tanto premesso, non è necessario stabilire se l'acquirente di ramo d'azienda subentri ex art. 2558 c.c., oltre che nei rapporti contrattuali attinenti i beni aziendali e l'organizzazione di impresa, anche negli accordi collettivi aziendali, in quanto è certo che nella fattispecie in Parte esame la cessionaria subentra nella titolarità del contratto di fornitura di carburante al gestore e che è l'art.
5.1 di detto contratto a determinare le condizioni di prezzo praticate dal fornitore con richiamo esplicito ai criteri fissati dall'accordo collettivo aziendale concluso da con le associazioni di categoria e valido al momento del rifornimento. Controparte_4
Non vi è dubbio che, alla data del 27 aprile 2017, in cui la cessione del ramo d'azienda è divenuta efficace, l'accordo collettivo 16 luglio 2014, scaduto il 31 dicembre 2015 e ancora non rinnovato, continuava a produrre effetto per espressa previsione di ultrattività sino a nuovo accordo. Tale pattuizione è, in primo luogo, pienamente ammissibile (e coerente anzi con la finalità dell'art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e dell'art. 19 legge n. 57/2001 di assicurare nell'interesse pubblico uniforme regolamentazione collettiva delle condizioni del servizio di distribuzione dei carburanti, anche oltre la scadenza del singolo accordo collettivo) e, inoltre, senz'altro opponibile alla cessionaria, che consapevolmente è subentrata nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura inerenti l'esercizio dell'impresa vincolandosi (nel pieno e libero esercizio della sua autonomia negoziale, in nessun modo violata dall'efficacia vincolante della pattuizione nelle quale volontariamente subentra) alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa incluse quelle determinate per espresso richiamo agli accordi collettivi vigenti, che restano efficaci (irrilevanti le differenze di dimensione e forza economica del cedente e del cessionario subentrato nel rapporto di fornitura) sino alla sottoscrizione di nuovo accordo collettivo tra cessionario e rappresentanze dei gestori (o al più tardi, ove questo non sia mai concluso, sino alla risoluzione o scadenza – prevista al 30 aprile 2020 - del contratto di fornitura e del collegato contratto di comodato).
Infine, benché sia nella fattispecie superfluo ai fini della decisione, è il caso di aggiungere che, qualora anche il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sulla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente diversa: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante,
e in particolare dei criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), e - in attuazione della dichiarata finalità generale dell'intervento normativo, volto ad “assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti” – al contenuto di tali accordi deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti, come stabilita dall'art. 1 comma 10 d.lgs. n. 32/1998; ebbene, la tesi del convenuto si risolve nella sostanza nella pretesa che la cessione di ramo d'azienda ponga nel nulla l'accordo collettivo e legittimi il cessionario, che a propria volta non abbia concluso accordo collettivo ex art. 19 legge 57/2001 e fino a quando non lo stipuli,
a sottrarsi alla disciplina vincolata fissata dall'accordo aziendale vigente al momento della cessione e a rideterminare unilateralmente e separatamente le condizioni economiche di ogni singolo rapporto di fornitura con i gestori ceduti, il cui intero margine sulla vendita al dettaglio del carburante acquistato con vincolo d'esclusiva dal comodante e fornitore finirebbe così per essere rimesso alla volontà del cessionario medesimo o ad accordi individuali, con elusione o vanificazione comunque del principio normativo e della sua finalità.
Pertanto, deve accogliersi la domanda dell'ingiungente di accertamento e dichiarazione Part della validità ed efficacia nei rapporti con dell'accordo collettivo 16 luglio 2014, e dell'obbligo dunque dell'opponente di riconoscere al gestore lo sconto unico di gestione e l'ulteriore sconto variabile come previsti dall'accordo collettivo medesimo.
Ciò posto, e venendo all'esame della domanda di ripetizione, si osserva che, quanto al c.d.
“ulteriore sconto variabile” (quote fisse), parte ricorrente agisce per il pagamento delle quote Part quadrimestrali fisse che ha unilateralmente deciso di non essere tenuta a versare, e che in applicazione dei criteri fissati dalla clausola 2 dell'accordo collettivo 19 dicembre 2011 richiamati e confermati dall'accordo collettivo 16 luglio 2014, si quantifica in € 3.700,00 per ciascuna rata quadrimestrale a partire dalla scadenza del 20 giugno 2017, prima successiva agli effetti della cessione di ramo d'azienda.
Al riguardo va osservato che lo sconto ulteriore variabile è da liquidarsi “alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno” – ai dichiarati fini di “semplificazione del processo di amministrazione e di controllo” sia da corrispondersi (con note di credito a favore del somministrato) in 3 rate quadrimestrali di importo fisso (3.700,00 x 3 = 11.100,00) al 20 febbraio, al 20 giugno e al 20 ottobre, salvo conguaglio finale positivo o negativo qualora lo sconto così percepito sia inferiore o superiore a quello spettante sulla base del carburante effettivamente percepito.
Ebbene, la società convenuta opposta chiede in questa sede - oltre all'accertamento di Parte validità ed efficacia nei confronti di dell'accordo collettivo aziendale sino a conclusione di nuovo accordo e all'accertamento conseguente dell'obbligo per ET TI di osservarne le condizioni economiche – la condanna al pagamento dello sconto variabile limitatamente ai ratei quadrimestrali maturati e non corrisposti dall'1 novembre 2021 sino al
31/12/2023 e specificamente ne chiede la liquidazione nell'esatta misura delle rate fisse di
€ 3.700,00 (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità
e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi.
A tale calcolo, elementare e coerente con la previsione dell'accordo collettivo, l'opponente
– che non nega la mancata emissione delle note di credito per l'importo fisso quadrimestralmente dovuto salvo l'eventuale conguaglio a fine anno - formula contestazione del tutto generica in ordine a circostanze delle quali, quale società proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del carburante Esso alla ricorrente, per necessità logica ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza (tipo di impianto gestito dal proprio comodatario/somministrato, se post-pay o servito;
quantità di carburante dallo stesso per ogni anno ritirata, superiore o inferiore al quantitativo – 100 mc – per il quale lo sconto variabile è concordato, e presupposti dunque dell'eventuale conguaglio finale a favore del fornitore, che è logicamente lo stesso fornitore a misurare e liquidare in addebito): è dunque suo onere contestare in modo specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova da parte del ricorrente circa il tipo di impianto a lui comodato e l'assenza dei presupposti eventuali di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è per contratto tenuta ad accreditare e non ha accreditato.
Parte resistente va perciò condannata al pagamento, come da domanda, dei ratei fissi scaduti dal 1° novembre 2021 sino al 31 dicembre 2023 per totale importo di € 24.055,07, oltre interessi legali ex d.lgs. 231/2002 al saldo, salvo il diritto a percepire le ulteriori quote fisse successive sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo.
Quanto invece alla domanda di pagamento di importo pari al margine differenziale spettante al gestore per il medesimo periodo sopra indicato va pure pronunciato l'accoglimento, richiamandosi le considerazioni e conclusioni della perizia asseverata dal Dott.
[...]
dott. incaricato dall'ingiungente. Persona_1 Persona_2
Il medesimo perito, sulla base della documentazione contabile (doc. 11 e 11 bis) ha formalmente asseverato che “ il premio fisso a periodicità trimestrale previsto dall'accordo del 16 luglio 2014, in passato corrisposto dalla sino al 18 febbraio 2017, e non CP_3 corrisposto da ET TI, oggi alle scadenze del 1.11.2021 Parte_1 sino al 31.12.2021 rapportato per € 1.855,07 e di seguito alle scadenze 20.2.2022,
20.6.2022, 20.10.2022, 20.2.2023, 20.6.2023 e 20.10.2023 per importi di Euro 3.700,00 cadauno, ammonta a complessivi Euro 24.055,07 e che la perdita economica di margine mensile del gestore, derivante dalla mancata applicazione dell'Accordo del 16 luglio 2014, determina una differenza complessiva di margine spettante al gestore da novembre 2021 a dicembre 2021 per Euro 1.269,56 e da gennaio 2021 a dicembre 2022 per Euro 4.346,46,
e da gennaio 2023 a dicembre 2023 per Euro 9.550,91 per un totale di Euro 15.166,93 oltre IVA, come da prospetto di Riepilogo Differenziale Margine dovuto al gestore, con l'esistenza pertanto di un credito complessivo del gestore di Euro 39.222,00 di cui Euro
15.166,93 oltre IVA.”.
Pertanto, l'opponente va altresì condannata al pagamento dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da ET nelle somministrazioni di carburante
Esso effettuate per una differenza complessiva di margine spettante al gestore di Euro
15.166,93 oltre IVA da aggiungere, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi successivi, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della PAD.
Quanto all'ulteriore importo pari ad € 6.168,16, richiesto dall'ingiungente a titolo di costi che l'ingiungente ha dovuto sostenere per l'assistenza tecnica sia in sede di CTU nel giudizio
RG N° 10553/2020 che per l'asseverazione della relazione oggi depositata (doc.13 fasc. monitorio), si osserva quanto segue.
Parte opponente eccepisce l'avvenuta prescrizione del credito riportato nelle fatture n.
651/2018/C di € 610,00 e n. 1252/C/2019 di € 697,06 in quanto risalenti, rispettivamente, al
17.05.2018 e al 22.07.2019, trattandosi di crediti di natura extracontrattuale e anche ai sensi dell'art. 2956 c.c.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Deve ritenersi decorso, in merito a dette fatture, il termine prescrizionale di cinque anni dall'emissione delle fatture di cui sopra, atteso che il procedimento monitorio è stato instaurato in data successiva allo spirare del termine (12.11.2024 data del deposito del ricorso monitorio).
Pertanto, il credito portato dalle fatture n. 651/2018/C di € 610,00 e n. 1252/C/2019 di €
697,06 deve essere dichiarato prescritto.
In definitiva, il credito di € 47.419,82 in capo alla convenuta opposta (composto da €
24.055,07 a titolo di ulteriore sconto variabile;
€ 15.166,93 oltre IVA a titolo di margine differenziale ed € 4.861,00 quale differenza tra il credito pari ad € 6.168,16 e le somme prescritte) deve essere ritenuto certo, liquido ed esigibile.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo n. 4269/2024 revocato e va accertato il credito di € 47.419,82.
Va quindi pronunciata la condanna dell'opponente al pagamento in favore della convenuta della predetta somma, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 147/2022, in € 5.261,00 per compenso (valori medi per fasi studio e introduttiva, minimi per fase decisoria e per la fase istruttoria, in ragione del rito), oltre a spese generali, accessori e €
259,00 per anticipazioni.
La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dalla convenuta opposta, non può essere accolta in difetto della prova dei presupposti di legge. Non è ravvisabile la mala fede in capo all'attrice opponente, tenuto conto della ragionevole disputabilità della questione giuridica affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 4269/2024 emesso dal Tribunale di Brescia in data 22.11.2024; accoglie l'eccezione di prescrizione del credito portato dalle fatture n. 651/2018/C di €
610,00 e n. 1252/C/2019 di € 697,06 formulata dall'opponente; accertato il credito di € 47.419,82 in capo alla convenuta opposta, condanna l'opponente al pagamento il favore della convenuta della predetta somma oltre interessi di mora ex D.lgs.
231/02 dalle singole scadenze al saldo;
condanna al pagamento di favore della convenuta opposta delle Parte_1 spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compenso e € 259,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese Generali, IVA e CPA;
rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata dalla convenuta opposta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 27.6.2025
Il Giudice
AB RI