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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 25/02/2026, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3239/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente e Relatore
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
MIRANDA TOMMASO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9361/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pompei - Piazza Bartolo Longo 80045 Pompei NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000302 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402100001084 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402200000869 IMU 2017 - INGIUNZIONE FIS n. 55542100000119 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1233/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ad attribuzione al difensore antistatario.
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato nei confronti del Comune di Pompei nonché della concessionaria per la Riscossione dei Tributi locali Publiservizi s.r.l. il preavviso di fermo amministrativo meglio specificato in epigrafe notificatole in data
18.2.2025 a seguito del mancato versamento dell'IMU per gli anni 2015, 2016 e 2017 relativamente ad alcune unità immobiliare di sua proprietà site nel territorio di quel Comune.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto la ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1) omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
2) intervenuta estinzione dei debiti per prescrizione: 3) decadenza;
4) omessa motivazione dell'atto impugnato, in particolare con riferimento alle sanzioni e agli interessi richiesti;
5) insussistenza dei debiti trattandosi di unità immobiliari soggette a procedura espropriativa. Ha concluso pertanto la ricorrente per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ad attribuzione al difensore antistatario.
Nel procedimento così introdotto si è costituita in giudizio la concessionaria per la Riscossione contestando la fondatezza del ricorso attesa l'avvenuta notifica alla contribuente degli atti impositivi, non impugnati, concludendo pertanto per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
Fissata quindi l'udienza del 26 gennaio 2026 per la trattazione del ricorso, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve pertanto essere rigettato.
Ed invero la resistente ha documentalmente provato, con il deposito di copie degli atti a tal fine rilevanti,
l'avvenuta notifica alla ricorrente:
- per l'anno 2015, di avviso di accertamento a mezzo posta in data 26.10.2018 con raccomandata (v. avviso di accertamento recante in altro a sinistra il relativo numero di raccomandata, e avviso di ricevimento della raccomandata stessa, con in calce la firma del ricevente); nonché successivamente di ingiunzione fiscale notificata sempre a mezzo posta con raccomandata ricevuta il 3.12.2021, come da relativo avviso di ricevimento sottoscritto dalla destinataria;
- per l'anno 2016, di avviso di accertamento a mezzo posta in data 10.12. 2021 con raccomandata (v. avviso di accertamento e avviso di ricevimento della raccomandata stessa, con in calce la firma del ricevente); - per l'anno 2017, di avviso di accertamento notificato in data 10.6.2022 sempre a mezzo posta dalla concessionaria, con raccomandata spedita alla contribuente, e consegnata presso la sua sede (v. copia dell'avviso di accertamento nonché dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata).
Né dubbio alcuno può sussistere in ordine alla validità di tali notifiche, peraltro neanche contestate specificamente dalla contribuente, dovendo trovare applicazione nella controversia in esame la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità, ribadita tra l'altro dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 10109 del 17.4.2023 (cfr. Cass. ord 28.5.2020 n. 10131), secondo la quale ricorre nel caso di specie una modalità di notifica c.d. “diretta” degli atti tributari a mezzo posta, espressamente prevista dall'art. 14 L. n.
890/1982, secondo un procedimento semplificato, libero da molte formalità che invece caratterizzano il procedimento notificatorio affidato all'Ufficiale Giudiziario, non richiedendo la redazione di relata di notifica, né annotazioni specifiche sugli avvisi di ricevimento, né, in caso di mancato recapito per assenza del destinatario, l'invio della seconda raccomandata informativa.
Tanto premesso, ne discende l'infondatezza del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso, avuto riguardo per quanto relativo all'anno 2015 all'effetto interruttivo prodotto con l'ingiunzione fiscale tempestivamente notificata alla contribuente successivamente all'accertamento, e considerata per tutte e tre le annualità la tempestività del successivo atto in questa sede impugnato.
Quanto agli altri due motivi di doglianza articolati, il quarto è infondato dovendosi ritenere l'atto notificato correttamente motivato per relationem con il richiamo agli atti impositivi richiamati, mentre il quinto motivo risulta inammissibile perché relativo a circostanza non tempestivamente dedotta in sede di impugnazione degli atti impositivi presupposti, con conseguente cristallizzazione dei debiti alla scadenza dei termini di impugnazione di essi.
Al rigetto del ricorso consegue per il principio di soccombenza la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo in favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente costituita che liquida in complessivi E. 1500,00 spese generali comprese oltre oneri accessori se spettanti
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente e Relatore
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
MIRANDA TOMMASO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9361/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pompei - Piazza Bartolo Longo 80045 Pompei NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000302 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402100001084 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402200000869 IMU 2017 - INGIUNZIONE FIS n. 55542100000119 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1233/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ad attribuzione al difensore antistatario.
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato nei confronti del Comune di Pompei nonché della concessionaria per la Riscossione dei Tributi locali Publiservizi s.r.l. il preavviso di fermo amministrativo meglio specificato in epigrafe notificatole in data
18.2.2025 a seguito del mancato versamento dell'IMU per gli anni 2015, 2016 e 2017 relativamente ad alcune unità immobiliare di sua proprietà site nel territorio di quel Comune.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto la ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1) omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
2) intervenuta estinzione dei debiti per prescrizione: 3) decadenza;
4) omessa motivazione dell'atto impugnato, in particolare con riferimento alle sanzioni e agli interessi richiesti;
5) insussistenza dei debiti trattandosi di unità immobiliari soggette a procedura espropriativa. Ha concluso pertanto la ricorrente per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ad attribuzione al difensore antistatario.
Nel procedimento così introdotto si è costituita in giudizio la concessionaria per la Riscossione contestando la fondatezza del ricorso attesa l'avvenuta notifica alla contribuente degli atti impositivi, non impugnati, concludendo pertanto per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
Fissata quindi l'udienza del 26 gennaio 2026 per la trattazione del ricorso, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve pertanto essere rigettato.
Ed invero la resistente ha documentalmente provato, con il deposito di copie degli atti a tal fine rilevanti,
l'avvenuta notifica alla ricorrente:
- per l'anno 2015, di avviso di accertamento a mezzo posta in data 26.10.2018 con raccomandata (v. avviso di accertamento recante in altro a sinistra il relativo numero di raccomandata, e avviso di ricevimento della raccomandata stessa, con in calce la firma del ricevente); nonché successivamente di ingiunzione fiscale notificata sempre a mezzo posta con raccomandata ricevuta il 3.12.2021, come da relativo avviso di ricevimento sottoscritto dalla destinataria;
- per l'anno 2016, di avviso di accertamento a mezzo posta in data 10.12. 2021 con raccomandata (v. avviso di accertamento e avviso di ricevimento della raccomandata stessa, con in calce la firma del ricevente); - per l'anno 2017, di avviso di accertamento notificato in data 10.6.2022 sempre a mezzo posta dalla concessionaria, con raccomandata spedita alla contribuente, e consegnata presso la sua sede (v. copia dell'avviso di accertamento nonché dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata).
Né dubbio alcuno può sussistere in ordine alla validità di tali notifiche, peraltro neanche contestate specificamente dalla contribuente, dovendo trovare applicazione nella controversia in esame la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità, ribadita tra l'altro dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 10109 del 17.4.2023 (cfr. Cass. ord 28.5.2020 n. 10131), secondo la quale ricorre nel caso di specie una modalità di notifica c.d. “diretta” degli atti tributari a mezzo posta, espressamente prevista dall'art. 14 L. n.
890/1982, secondo un procedimento semplificato, libero da molte formalità che invece caratterizzano il procedimento notificatorio affidato all'Ufficiale Giudiziario, non richiedendo la redazione di relata di notifica, né annotazioni specifiche sugli avvisi di ricevimento, né, in caso di mancato recapito per assenza del destinatario, l'invio della seconda raccomandata informativa.
Tanto premesso, ne discende l'infondatezza del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso, avuto riguardo per quanto relativo all'anno 2015 all'effetto interruttivo prodotto con l'ingiunzione fiscale tempestivamente notificata alla contribuente successivamente all'accertamento, e considerata per tutte e tre le annualità la tempestività del successivo atto in questa sede impugnato.
Quanto agli altri due motivi di doglianza articolati, il quarto è infondato dovendosi ritenere l'atto notificato correttamente motivato per relationem con il richiamo agli atti impositivi richiamati, mentre il quinto motivo risulta inammissibile perché relativo a circostanza non tempestivamente dedotta in sede di impugnazione degli atti impositivi presupposti, con conseguente cristallizzazione dei debiti alla scadenza dei termini di impugnazione di essi.
Al rigetto del ricorso consegue per il principio di soccombenza la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo in favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente costituita che liquida in complessivi E. 1500,00 spese generali comprese oltre oneri accessori se spettanti