CASS
Sentenza 28 settembre 2023
Sentenza 28 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2023, n. 39458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39458 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CE IU, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa il 17/10/2022 dalla Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale IU Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Lorenzo Aquilano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Attraverso il proprio difensore, IU CE impugna la sentenza della Corte di appello di Bari in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Autorizzato ad allontanarsi dal relativo luogo di esecuzione - ovvero l'abitazione della propria madre, sita in San Severo (FG) - per partecipare alla cerimonia religiosa della cresima della propria figlia, che si sarebbe tenuta alle ore 11.00 del 2 giugno 2017 in Monteprandone (AP), con obbligo d'immediato rientro 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 39458 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 10/07/2023 a conclusione della stessa, egli veniva sorpreso sulla pubblica via in San Severo, in auto con altre due persone, alle ore 22.30 di quello stesso giorno. Considerando, dunque, la distanza tra i due luoghi ed il possesso di un biglietto ferroviario di ritorno con partenza da San Benedetto del Tronto alle ore 13.35, entrambi i giudici di merito hanno concluso per la violazione dell'obbligo d'immediato rientro nel luogo degli arresti e, dunque, per la realizzazione del delitto di evasione. 2. Il ricorso propone quattro doglianze. 2.1. La prima consiste nel travisamento del fatto con riferimento al luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, che la sentenza avrebbe individuato nell'abitazione dell'imputato, sita in Monteprandone, anziché in quella di sua madre, in San Severo. 2.2. Il secondo motivo denuncia l'assenza di motivazione sull'elemento oggettivo del reato. Nel provvedimento di autorizzazione all'allontanamento dal luogo degli arresti non era specificato l'orario di rientro, essendosi previsto solamente che esso dovesse avvenire immediatamente dopo la fine della cerimonia religiosa. L'orario in cui questa è terminata, però, non è stato accertato: dunque, non risulterebbe acclarato che per l'imputato sarebbe stato possibile fare rientro a San Severo prima dell'orario in cui è stato controllato, non essendovi collegamenti diretti tra le due località. Puramente assertivo, infatti, si presenterebbe il ragionamento della Corte d'appello, secondo cui, essendovi tra quei luoghi una distanza di circa trecento chilometri, sarebbero state sufficienti tre-quattro ore per percorrerla. 2.3. Il terzo motivo consiste nel difetto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato. La sentenza avrebbe completamente omesso di soffermarsi sul punto, benché con l'atto d'appello fosse stata dedotta l'assenza, nell'imputato, della consapevolezza e della volontà di sottarsi alla sorveglianza. 2.4. L'ultimo motivo riguarda il vizio di motivazione in punto di esclusione delle attenuanti generiche. L'intenzione di partecipare alla cresima della figlia è movente di significativo valore sociale. La Corte d'appello, invece, non solo avrebbe distorto il significato di tale condotta, ritenendo che l'imputato avesse abusato di quell'autorizzazione, ma sarebbe giunta a tale conclusione pregiudizialmente, non avendo speso alcuna motivazione sull'elemento soggettivo del reato. 3. Ha depositato conclusioni scritte il Procuratore generale, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. 2 4. Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, ribadendo le doglianze proposte con il ricorso ed insistendo per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso. 2. Il primo è specioso, e dunque manifestamente infondato. Sebbene la sentenza, nel descrivere il fatto, affermi che all'imputato fosse stato imposto l'immediato rientro «presso la propria abitazione», è indiscutibile che la Corte d'appello, così esprimendosi, intendesse riferirsi a quella - in realtà della madre - presso la quale egli era ristretto agli arresti domiciliari: tanto si evince senza alcuna possibilità d'equivoco dal percorso giustificativo della decisione, tutta incentrata sull'intempestivo rientro di costui in San Severo e giammai su una sua pretesa permanenza in Vlonteprandone. 3. Il secondo motivo non è consentito, a norma dell'art. 606, comma 3, cod., proc. pen., poiché relativo a questione non dedotta con i motivi d'appello, avendo in quella sede il ricorrente lamentato solamente il difetto di dolo (vds. pag. 3, sentenza d'appello). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Nel rispondere al motivo di gravame relativo all'elemento soggettivo del reato, la Corte d'appello ha puntualmente ricostruito quanto accaduto, rimarcando la oggettiva esuberanza del lasso temporale intercorso tra la fine della cerimonia ed il momento in cui l'imputato è stato controllato per strada in San Severo, rispetto a quello occorrente per coprire la distanza tra i due luoghi, tanto più considerando che quegli era in possesso di un biglietto ferroviario di ritorno da San Benedetto del Tronto per le ore 13.35. Vero è che, a rigore, si tratta di argomenti relativi all'elemento oggettivo del reato. Ma, poiché si tratta di violazione suscettibile d'immediata percezione da parte del suo autore, poiché non implica processi valutativi minimamente complessi (consistendo la relativa prescrizione esclusivamente nel rispetto di un dato orario entro cui rientrare in casa), è di solare evidenza logica che la Corte d'appello, con quella motivazione, abbia offerto adeguata spiegazione anche della sussistenza del dolo. D'altronde, non risulta che l'interessato abbia prospettato con il suo gravame circostanze che gli avrebbero impedito, contro od oltre la sua 3 Il Pre ei e volontà, di adempiere alla prescrizione impostagli (sì da escluderne la volontarietà della violazione), sulle quali il giudice d'appello abbia omesso di pronunciarsi. Il lamentato difetto di motivazione, pertanto, è del tutto inesistente. 5. Il quarto motivo, in tema di attenuanti generiche, non è consentito. Anzitutto, avendo il giudice d'appello motivato sul dolo, deve escludersi che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata principalmente sull'atteggiamento interiore dell'imputato, sia apodittica. Ma, a prescindere da ciò, la sentenza impugnata si è specificamente soffermata sul punto, valorizzando l'abuso, da parte dell'imputato, dell'autorizzazione ottenuta e ritenendo tale condotta «particolarmente disdicevole»: valutazione, questa, indubbiamente ragionevole e, quindi, non censurabile in questa sede. In tema di attenuanti generiche, infatti, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale IU Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Lorenzo Aquilano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Attraverso il proprio difensore, IU CE impugna la sentenza della Corte di appello di Bari in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Autorizzato ad allontanarsi dal relativo luogo di esecuzione - ovvero l'abitazione della propria madre, sita in San Severo (FG) - per partecipare alla cerimonia religiosa della cresima della propria figlia, che si sarebbe tenuta alle ore 11.00 del 2 giugno 2017 in Monteprandone (AP), con obbligo d'immediato rientro 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 39458 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 10/07/2023 a conclusione della stessa, egli veniva sorpreso sulla pubblica via in San Severo, in auto con altre due persone, alle ore 22.30 di quello stesso giorno. Considerando, dunque, la distanza tra i due luoghi ed il possesso di un biglietto ferroviario di ritorno con partenza da San Benedetto del Tronto alle ore 13.35, entrambi i giudici di merito hanno concluso per la violazione dell'obbligo d'immediato rientro nel luogo degli arresti e, dunque, per la realizzazione del delitto di evasione. 2. Il ricorso propone quattro doglianze. 2.1. La prima consiste nel travisamento del fatto con riferimento al luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, che la sentenza avrebbe individuato nell'abitazione dell'imputato, sita in Monteprandone, anziché in quella di sua madre, in San Severo. 2.2. Il secondo motivo denuncia l'assenza di motivazione sull'elemento oggettivo del reato. Nel provvedimento di autorizzazione all'allontanamento dal luogo degli arresti non era specificato l'orario di rientro, essendosi previsto solamente che esso dovesse avvenire immediatamente dopo la fine della cerimonia religiosa. L'orario in cui questa è terminata, però, non è stato accertato: dunque, non risulterebbe acclarato che per l'imputato sarebbe stato possibile fare rientro a San Severo prima dell'orario in cui è stato controllato, non essendovi collegamenti diretti tra le due località. Puramente assertivo, infatti, si presenterebbe il ragionamento della Corte d'appello, secondo cui, essendovi tra quei luoghi una distanza di circa trecento chilometri, sarebbero state sufficienti tre-quattro ore per percorrerla. 2.3. Il terzo motivo consiste nel difetto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato. La sentenza avrebbe completamente omesso di soffermarsi sul punto, benché con l'atto d'appello fosse stata dedotta l'assenza, nell'imputato, della consapevolezza e della volontà di sottarsi alla sorveglianza. 2.4. L'ultimo motivo riguarda il vizio di motivazione in punto di esclusione delle attenuanti generiche. L'intenzione di partecipare alla cresima della figlia è movente di significativo valore sociale. La Corte d'appello, invece, non solo avrebbe distorto il significato di tale condotta, ritenendo che l'imputato avesse abusato di quell'autorizzazione, ma sarebbe giunta a tale conclusione pregiudizialmente, non avendo speso alcuna motivazione sull'elemento soggettivo del reato. 3. Ha depositato conclusioni scritte il Procuratore generale, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. 2 4. Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, ribadendo le doglianze proposte con il ricorso ed insistendo per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso. 2. Il primo è specioso, e dunque manifestamente infondato. Sebbene la sentenza, nel descrivere il fatto, affermi che all'imputato fosse stato imposto l'immediato rientro «presso la propria abitazione», è indiscutibile che la Corte d'appello, così esprimendosi, intendesse riferirsi a quella - in realtà della madre - presso la quale egli era ristretto agli arresti domiciliari: tanto si evince senza alcuna possibilità d'equivoco dal percorso giustificativo della decisione, tutta incentrata sull'intempestivo rientro di costui in San Severo e giammai su una sua pretesa permanenza in Vlonteprandone. 3. Il secondo motivo non è consentito, a norma dell'art. 606, comma 3, cod., proc. pen., poiché relativo a questione non dedotta con i motivi d'appello, avendo in quella sede il ricorrente lamentato solamente il difetto di dolo (vds. pag. 3, sentenza d'appello). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Nel rispondere al motivo di gravame relativo all'elemento soggettivo del reato, la Corte d'appello ha puntualmente ricostruito quanto accaduto, rimarcando la oggettiva esuberanza del lasso temporale intercorso tra la fine della cerimonia ed il momento in cui l'imputato è stato controllato per strada in San Severo, rispetto a quello occorrente per coprire la distanza tra i due luoghi, tanto più considerando che quegli era in possesso di un biglietto ferroviario di ritorno da San Benedetto del Tronto per le ore 13.35. Vero è che, a rigore, si tratta di argomenti relativi all'elemento oggettivo del reato. Ma, poiché si tratta di violazione suscettibile d'immediata percezione da parte del suo autore, poiché non implica processi valutativi minimamente complessi (consistendo la relativa prescrizione esclusivamente nel rispetto di un dato orario entro cui rientrare in casa), è di solare evidenza logica che la Corte d'appello, con quella motivazione, abbia offerto adeguata spiegazione anche della sussistenza del dolo. D'altronde, non risulta che l'interessato abbia prospettato con il suo gravame circostanze che gli avrebbero impedito, contro od oltre la sua 3 Il Pre ei e volontà, di adempiere alla prescrizione impostagli (sì da escluderne la volontarietà della violazione), sulle quali il giudice d'appello abbia omesso di pronunciarsi. Il lamentato difetto di motivazione, pertanto, è del tutto inesistente. 5. Il quarto motivo, in tema di attenuanti generiche, non è consentito. Anzitutto, avendo il giudice d'appello motivato sul dolo, deve escludersi che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata principalmente sull'atteggiamento interiore dell'imputato, sia apodittica. Ma, a prescindere da ciò, la sentenza impugnata si è specificamente soffermata sul punto, valorizzando l'abuso, da parte dell'imputato, dell'autorizzazione ottenuta e ritenendo tale condotta «particolarmente disdicevole»: valutazione, questa, indubbiamente ragionevole e, quindi, non censurabile in questa sede. In tema di attenuanti generiche, infatti, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore