Art. 5. Esercizio della professione di giornalista 1. L' articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 45. (Esercizio della professione). - 1. Nessuno puo' assumere il titolo ne' esercitare la professione di giornalista, se non e' iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale , ove il fatto non costituisca un reato piu' grave».
«Art. 45. (Esercizio della professione). - 1. Nessuno puo' assumere il titolo ne' esercitare la professione di giornalista, se non e' iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale , ove il fatto non costituisca un reato piu' grave».