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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 05/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5434/2024 congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 dicembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Roberto Zoller
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i signori e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Trento in data 6 maggio 2006, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 26, Anno 2006, e che dalla loro unione
Per_ sono nati a Rovereto (TN) i figli , in data 20 luglio 2012, e in data 19 marzo 2015. Per_2 I coniugi hanno allegato che la casa coniugale, sita a Besenello (TN) in via Roma n. 45, è di proprietà esclusiva della sig.ra e che gli stessi hanno sostenuto insieme le spese di Pt_2 arredamento e ristrutturazione dell'immobile.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, al punto che il sig. ha già Parte_1
lasciato da un anno la casa coniugale e vive presso i propri familiari a Trento.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il
Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“
1. la casa coniugale in Besenello rimarrà assegnata alla OR , proprietaria della Pt_2
stessa;
2. le parti danno atto di aver già provveduto a dividere tra loro i beni mobili;
3. il signor rinuncia, nell'interesse dei figli, a ogni diritto di rimborso o di Parte_1
restituzione per le somme versate per sostenere lavori, acquisti, migliorie e sistemazioni a favore della casa coniugale;
4. i figli vengono affidati congiuntamente con collocazione presso la madre nella casa ex coniugale, secondo il seguente piano genitoriale;
5. il padre settimanalmente terrà con sé i figli due pomeriggi nei giorni feriali tra il lunedì e il venerdì, dalle 16 o dalla fine della scuola fino alle 19,30, prima di cena;
li terrà anche l'intero sabato o l'intera domenica dalle 9 alle 21,30, compresa la cena;
i genitori terranno i figli per metà periodo ciascuno per le vacanze di Natale, di Pasqua e le altre, mentre ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 14 giorni consecutivi nel periodo estivo, previo accordo con
l'altro genitore;
6. il padre verserà alla madre entro il giorno 20 di ogni mese un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio di € 300,00, rivalutato di anno in anno in base agli indici Istat sulla variazione del costo della vita;
le spese straordinarie saranno sostenute per metà ciascuno dai due genitori e dovranno essere previamente concordate per esborsi unitari superiori a €
150,00;
7. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5434/2024 congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 dicembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Roberto Zoller
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i signori e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Trento in data 6 maggio 2006, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 26, Anno 2006, e che dalla loro unione
Per_ sono nati a Rovereto (TN) i figli , in data 20 luglio 2012, e in data 19 marzo 2015. Per_2 I coniugi hanno allegato che la casa coniugale, sita a Besenello (TN) in via Roma n. 45, è di proprietà esclusiva della sig.ra e che gli stessi hanno sostenuto insieme le spese di Pt_2 arredamento e ristrutturazione dell'immobile.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, al punto che il sig. ha già Parte_1
lasciato da un anno la casa coniugale e vive presso i propri familiari a Trento.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il
Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“
1. la casa coniugale in Besenello rimarrà assegnata alla OR , proprietaria della Pt_2
stessa;
2. le parti danno atto di aver già provveduto a dividere tra loro i beni mobili;
3. il signor rinuncia, nell'interesse dei figli, a ogni diritto di rimborso o di Parte_1
restituzione per le somme versate per sostenere lavori, acquisti, migliorie e sistemazioni a favore della casa coniugale;
4. i figli vengono affidati congiuntamente con collocazione presso la madre nella casa ex coniugale, secondo il seguente piano genitoriale;
5. il padre settimanalmente terrà con sé i figli due pomeriggi nei giorni feriali tra il lunedì e il venerdì, dalle 16 o dalla fine della scuola fino alle 19,30, prima di cena;
li terrà anche l'intero sabato o l'intera domenica dalle 9 alle 21,30, compresa la cena;
i genitori terranno i figli per metà periodo ciascuno per le vacanze di Natale, di Pasqua e le altre, mentre ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 14 giorni consecutivi nel periodo estivo, previo accordo con
l'altro genitore;
6. il padre verserà alla madre entro il giorno 20 di ogni mese un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio di € 300,00, rivalutato di anno in anno in base agli indici Istat sulla variazione del costo della vita;
le spese straordinarie saranno sostenute per metà ciascuno dai due genitori e dovranno essere previamente concordate per esborsi unitari superiori a €
150,00;
7. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina