Art. 10.
E' vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre.
Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idro-geologico.
E' vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre.
Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idro-geologico.