CASS
Sentenza 8 marzo 2023
Sentenza 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2023, n. 6908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6908 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30407/2020 R.G. proposto da: UZ IO, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato IO COGO;
-ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI, n. 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA BONFRATE;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2875/2019, depositata il 18/09/2019, R.G.N. 1899/2018; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/02/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176 e l’art. 8 del D.L. n. 198 del 2022, ha depositato conclusioni scritte. Civile Sent. Sez. L Num. 6908 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: AMENDOLA FABRIZIO Data pubblicazione: 08/03/2023 2 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 18.9.2019 qui impugnata, in sede di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 256 del 2018, pronunciando “nei limiti del devoluto” sull'appello proposto da Poste LI PA nei confronti di VA BA avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 19 luglio 2005, ha così statuito: “conferma la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro intercorso fra le parti e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti con decorrenza dal 02/07/2003 e ancora in atto a tutt'oggi se non cessato per altra causa;
condanna Poste LI PA al pagamento in favore di BA VA della indennità risarcitoria ex art. 32 della l. n. 183/2010 che determina nella misura di tre mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla medesima, con decorrenza di tali accessori dal 19 luglio 2005; per l'effetto, e dato atto della già avvenuta corresponsione di somma maggiore, condanna BA VA alla restituzione della differenza tra quanto percepito al netto in attuazione della sentenza di primo grado (come da busta paga in atti) e l'indennità risarcitoria nei termini sopra indicati, oltre interessi legali su tale differenza con decorrenza dal 26/10/2007 sino al saldo;
condanna Poste LI PA al pagamento delle spese di lite dell'intero giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00 per il primo grado, in complessivi euro 3.000,00 per il grado di appello, in complessivi euro 3.500,00 per il giudizio di Cassazione e in complessivi euro 2.800,00 per il presente giudizio di rinvio”. 2. La Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, ritenuta la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti, ha quantificato l’indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183 del 2010 nella misura indicata, considerando “da un lato che tra le parti è intercorso soltanto un contratto di lavoro a termine;
che l'attesa prima della pronuncia di riassunzione è stata contenuta in pochi mesi;
che la società ha stipulato plurimi accordi sindacali per la stabilizzazione del personale al termine;
ma dall'altro lato, che la ricorrente ha reagito tempestivamente alla sua illegittima estromissione, lasciando trascorrere circa un anno prima di contestarla giudizialmente;
che la società ha notevoli e notorie dimensioni”. 3 3. La stessa Corte, altresì, ha accolto la richiesta di condanna avanzata dalla società di restituzione delle somme pari alla differenza fra quanto percepito dalla lavoratrice in esecuzione della sentenza di primo grado e la condanna ex art. 32, “non avendo la BA contestato la percezione”. 4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la BA con 3 motivi;
ha resistito con controricorso l’intimata società. 5. Nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2022, in prossimità della quale la parte ricorrente ha comunicato memoria, il Collegio ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per la decisione in Sesta Sezione, per cui ha rimesso la causa alla Sezione ordinaria. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso e la parte ricorrente ha altresì comunicato nuova memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni legali, sostanziali e processuali, nonché “vizio di omessa pronuncia” con riferimento all’art. 112 c.p.c., “in relazione al mancato riconoscimento del diritto a percepire le retribuzioni per il periodo successivo alla sentenza di conversione e per aver ritenuto ripetibili dette retribuzioni”; si deduce che il giudice di primo grado, nella sentenza del 19 luglio 2005, aveva condannato Poste LI PA al pagamento in favore della BA “delle retribuzioni maturate dal 7 maggio 2004 all'attualità, salve le successive”; si argomenta che, nel ricorso in riassunzione all’esito del giudizio di rinvio innanzi a questa Corte, si erano formulate richieste di “conferma” della condanna della società “al pagamento delle retribuzioni dalla data di emissione della sentenza di primo grado (05/05/2005) e sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro”; si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi su tale richiesta, così come sull'ammontare della ultima retribuzione globale di fatto percepita alla data di scadenza del contratto dichiarato nullo e ammontante ad euro 1.713,27; si eccepisce, poi, che la Corte territoriale avrebbe condannato alla restituzione delle somme incassate dalla BA, senza distinguere tra le retribuzioni relative al periodo dalla data della messa in mora e quella della sentenza del Tribunale di Roma e quelle relative al periodo successivo a detta sentenza. 4 Il motivo è solo parzialmente fondato nei limiti definiti dalla presente motivazione. 1.1. Anche nella memoria ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente riconosce che “Poste LI in data 18/7/2005 rispristinava il rapporto di lavoro” e nel ricorso per cassazione, che segna i confini della presente impugnazione, deduce che la sentenza del giudice di primo grado, che “disponeva la conversione del rapporto di lavoro e la condanna di Poste LI al ripristino ed al pagamento delle retribuzioni dalla data della messa in mora (7/5/2004) e sino all’effettivo ripristino” (pag. 3 ricorso), è stata depositata il 19 luglio 2005; sicché la Corte territoriale non ha omesso alcuna pronuncia relativa ad un periodo per il quale, disposta la conversione, non fosse stato già ripristinato il rapporto di lavoro. Negli atti processuali la parte ricorrente formula la richiesta delle retribuzioni rispetto a date precedenti, talvolta individuate nel 5 maggio 2005 ed altre nell’11 maggio 2005, per cui il periodo al quale si riferirebbe l’omessa pronuncia sarebbe relativo al lasso temporale tra dette date e il deposito della sentenza dichiarativa della conversione pacificamente avvenuto il 19 luglio 2005; tuttavia nel primo motivo di ricorso per cassazione non viene specificata la ragione di tale discrasia, né viene riportato il contenuto del dispositivo con la data in cui è stato emesso, eventualmente precedente, né si indica dove il medesimo sia disponibile e, anzi, alla pag. 3 del ricorso per cassazione, si ribadisce: “con sentenza n. 14072/05 del 19/7/05, il Giudice di primo grado decideva la causa”. La Corte territoriale, poi, neanche doveva pronunciare su conclusioni del ricorso in riassunzione della BA che non fossero coerenti con le originarie posizioni delle parti nel giudizio di appello, restando quelle posizioni immutate in seguito al rinvio disposto da questa Corte. Risulta, per conseguenza, inammissibile anche la censura relativa alla circostanza secondo cui la Corte territoriale avrebbe disposto la restituzione di somme da parte della BA senza distinguere tra quelle maturate prima e dopo la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la “conversione”; non si dimostra, infatti, che le somme versate in esecuzione della sentenza del Tribunale fossero relative al periodo successivo alla dichiarazione di nullità del primo giudice, né parte ricorrente ha dimostrato di aver eccepito la questione innanzi alla Corte del rinvio (che, cioè, le somme di cui la società richiedeva la restituzione erano maturate 5 successivamente alla pronuncia di primo grado), la quale Corte, invece, afferma in sentenza che la BA sulla percezione delle somme incassate nulla ha contestato e tale statuizione non viene efficacemente censurata. 1.2. Deve, invece, essere accolta la censura relativa all’omessa pronuncia sulla quantificazione delle somme dovute a titolo di indennità risarcitoria, atteso che la stessa sentenza impugnata ha riportato le conclusioni del ricorso in riassunzione dalle quali risulta che la BA aveva richiesto di quantificare la retribuzione globale di fatto nella misura di euro 1.713,27, con il computo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e del TFR, mentre la Corte di Appello si è limitata ad una condanna generica. Invero, vìola il canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. il giudice che, di fronte ad una richiesta di quantificazione del dovuto, si limiti ad una condanna generica, analogamente a quanto accade nelle ipotesi in cui l'attore abbia chiesto, con la propria domanda, la condanna del convenuto al risarcimento del danno e alla liquidazione di questo nello stesso processo (cosiddetta condanna specifica) e non l'abbia poi, con il consenso del convenuto, limitato all'an debeatur, per cui il giudice del merito non può emanare una sentenza di condanna generica (cfr. Cass. n. 5997 del 2007; Cass. n. 8992 del 1997; Cass. n. 2124 del 1994). 2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni del codice di rito e del comma 6 dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010, nonché “vizio di motivazione assente”, con riferimento alla quantificazione dell’indennità risarcitoria nella misura di tre mensilità della retribuzione globale di fatto che – secondo l’avviso del ricorrente – sarebbe stata liquidata dalla Corte territoriale applicando la riduzione del 50% in presenza di accordi sindacali per la stabilizzazione del personale a termine. Il motivo è infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, “in tema di contratto a termine, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 - che richiama i criteri indicati dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 - spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria” (tra le più risalenti v.: Cass. n. 7458, n. 6122 e n. 1320 del 2014), vizi motivazionali che il 6 Collegio nella specie non riscontra, atteso che la Corte territoriale ha compiutamente indicato gli elementi sulla base dei quali ha individuato l’ammontare dell’indennità dovuta dalla società; né risulta in alcun punto della sentenza impugnata che la Corte territoriale abbia applicato la riduzione del 50% prevista dal comma 6 dell’art. 32 l. n. 183 del 2010 che riguarda il massimo della misura, mentre la Corte si è tenuta nel “range” legale, considerando piuttosto gli accordi per la stabilizzazione del personale solo uno tra i diversi elementi per la sua valutazione che è di merito e non è sindacabile innanzi a questa Corte di legittimità. 3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 24 della l. n. 794 del 1942, del DM. N. 127 del 2004 e del D.M. n. 55 del 2014, nonché “vizio di motivazione assente in relazione ai criteri utilizzati nella liquidazione degli importi” lamentando che la Corte avrebbe liquidato le spese dell’intero giudizio “in modo unitario, senza distinguere tra spese, diritti ed onorari di giudizio” e senza specificare “il valore attribuito alla controversia”. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento parziale del primo motivo di ricorso, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 19967 del 2021), in tema di spese processuali, il principio in base al quale la cassazione con rinvio anche di un solo capo di una sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali trova applicazione anche in caso di cassazione della sentenza pronunciata dal giudice di rinvio: in tale ipotesi, ogni censura che sia proposta in sede di legittimità contro la disciplina delle spese data dal giudice di rinvio resta assorbita dall'accoglimento della censura sul merito della relativa decisione, con la conseguenza che il giudice che deve decidere sulla questione accolta con la cassazione della sentenza impugnata è tenuto a pronunciarsi anche sulle predette spese (Cass. n. 15998 del 2003); tanto in virtù del principio del cd. effetto espansivo, previsto dall'art. 336, primo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 19305 del 2005). 4. Conclusivamente il primo motivo di ricorso va accolto per quanto di ragione, rigettato il secondo e assorbito il terzo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo sulla domanda di quantificazione della misura mensile dell’indennità risarcitoria e liquidando anche le spese. 7
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in
-ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI, n. 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA BONFRATE;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2875/2019, depositata il 18/09/2019, R.G.N. 1899/2018; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/02/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176 e l’art. 8 del D.L. n. 198 del 2022, ha depositato conclusioni scritte. Civile Sent. Sez. L Num. 6908 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: AMENDOLA FABRIZIO Data pubblicazione: 08/03/2023 2 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 18.9.2019 qui impugnata, in sede di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 256 del 2018, pronunciando “nei limiti del devoluto” sull'appello proposto da Poste LI PA nei confronti di VA BA avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 19 luglio 2005, ha così statuito: “conferma la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro intercorso fra le parti e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti con decorrenza dal 02/07/2003 e ancora in atto a tutt'oggi se non cessato per altra causa;
condanna Poste LI PA al pagamento in favore di BA VA della indennità risarcitoria ex art. 32 della l. n. 183/2010 che determina nella misura di tre mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla medesima, con decorrenza di tali accessori dal 19 luglio 2005; per l'effetto, e dato atto della già avvenuta corresponsione di somma maggiore, condanna BA VA alla restituzione della differenza tra quanto percepito al netto in attuazione della sentenza di primo grado (come da busta paga in atti) e l'indennità risarcitoria nei termini sopra indicati, oltre interessi legali su tale differenza con decorrenza dal 26/10/2007 sino al saldo;
condanna Poste LI PA al pagamento delle spese di lite dell'intero giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00 per il primo grado, in complessivi euro 3.000,00 per il grado di appello, in complessivi euro 3.500,00 per il giudizio di Cassazione e in complessivi euro 2.800,00 per il presente giudizio di rinvio”. 2. La Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, ritenuta la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti, ha quantificato l’indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183 del 2010 nella misura indicata, considerando “da un lato che tra le parti è intercorso soltanto un contratto di lavoro a termine;
che l'attesa prima della pronuncia di riassunzione è stata contenuta in pochi mesi;
che la società ha stipulato plurimi accordi sindacali per la stabilizzazione del personale al termine;
ma dall'altro lato, che la ricorrente ha reagito tempestivamente alla sua illegittima estromissione, lasciando trascorrere circa un anno prima di contestarla giudizialmente;
che la società ha notevoli e notorie dimensioni”. 3 3. La stessa Corte, altresì, ha accolto la richiesta di condanna avanzata dalla società di restituzione delle somme pari alla differenza fra quanto percepito dalla lavoratrice in esecuzione della sentenza di primo grado e la condanna ex art. 32, “non avendo la BA contestato la percezione”. 4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la BA con 3 motivi;
ha resistito con controricorso l’intimata società. 5. Nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2022, in prossimità della quale la parte ricorrente ha comunicato memoria, il Collegio ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per la decisione in Sesta Sezione, per cui ha rimesso la causa alla Sezione ordinaria. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso e la parte ricorrente ha altresì comunicato nuova memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni legali, sostanziali e processuali, nonché “vizio di omessa pronuncia” con riferimento all’art. 112 c.p.c., “in relazione al mancato riconoscimento del diritto a percepire le retribuzioni per il periodo successivo alla sentenza di conversione e per aver ritenuto ripetibili dette retribuzioni”; si deduce che il giudice di primo grado, nella sentenza del 19 luglio 2005, aveva condannato Poste LI PA al pagamento in favore della BA “delle retribuzioni maturate dal 7 maggio 2004 all'attualità, salve le successive”; si argomenta che, nel ricorso in riassunzione all’esito del giudizio di rinvio innanzi a questa Corte, si erano formulate richieste di “conferma” della condanna della società “al pagamento delle retribuzioni dalla data di emissione della sentenza di primo grado (05/05/2005) e sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro”; si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi su tale richiesta, così come sull'ammontare della ultima retribuzione globale di fatto percepita alla data di scadenza del contratto dichiarato nullo e ammontante ad euro 1.713,27; si eccepisce, poi, che la Corte territoriale avrebbe condannato alla restituzione delle somme incassate dalla BA, senza distinguere tra le retribuzioni relative al periodo dalla data della messa in mora e quella della sentenza del Tribunale di Roma e quelle relative al periodo successivo a detta sentenza. 4 Il motivo è solo parzialmente fondato nei limiti definiti dalla presente motivazione. 1.1. Anche nella memoria ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente riconosce che “Poste LI in data 18/7/2005 rispristinava il rapporto di lavoro” e nel ricorso per cassazione, che segna i confini della presente impugnazione, deduce che la sentenza del giudice di primo grado, che “disponeva la conversione del rapporto di lavoro e la condanna di Poste LI al ripristino ed al pagamento delle retribuzioni dalla data della messa in mora (7/5/2004) e sino all’effettivo ripristino” (pag. 3 ricorso), è stata depositata il 19 luglio 2005; sicché la Corte territoriale non ha omesso alcuna pronuncia relativa ad un periodo per il quale, disposta la conversione, non fosse stato già ripristinato il rapporto di lavoro. Negli atti processuali la parte ricorrente formula la richiesta delle retribuzioni rispetto a date precedenti, talvolta individuate nel 5 maggio 2005 ed altre nell’11 maggio 2005, per cui il periodo al quale si riferirebbe l’omessa pronuncia sarebbe relativo al lasso temporale tra dette date e il deposito della sentenza dichiarativa della conversione pacificamente avvenuto il 19 luglio 2005; tuttavia nel primo motivo di ricorso per cassazione non viene specificata la ragione di tale discrasia, né viene riportato il contenuto del dispositivo con la data in cui è stato emesso, eventualmente precedente, né si indica dove il medesimo sia disponibile e, anzi, alla pag. 3 del ricorso per cassazione, si ribadisce: “con sentenza n. 14072/05 del 19/7/05, il Giudice di primo grado decideva la causa”. La Corte territoriale, poi, neanche doveva pronunciare su conclusioni del ricorso in riassunzione della BA che non fossero coerenti con le originarie posizioni delle parti nel giudizio di appello, restando quelle posizioni immutate in seguito al rinvio disposto da questa Corte. Risulta, per conseguenza, inammissibile anche la censura relativa alla circostanza secondo cui la Corte territoriale avrebbe disposto la restituzione di somme da parte della BA senza distinguere tra quelle maturate prima e dopo la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la “conversione”; non si dimostra, infatti, che le somme versate in esecuzione della sentenza del Tribunale fossero relative al periodo successivo alla dichiarazione di nullità del primo giudice, né parte ricorrente ha dimostrato di aver eccepito la questione innanzi alla Corte del rinvio (che, cioè, le somme di cui la società richiedeva la restituzione erano maturate 5 successivamente alla pronuncia di primo grado), la quale Corte, invece, afferma in sentenza che la BA sulla percezione delle somme incassate nulla ha contestato e tale statuizione non viene efficacemente censurata. 1.2. Deve, invece, essere accolta la censura relativa all’omessa pronuncia sulla quantificazione delle somme dovute a titolo di indennità risarcitoria, atteso che la stessa sentenza impugnata ha riportato le conclusioni del ricorso in riassunzione dalle quali risulta che la BA aveva richiesto di quantificare la retribuzione globale di fatto nella misura di euro 1.713,27, con il computo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e del TFR, mentre la Corte di Appello si è limitata ad una condanna generica. Invero, vìola il canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. il giudice che, di fronte ad una richiesta di quantificazione del dovuto, si limiti ad una condanna generica, analogamente a quanto accade nelle ipotesi in cui l'attore abbia chiesto, con la propria domanda, la condanna del convenuto al risarcimento del danno e alla liquidazione di questo nello stesso processo (cosiddetta condanna specifica) e non l'abbia poi, con il consenso del convenuto, limitato all'an debeatur, per cui il giudice del merito non può emanare una sentenza di condanna generica (cfr. Cass. n. 5997 del 2007; Cass. n. 8992 del 1997; Cass. n. 2124 del 1994). 2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni del codice di rito e del comma 6 dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010, nonché “vizio di motivazione assente”, con riferimento alla quantificazione dell’indennità risarcitoria nella misura di tre mensilità della retribuzione globale di fatto che – secondo l’avviso del ricorrente – sarebbe stata liquidata dalla Corte territoriale applicando la riduzione del 50% in presenza di accordi sindacali per la stabilizzazione del personale a termine. Il motivo è infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, “in tema di contratto a termine, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 - che richiama i criteri indicati dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 - spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria” (tra le più risalenti v.: Cass. n. 7458, n. 6122 e n. 1320 del 2014), vizi motivazionali che il 6 Collegio nella specie non riscontra, atteso che la Corte territoriale ha compiutamente indicato gli elementi sulla base dei quali ha individuato l’ammontare dell’indennità dovuta dalla società; né risulta in alcun punto della sentenza impugnata che la Corte territoriale abbia applicato la riduzione del 50% prevista dal comma 6 dell’art. 32 l. n. 183 del 2010 che riguarda il massimo della misura, mentre la Corte si è tenuta nel “range” legale, considerando piuttosto gli accordi per la stabilizzazione del personale solo uno tra i diversi elementi per la sua valutazione che è di merito e non è sindacabile innanzi a questa Corte di legittimità. 3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 24 della l. n. 794 del 1942, del DM. N. 127 del 2004 e del D.M. n. 55 del 2014, nonché “vizio di motivazione assente in relazione ai criteri utilizzati nella liquidazione degli importi” lamentando che la Corte avrebbe liquidato le spese dell’intero giudizio “in modo unitario, senza distinguere tra spese, diritti ed onorari di giudizio” e senza specificare “il valore attribuito alla controversia”. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento parziale del primo motivo di ricorso, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 19967 del 2021), in tema di spese processuali, il principio in base al quale la cassazione con rinvio anche di un solo capo di una sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali trova applicazione anche in caso di cassazione della sentenza pronunciata dal giudice di rinvio: in tale ipotesi, ogni censura che sia proposta in sede di legittimità contro la disciplina delle spese data dal giudice di rinvio resta assorbita dall'accoglimento della censura sul merito della relativa decisione, con la conseguenza che il giudice che deve decidere sulla questione accolta con la cassazione della sentenza impugnata è tenuto a pronunciarsi anche sulle predette spese (Cass. n. 15998 del 2003); tanto in virtù del principio del cd. effetto espansivo, previsto dall'art. 336, primo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 19305 del 2005). 4. Conclusivamente il primo motivo di ricorso va accolto per quanto di ragione, rigettato il secondo e assorbito il terzo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo sulla domanda di quantificazione della misura mensile dell’indennità risarcitoria e liquidando anche le spese. 7
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in