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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 826/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 447/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240067899055000 QUOTE Consorzio_1
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/005283 QUOTE CONSORTIL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 447/2025, notificato in data 23 dicembre 2024 e ritualmente depositato, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320240067899055000, notificata in data 22 ottobre 2024, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 87,14 a titolo di contributi consortili per l'anno 2022, dovuti al Consorzio di Bonifica 9 Catania.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha dedotto due motivi di impugnazione. Con il primo motivo, ha eccepito la nullità della cartella per assoluto difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della Legge n.
212/2000, lamentando l'omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, del comprensorio di riferimento, del Piano di Classifica, delle modalità di calcolo e degli effettivi benefici arrecati ai propri terreni. Con il secondo motivo, ha contestato la mancanza del presupposto impositivo, sostenendo di non aver conseguito alcun beneficio diretto, specifico e fondiario dalle opere del Consorzio, requisito indispensabile per la legittimità dell'imposizione.
Si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure relative al merito della pretesa, affermando di essere mero soggetto incaricato della riscossione. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato e la conformità della cartella di pagamento ai modelli ministeriali, ritenendo assolta l'esigenza di chiarezza e motivazione.
Il Consorzio di Bonifica 9 Catania non si è costituito.
La causa è stata quindi posta in decisione in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. L'eccezione è infondata. Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento, la legittimazione passiva spetta sia all'ente titolare del credito, per le questioni che attengono al merito della pretesa, sia all'agente della riscossione, per i vizi propri dell'atto o della procedura di notifica. Nel caso di specie, la ricorrente ha sollevato censure che investono sia il merito della pretesa impositiva, di competenza dell'ente creditore, sia la validità formale della cartella per difetto di motivazione, vizio che riguarda direttamente l'atto emesso dall'agente della riscossione.
Nel merito, il primo motivo di ricorso, relativo al difetto di motivazione della cartella di pagamento, è fondato e assorbente rispetto ad ogni altra censura.
Gli atti dell'amministrazione finanziaria, inclusi quelli emessi per la riscossione di entrate di natura pubblicistica come i contributi consortili, devono essere motivati a pena di annullabilità. Tale obbligo impone di indicare chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, al fine di consentire al contribuente l'esercizio del proprio diritto di difesa. La motivazione può avvenire anche per relationem, ossia tramite rinvio ad altri atti. Tuttavia, qualora l'atto richiamato non sia già noto al contribuente, esso deve essere allegato oppure il suo contenuto essenziale deve essere riprodotto nell'atto impositivo.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata, pur contenendo un generico riferimento alla normativa di settore e a delibere consortili, non soddisfa i requisiti minimi di motivazione. In particolare, la ricorrente ha correttamente lamentato la mancata indicazione di elementi essenziali quali il Piano di Classifica, atto fondamentale che identifica gli immobili e i relativi vantaggi ai fini della determinazione del contributo. La cartella si limita a richiamare un "Regolamento Irriguo Consortile" e altri atti generali senza allegarli né riprodurne il contenuto essenziale, impedendo di fatto alla contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal Consorzio per la quantificazione della pretesa e di verificare la corretta applicazione dei criteri di riparto ai propri immobili. Tale carenza si traduce in un pregiudizio concreto al diritto di difesa e determina la nullità dell'atto impugnato.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, stante il suo carattere assorbente, rende superfluo l'esame del secondo motivo relativo alla mancanza del presupposto impositivo.
Tuttavia, ad abundantiam, si osserva che il Consorzio di Bonifica, non costituito, non ha fornito in giudizio alcuna prova del beneficio specifico e diretto che i fondi della ricorrente avrebbero tratto dalle opere consortili, onere che grava sull'ente impositore in assenza di un valido ed opponibile Piano di Classifica. Il presupposto dell'obbligo contributivo, infatti, risiede nel vantaggio diretto e immediato per l'immobile. Avendo il Consorzio omesso di svolgere qualsivoglia difesa sul punto, la pretesa impositiva appare, anche sotto tale profilo, sfornita di prova.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29320240067899055000. Condanna il Consorzio di Bonifica 9 Catania e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in Euro 100,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Catania, 28 gennaio 2026
Il Giudice
IO MP
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 447/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240067899055000 QUOTE Consorzio_1
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/005283 QUOTE CONSORTIL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 447/2025, notificato in data 23 dicembre 2024 e ritualmente depositato, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320240067899055000, notificata in data 22 ottobre 2024, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 87,14 a titolo di contributi consortili per l'anno 2022, dovuti al Consorzio di Bonifica 9 Catania.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha dedotto due motivi di impugnazione. Con il primo motivo, ha eccepito la nullità della cartella per assoluto difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della Legge n.
212/2000, lamentando l'omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, del comprensorio di riferimento, del Piano di Classifica, delle modalità di calcolo e degli effettivi benefici arrecati ai propri terreni. Con il secondo motivo, ha contestato la mancanza del presupposto impositivo, sostenendo di non aver conseguito alcun beneficio diretto, specifico e fondiario dalle opere del Consorzio, requisito indispensabile per la legittimità dell'imposizione.
Si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure relative al merito della pretesa, affermando di essere mero soggetto incaricato della riscossione. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato e la conformità della cartella di pagamento ai modelli ministeriali, ritenendo assolta l'esigenza di chiarezza e motivazione.
Il Consorzio di Bonifica 9 Catania non si è costituito.
La causa è stata quindi posta in decisione in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. L'eccezione è infondata. Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento, la legittimazione passiva spetta sia all'ente titolare del credito, per le questioni che attengono al merito della pretesa, sia all'agente della riscossione, per i vizi propri dell'atto o della procedura di notifica. Nel caso di specie, la ricorrente ha sollevato censure che investono sia il merito della pretesa impositiva, di competenza dell'ente creditore, sia la validità formale della cartella per difetto di motivazione, vizio che riguarda direttamente l'atto emesso dall'agente della riscossione.
Nel merito, il primo motivo di ricorso, relativo al difetto di motivazione della cartella di pagamento, è fondato e assorbente rispetto ad ogni altra censura.
Gli atti dell'amministrazione finanziaria, inclusi quelli emessi per la riscossione di entrate di natura pubblicistica come i contributi consortili, devono essere motivati a pena di annullabilità. Tale obbligo impone di indicare chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, al fine di consentire al contribuente l'esercizio del proprio diritto di difesa. La motivazione può avvenire anche per relationem, ossia tramite rinvio ad altri atti. Tuttavia, qualora l'atto richiamato non sia già noto al contribuente, esso deve essere allegato oppure il suo contenuto essenziale deve essere riprodotto nell'atto impositivo.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata, pur contenendo un generico riferimento alla normativa di settore e a delibere consortili, non soddisfa i requisiti minimi di motivazione. In particolare, la ricorrente ha correttamente lamentato la mancata indicazione di elementi essenziali quali il Piano di Classifica, atto fondamentale che identifica gli immobili e i relativi vantaggi ai fini della determinazione del contributo. La cartella si limita a richiamare un "Regolamento Irriguo Consortile" e altri atti generali senza allegarli né riprodurne il contenuto essenziale, impedendo di fatto alla contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal Consorzio per la quantificazione della pretesa e di verificare la corretta applicazione dei criteri di riparto ai propri immobili. Tale carenza si traduce in un pregiudizio concreto al diritto di difesa e determina la nullità dell'atto impugnato.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, stante il suo carattere assorbente, rende superfluo l'esame del secondo motivo relativo alla mancanza del presupposto impositivo.
Tuttavia, ad abundantiam, si osserva che il Consorzio di Bonifica, non costituito, non ha fornito in giudizio alcuna prova del beneficio specifico e diretto che i fondi della ricorrente avrebbero tratto dalle opere consortili, onere che grava sull'ente impositore in assenza di un valido ed opponibile Piano di Classifica. Il presupposto dell'obbligo contributivo, infatti, risiede nel vantaggio diretto e immediato per l'immobile. Avendo il Consorzio omesso di svolgere qualsivoglia difesa sul punto, la pretesa impositiva appare, anche sotto tale profilo, sfornita di prova.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29320240067899055000. Condanna il Consorzio di Bonifica 9 Catania e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in Euro 100,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Catania, 28 gennaio 2026
Il Giudice
IO MP