Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 826
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità della cartella per assoluto difetto di motivazione

    La cartella di pagamento, pur richiamando genericamente la normativa di settore e delibere consortili, non soddisfa i requisiti minimi di motivazione, omettendo elementi essenziali come il Piano di Classifica, impedendo al contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico per la quantificazione della pretesa e di verificarne la corretta applicazione.

  • Accolto
    Mancanza del presupposto impositivo

    Il Consorzio di Bonifica, non costituito in giudizio, non ha fornito prova del beneficio specifico e diretto che i fondi della ricorrente avrebbero tratto dalle opere consortili, onere che grava sull'ente impositore in assenza di un valido Piano di Classifica. La pretesa impositiva appare priva di prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 826
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 826
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo