Art. 25. Personale d'ordine della carriera esecutiva ((Il personale appartenente al ruolo di computisteria e di contabilita' della carriera esecutiva e' adibito a lavori di computisteria, contabilita' e scritturazione presso gli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".
Versione
13 gennaio 1957
13 gennaio 1957
>
Versione
2 maggio 1962
2 maggio 1962