Art. 14.
Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.
Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carita' sono mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.
Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.
Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carita' sono mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.