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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1109/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2293/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Roma 85 89015 Palmi RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240048119923000 IVA-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1, in persona del liquidatore, ha opposto la cartella di pagamento n. 09420240010258512000, notificata a mezzo posta certificata in data 19/04/2024 da Agenzia delle
Entrate – Riscossione, riferita a somme iscritte a ruolo in esito al controllo automatizzato, ex art. 54 bis D.
P.R. 633/72, operato sulla dichiarazione - Mod. IVA presentato dalla società per l'anno d'imposta
2021.
Censura la cartella deducendo che il credito IVA oggetto del recupero è presente nella dichiarazione ultrannuale 2020 per l'anno 2019.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso perché non conterrebbe i motivi d'impugnazione; inoltre confuta le ragioni di merito avanzate da parte ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso riferita alla mancanza dei motivi, tenuto conto che la resistente ha (peraltro idoneamente) contestato quanto rappresentato, seppur succintamente, da parte ricorrente, per cui i motivi di ricorso vanno ritenuti sufficientemente rappresentati.
Nel merito, comunque, la resistente Agenzia ha fondatamente fatto rilevare, sulla base delle risultanze dell'Anagrafe Tributaria, che per l'anno d'imposta 2019 la società ha presentato una prima dichiarazione
(Mod. IVA/2020) in data 27/03/2021, quindi dopo la scadenza del relativo termine per la presentazione, fissato al 30/06/2020; il ritardo ha perciò comportato doversi considerare che la dichiarazione è stata omessa.
Quindi la dichiarazione integrativa presentata in data 17/09/2021 (con esposizione di un credito pari ad
€ 2.955,00) è priva di validità, trattandosi di integrazione di una dichiarazione precedente omessa;
analoga invalidità riguarda, poi, l'ulteriore dichiarazione (ultrannuale) presentata in data 28/01/2022 (con esposizione di un credito pari ad € 1.388,00), trattandosi sempre di integrazione di una dichiarazione omessa.
Inoltre va considerato, per come pure fatto rilevare dalla parte resistente, che, in ogni caso, non è stata fornita prova dell'esistenza contabile del credito, non avendo la società esibito la correlata documentazione probatoria.
Quanto precede è peraltro conforme alle statuizioni di questa Corte sull'analogo gravame proposto dalla stessa ricorrente avverso la cartella riferita alla precedente annualità 2020 (si rimanda, quindi, anche alla sentenza di questa Corte n. 895/2026, depositata in data 09.02.2026, intervenuta per l'altro ricorso).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 200,00 (duecento).
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2293/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Roma 85 89015 Palmi RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240048119923000 IVA-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1, in persona del liquidatore, ha opposto la cartella di pagamento n. 09420240010258512000, notificata a mezzo posta certificata in data 19/04/2024 da Agenzia delle
Entrate – Riscossione, riferita a somme iscritte a ruolo in esito al controllo automatizzato, ex art. 54 bis D.
P.R. 633/72, operato sulla dichiarazione - Mod. IVA presentato dalla società per l'anno d'imposta
2021.
Censura la cartella deducendo che il credito IVA oggetto del recupero è presente nella dichiarazione ultrannuale 2020 per l'anno 2019.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso perché non conterrebbe i motivi d'impugnazione; inoltre confuta le ragioni di merito avanzate da parte ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso riferita alla mancanza dei motivi, tenuto conto che la resistente ha (peraltro idoneamente) contestato quanto rappresentato, seppur succintamente, da parte ricorrente, per cui i motivi di ricorso vanno ritenuti sufficientemente rappresentati.
Nel merito, comunque, la resistente Agenzia ha fondatamente fatto rilevare, sulla base delle risultanze dell'Anagrafe Tributaria, che per l'anno d'imposta 2019 la società ha presentato una prima dichiarazione
(Mod. IVA/2020) in data 27/03/2021, quindi dopo la scadenza del relativo termine per la presentazione, fissato al 30/06/2020; il ritardo ha perciò comportato doversi considerare che la dichiarazione è stata omessa.
Quindi la dichiarazione integrativa presentata in data 17/09/2021 (con esposizione di un credito pari ad
€ 2.955,00) è priva di validità, trattandosi di integrazione di una dichiarazione precedente omessa;
analoga invalidità riguarda, poi, l'ulteriore dichiarazione (ultrannuale) presentata in data 28/01/2022 (con esposizione di un credito pari ad € 1.388,00), trattandosi sempre di integrazione di una dichiarazione omessa.
Inoltre va considerato, per come pure fatto rilevare dalla parte resistente, che, in ogni caso, non è stata fornita prova dell'esistenza contabile del credito, non avendo la società esibito la correlata documentazione probatoria.
Quanto precede è peraltro conforme alle statuizioni di questa Corte sull'analogo gravame proposto dalla stessa ricorrente avverso la cartella riferita alla precedente annualità 2020 (si rimanda, quindi, anche alla sentenza di questa Corte n. 895/2026, depositata in data 09.02.2026, intervenuta per l'altro ricorso).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 200,00 (duecento).