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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 325/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTE MARIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 169/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049590506000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.1.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 2962024 0049590506/000 notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 23.10.2024 con la quale veniva richiesto il pagamento di 3.231,00 euro per IMU relativa all'anno 2013, oltre sanzioni e interessi, per un ammontare complessivo di €. 4.473,00, assumendo la mancata notifica, la mancanza di motivazione e l'intervenuta prescrizione.
La Città Metropolitana si è costituita, sostenendo la regolarità delle notifiche e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte sul punto, l'imposta comunale sugli immobili soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche
"uno actu", con correlata applicabilità dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (v. Cass. ord.
3.7.2020, n. 13683).
Orbene, nel caso di specie l'onere di notificare regolarmente risulta pienamente rispettato dall'ente impositore, essendo stato l'avviso prodromico alla cartella impugnata, in relazione alla pretesa relativa all'anno 2013, il cui termine per la proposizione scadeva a dicembre 2018, notificato in data 5.12.2018 e, dunque, entro il suddetto termine quinquennale (v. relata di notifica in atti).
Avverso tale cartella il ricorrente non ha provveduto a proporre alcuna impugnazione, indi la successiva ingiunzione di pagamento è stata notificata il 15.4.2021 ed anch'essa non è stata impugnata, mentre poi la cartella di pagamento è stata notificata in data 23.10.2024 e, pertanto, essendo il termine di prescrizione previsto in materia di tributi locali quinquennale, nessuna prescrizione è maturata.
Da ciò ne consegue che il ricorso va rigettato e l'impugnante va condannato al pagamento della somma di euro 500,00 in favore di ciascuna della resistente per spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della resistente per spese. Palermo 14.1.2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTE MARIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 169/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049590506000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.1.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 2962024 0049590506/000 notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 23.10.2024 con la quale veniva richiesto il pagamento di 3.231,00 euro per IMU relativa all'anno 2013, oltre sanzioni e interessi, per un ammontare complessivo di €. 4.473,00, assumendo la mancata notifica, la mancanza di motivazione e l'intervenuta prescrizione.
La Città Metropolitana si è costituita, sostenendo la regolarità delle notifiche e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte sul punto, l'imposta comunale sugli immobili soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche
"uno actu", con correlata applicabilità dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (v. Cass. ord.
3.7.2020, n. 13683).
Orbene, nel caso di specie l'onere di notificare regolarmente risulta pienamente rispettato dall'ente impositore, essendo stato l'avviso prodromico alla cartella impugnata, in relazione alla pretesa relativa all'anno 2013, il cui termine per la proposizione scadeva a dicembre 2018, notificato in data 5.12.2018 e, dunque, entro il suddetto termine quinquennale (v. relata di notifica in atti).
Avverso tale cartella il ricorrente non ha provveduto a proporre alcuna impugnazione, indi la successiva ingiunzione di pagamento è stata notificata il 15.4.2021 ed anch'essa non è stata impugnata, mentre poi la cartella di pagamento è stata notificata in data 23.10.2024 e, pertanto, essendo il termine di prescrizione previsto in materia di tributi locali quinquennale, nessuna prescrizione è maturata.
Da ciò ne consegue che il ricorso va rigettato e l'impugnante va condannato al pagamento della somma di euro 500,00 in favore di ciascuna della resistente per spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della resistente per spese. Palermo 14.1.2026