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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 862/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 calce al ricorso, dall'avv. presso il cui studio in Parte_2
Trinitapoli, alla via G. Fortunato n. 34, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 12 marzo 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 01.02.2024, ha agito in giudizio al fine Parte_1 di accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere l'importo di € 2.782,47 di cui l' ha prospettato l'indebita percezione e ha chiesto la restituzione con CP_2 provvedimento di ricalcolo del 22.06.2023.
Più specificamente, a sostegno del ricorso, dopo aver premesso di percepire pensione di invalidità civile con decorrenza dall'1.11.2019, ha dedotto: che con missiva del 22.06.2023, l' prospettava l'indebita percezione della prestazione CP_2 da dicembre 2022 a luglio 2023; che pur essendosi sottoposto a visita di revisione in relazione alla prestazione percepita, non riceveva alcuna comunicazione sull'esito della stessa;
che solo dopo la recezione della comunicazione di indebito, apprendeva che l'esito del verbale di commissione non era stata a lui recapitato e, quindi, solo dopo tale comunicazione apprendeva che a seguito della visita di revisione gli era stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 75%; che il
27.10.2023 ha proposto ricorso amministrativo, respinto con provvedimento del
12.12.2023.
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità della richiesta di ripetizione, evidenziando che la prosecuzione della liquidazione e la mancata comunicazione della revoca e/o sospensione hanno ingenerato un affidamento legittimo del ricorrente in ordine al diritto a percepire l'indennità di accompagnamento anche per assenza di dolo.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari l'insussistenza dell'indebito con conseguente annullamento per illegittimità della richiesta di ripetizione e irripetibilità delle somme versate;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda e la CP_2 legittimità della richiesta di ripetizione, stante la comunicazione del verbale di revisione.
LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato;
ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Tuttavia, l'art. 1886 c.c. stabilisce
2 che le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali e che solo in mancanza si applicano le norme del codice civile.
Ciò posto, l'art. 52 della L. n. 88/1989 così stabilisce:
“1. Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 della L. n. 412/1991, contenente una norma di interpretazione autentica, ha così previsto:
“1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale la Suprema Corte ha chiarito che esso “… in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è
3 ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine di dolo comprovato” (cfr. Cass. n. 26036/19).
Inoltre, i giudici di legittimità hanno anche affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione
(come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio)” (cfr. Cass. n.
28771/2018).
Inoltre, sia pur con riferimento all'indennità di accompagnamento, la Suprema
Corte ha affermato espressamente la necessità di assicurare la tutela dell'affidamento del percipiente, anche nel caso di revoca della prestazione, dovendosi tenere conto del tempo trascorso tra l'erogazione e la richiesta di ripetizione (cfr. Cass. n. 29419/2018). Sul punto, in particolare, appare opportuno richiamare un passaggio cruciale della motivazione di tale decisione, in cui si richiamano alcune pronunce della Corte Costituzionali di particolare rilievo sul tema, evidenziando come “(…) Lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico 3 R.G.
27637/2013 riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. dall'art. 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996, n.425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità
4 civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica.
Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il
"problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ; avendo evidenziato come la CP_2 legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica,
"possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza impugnata - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita - che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.".
In altri termini, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla
Corte di Cassazione, è possibile agire per la ripetizione a fronte della percezione indebita di somme dopo la visita di verifica sempre che questa non si protragga eccessivamente nel tempo, tenuto conto del fatto che la sospensione dell'erogazione della prestazione deve essere immediata e il provvedimento di revoca deve intervenire nei novanta giorni dalla sospensione.
Tale principio, pur affermato con riferimento a una prestazione diversa da quella oggetto di causa, è certamente applicabile anche al caso di specie, travalicando la fattispecie concreta in relazione alla quale è stato affermato e considerando che esso appare corretta espressione della necessità di contemperare, in questa materia, le esigenze di recupero dell' con il legittimo affidamento del CP_2 percipiente, che diventa tanto più suscettibile di tutela quanto più si protrae la erogazione della prestazione accompagnandosi a essa, peraltro, l'inerzia dell' che nulla comunica al diretto interessato. CP_1
Ancora, Corte di Cassazione, sentenza n. 24180/2022: “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella
5 prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa
Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020;
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019)”.
In particolare, secondo tale decisione, “(…)si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negative;
tale legittimo affidamento viene meno “a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente”.
2. Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi sussistente il legittimo affidamento da parte del ricorrente, tenuto conto del fatto che quest'ultimo, a seguito della visita di revisione dell'11.11.2022, non ha ricevuto un provvedimento formale né di sospensione né di revoca della prestazione, né ha ricevuto il verbale di revisione, da cui avrebbe potuto apprendere l'esito negativo della visita, il che, unitamente alla circostanza che l' ha continuato a erogare CP_2 la prestazione come avveniva in precedenza, ha ingenerato il legittimo affidamento in ordine alla persistenza del requisito sanitario che giustificava la percezione della prestazione di cui il ricorrente era già beneficiario, e il cui venir meno è stato quindi conosciuto solo in occasione della notifica del provvedimento di indebito.
Sul punto, in particolare, deve osservarsi che la documentazione prodotta dall' non prova la regolare notifica del verbale di revisione, essendo stati CP_2 prodotti degli avvisi di ricevimento, peraltro privi di sottoscrizione, da cui risulta che gli atti sono stati restituiti al mittente per mancato recapito al destinatario
6 risultato “sconosciuto” all'indirizzo.
Né assume rilievo il fatto che l'indirizzo a cui risultano spedite le comunicazioni è quello indicato dallo stesso ricorrente come di residenza e risultante anche dal certificato storico di residenza in atti: in presenza, infatti, di una notifica non perfezionata validamente, poiché l'atto era restituito al mittente , era CP_2 necessario che quest'ultimo procedesse a nuova notifica del verbale di revisione, e procedesse, eventualmente, al recupero dell'indebito facendolo decorrere solo dal momento in cui il ricorrente aveva contezza di ciò.
Deve, quindi, ritenersi sussistente un legittimo affidamento da parte del ricorrente in ordine alla permanenza dei presupposti per continuare a percepire l'assegno ordinario e, in ogni caso, deve escludersi che sia provato un comportamento doloso da parte della stessa, con la conseguenza che il preteso indebito è riconducibile ad errore dell' che, con il suo comportamento inerte CP_2
e comunque intempestivo, ha ingenerato un legittimo affidamento in capo al ricorrente.
Alla luce di ciò, la domanda va accolta e va dichiarata l'insussistenza dell'indebito di € 2.782,47 di cui al ricorso con conseguente irripetibilità di tale somma.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, e dell'attività processuale svolta. Il compenso è aumentato del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del
Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come previsto dall'art. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”; ciò tenuto conto del fatto che gli atti del difensore sono redatti nel caso di specie in conformità a tali criteri.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to
7 che ne ha fatto richiesta. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 862/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito di €
2.782,47 di cui al ricorso con conseguente irripetibilità di tale somma;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in €
1.648,00 per compenso professionale, importo già comprensivo dell'aumento indicato in parte motiva, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to . Parte_2
Trani, 12.03.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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