Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/04/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 3757/2017 - Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3757/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 457 del 27/11/2017 emessa dall'
[...]
” e promossa Controparte_1
DA
(C.F. ), anche in qualità di l.r.p.t./amministratrice Parte_1 C.F._1 della (P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Cundari, ed elettivamente domiciliata come in atti;
- RICORRENTE -
CONTRO
, già Controparte_1 Controparte_3
(C.F. ), in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dal dott.
[...] P.IVA_2 Giuseppe Gallo, funzionario all'uopo delegato dal Direttore p.t.;
- RESISTENTE - RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con ricorso depositato il 28/12/2017, ha impugnato, ex art. 22 L. n. Parte_1 689/1981, l'ordinanza-ingiunzione n. 457 del 27/11/2017, notificata il 29/11/2017, con la quale l' le ha ingiunto il pagamento della somma Controparte_1 complessiva di Euro 9.033,00 – di cui Euro 9.000,00 per sanzioni ed Euro 33,00 per spese di notifica – a titolo di sanzione amministrativa, sul presupposto dell'avvenuta violazione dell'art. 3 del D.L. 12/2002, conv. in L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 151/2015, per aver occupato, nella giornata del 01/12/2016, i lavoratori , e Persona_1 Controparte_4
senza effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di Controparte_5 lavoro. All'uopo, la ricorrente ha eccepito l'infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e ha dedotto:
- che l'ordinanza-ingiunzione opposta trae titolo dal verbale ispettivo n. CS0003/2016-500-01 del 09/01/2017, con il quale veniva contestata all'opponente l'omessa comunicazione preventiva di assunzione di n. 5 lavoratori: Persona_1 Controparte_6 [...]
, e trovati intenti al lavoro in data 01/12/2016 CP_4 Controparte_7 Persona_2 presso la Chiesa AR Santissima di ST, sita in Campana (CS);
- che, successivamente, ai sensi dell'art. 18 l. n. 689/12981, parte opponente faceva pervenire all' propri scritti difensivi e documentazione volta ad evidenziare l'infondatezza della pretesa CP_8 sanzionatoria;
- che, in tali scritti difensivi, e poi anche in sede di audizione, parte opponente faceva presente che l'esigenza di dover impiegare repentinamente tutti i predetti lavoratori, senza poter procedere alla preventiva comunicazione di assunzione, era stata determinata dalla sopravvenuta improvvisa ed improcrastinabile necessità di effettuare i lavori sul manto di copertura della Chiesa AR
Santissima di ST, al fine di bloccare delle infiltrazioni d'acqua cagionate da forti piogge che rischiavano di danneggiare le opere artistiche e religiose presenti nella Chiesa stessa;
- che, con l'ordinanza-ingiunzione opposta, l' ha inspiegabilmente accolto solo in parte le CP_8 difese di parte opponente e ha inteso procedere con l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative con riferimento alla posizione dei lavoratori , e mentre non Per_1 CP_4 CP_5 ha dato seguito al verbale ispettivo con riguardo alle posizioni dei lavoratori e;
_6 Per_2
- che, in particolare, con riferimento ai lavoratori e , l' ha ritenuto di _6 Per_2 CP_8 ravvisare motivi di urgente necessità, legittimanti l'omissione dell'obbligo di preventiva comunicazione, in quanto contattati la mattina del 01/12/2016 direttamente dalla Confraternita
AR S.S. di ST;
- che l' avrebbe invece dovuto archiviare del tutto la pretesa avanzata con il verbale CP_8 ispettivo, senza differenziare le posizioni dei lavoratori coinvolti;
- che, nello specifico, si è presentato sul cantiere il giorno 01/12/2016 solo a seguito di Per_1 sollecitazione pervenuta dal Cassiere della Confraternita, e solo in quel frangente ha conosciuto il rappresentante della società opponente, pertanto, la sua posizione è assolutamente sovrapponibile a quella di e;
_6 Per_2
- che, ad ogni buon conto, le ragioni di urgenza legittimanti l'omissione dell'obbligo di preventiva comunicazione dell'assunzione costituiscono un elemento oggettivo valevole per tutti i lavoratori coinvolti. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale Parte_1 adito accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia l'ordinanza-ingiunzione opposta, ed ogni atto ad essa presupposto, connesso e/o collegato. In via subordinata comunque ridurre l'importo delle sanzioni amministrative al minimo. Con vittoria di competenze e spese”. Radicatosi il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata nel fascicolo telematico in data 06/09/2018, si è costituita in giudizio la , che ha Controparte_9 contestato la fondatezza del ricorso e, in particolare, ha allegato:
- che, come chiarito in plurime occasioni dal Ministero del Lavoro (da ultimo, nella circolare n.
38 del 12/11/2010), le assunzioni per causa di forza maggiore, che fanno eccezione alla comunicazione preventiva obbligatoria, sono riconducibili ai casi che il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza in quanto l'evento era imprevedibile, rendendo improcrastinabile l'assunzione e impossibile la previsione di essa, con conseguente impossibilità di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori da assumere;
- che, nel caso in esame, sulla base delle dichiarazioni raccolte dal personale di vigilanza in occasione del sopralluogo ispettivo del 1/12/2016, è risultato che tre dei cinque lavoratori trovati intenti ai lavori di ripristino della copertura della chiesa avevano già iniziato a lavorare dal giorno precedente (30/11/2016), per cui ben avrebbe potuto l'odierna opponente procedere per tempo alla loro regolare assunzione;
- che, peraltro, e avevano già in precedenza prestato servizio presso la ditta CP_4 CP_5 opponente, la quale era dunque perfettamente a conoscenza dei loro nominativi;
- che, per quanto riguarda e , l' aveva ritenuto opportuno non _6 Per_2 CP_1 procedere, in parziale accoglimento delle istanze difensive del trasgressore, in quanto i predetti avevano dichiarato di avere effettivamente iniziato a lavorare dal giorno stesso del sopralluogo e di aver conosciuto socio accomandante e sovraintendente ai lavori, solo in occasione Testimone_1 dell'arrivo in cantiere. Tanto dedotto, la resistente ha chiesto: “che codesto ecc.mo Tribunale voglia rigettare il ricorso proposto da perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente Parte_1 convalidare l'ordinanza-ingiunzione opposta, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente , da liquidare ai sensi e per Controparte_1 gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 149/2015”. R.G. n.° 3757/2017 - Pag. 3 di 7
Con ordinanza istruttoria del 4/10/2018, il Tribunale ha accolto le richieste istruttorie formulate dall'opponente ed ha rinviato la causa per l'escussione dei testi all'udienza del 16/05/2019. Espletata l'istruttoria, alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha deciso la causa come segue.
2. Nel merito L'opposizione è infondata. Giova premettere in iure che, nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (ex multis, Cass., Sez. II, n. 5122/2011).
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del processo ordinario di cognizione e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Infine, quanto all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, preme rilevarsi che - secondo quanto a più riprese stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Sez. lav. n. 10427/2014) -
“l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità”. Si è infatti affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. n. 15073/2008; Cass. n.
3525/2005) il principio, cui si è attenuta la richiamata sentenza ed al quale va data continuità, secondo il quale “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in Controparte_1 loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”. Così tracciate le coordinate ermeneutiche, e venendo all'esame del merito della fattispecie oggetto di scrutinio, ritiene questo Tribunale che l'amministrazione resistente abbia fornito prova rigorosa in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per procedere alle contestazioni di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta. Orbene, in occasione dell'accesso ispettivo, i verbalizzanti hanno dichiarato di aver rinvenuto, presso il cantiere sito in Campana (CS), alla presenza di (socio accomandante Testimone_1 della società opponente e sovraintendente ai lavori), i cinque lavoratori , , Per_1 _6 CP_4
e , intenti al rifacimento del manto di copertura del tetto della Chiesa AR CP_5 Per_2
Santissima di ST. Gli agenti ispettori hanno altresì raccolto le dichiarazioni dei lavoratori coinvolti e redatto verbale di primo accesso ispettivo.
Invero, in disparte la circostanza che la D.T.L. abbia successivamente ritenuto di accogliere le doglianze difensive dell'opponente, con riferimento alla posizione dei due lavoratori e _6
, la quale esula dal thema decidendum del presente giudizio, va osservato che l'odierna Per_2 opponente non ha mai contestato di aver realizzato la condotta rimproveratale (ossia l'impiego di lavoratori senza l'invio della prescritta preventiva comunicazione). L'opponente ha, infatti, R.G. n.° 3757/2017 - Pag. 4 di 7
invocato l'applicazione della precipua fattispecie della esimente della forza maggiore, allegando di aver dovuto procedere all'assunzione dei lavoratori in via d'urgenza in ragione della sopravvenuta, improvvisa ed improcrastinabile necessità di effettuare lavori sul manto di copertura della Chiesa AR Santissima di ST, al fine di bloccare le infiltrazioni d'acqua cagionate da forti piogge che rischiavano di danneggiare le opere artistiche e religiose presenti nella Chiesa stessa. Passando al merito della contestazione circa l'esclusione dell'obbligo della comunicazione preventiva nei casi di assunzioni effettuate a causa di forza maggiore, appare opportuno richiamare la normativa di riferimento.
Giova rammentare che nelle procedure di assunzione disciplinate dall'art. 9-bis, comma 2 e 2- bis, del Decreto Legislativo n. 510 del 1996, successivamente integrato dalla legge n. 608 del 1996
e dettagliato nell'articolo 1, comma 1180, della legge n. 296 del 2006, viene previsto che: “In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma
1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies(…);
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro”. A chiarire la nozione di “urgenza connessa a esigenze produttive” è intervenuta la nota ministeriale n. 440 del 2007, la quale ha delineato due fattispecie derogatorie all'obbligo di preavviso: da un lato, con riferimento alle cd. assunzioni d'urgenza per esigenze produttive, ha previsto che “in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di effettuare entro il giorno antecedente, mediante comunicazione con data certa di trasmissione, una prima informativa al Servizio competente, limitata alla data di inizio della prestazione e alle generalità del lavoratore e del datore di lavoro, intendendo per generalità almeno nome e cognome
(ragione sociale) e codice fiscale. Benché la norma faccia riferimento a motivi di urgenza di carattere produttivo, si ritiene che la formulazione possa ricomprendere anche le ipotesi in cui l'assunzione venga effettuata per evitare danni alle persone ed agli impianti ed in tutti quei casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non consentano di procrastinare l'impiego dei lavoratori. In tali casi, infatti, può verificarsi una oggettiva impossibilità per il datore di lavoro di acquisire le informazioni complete necessarie per adempiere all'obbligo”; dall'altro lato, con riferimento alle assunzioni legate a causa di forza maggiore, ha previsto che “restano escluse dall'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente, quelle assunzioni effettuate a causa di "forza maggiore", ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un'assunzione immediata. In via esemplificativa (ma non limitativa) sono da ricomprendere gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, uragani, terremoti, ecc.) ovvero nelle ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza (es. i supplenti del settore scolastico). Solo in tali casi, in cui la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima il verificarsi dell'evento, che risulta per sua stessa natura imprevedibile, la medesima deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5° giorno”. R.G. n.° 3757/2017 - Pag. 5 di 7
Pertanto, in base alla predetta normativa e all'interpretazione fornita dallo stesso Ministero del Lavoro, sono casi riconducibili all'alveo della forza maggiore quegli eventi che rendono impossibile, in virtù della loro natura totalmente imprevedibile, sia il posticipo dell'assunzione che la previsione di tale necessità il giorno precedente (ragion per cui viene meno anche l'obbligo di una comunicazione preliminare sintetica). L'onere della prova di dimostrare l'effettiva urgenza da cui sia derivata l'improvvisa assunzione del lavoratore è a carico del datore di lavoro. Orbene, nel caso de quo, l'opponente ha dedotto di non aver adempiuto all'obbligo della comunicazione preventiva per causa di forza maggiore, “determinata dalla sopravvenuta improvvisa ed improcrastinabile necessità di effettuare i lavori sul manto di copertura della Chiesa AR Santissima di ST, al fine di bloccare delle infiltrazioni d'acqua cagionate da forti piogge che rischiavano di danneggiare le opere artistiche e religiose presenti nella Chiesa stessa”. A fondamento delle proprie argomentazioni difensive, parte ricorrente ha prodotto in atti dichiarazione resa da , cassiere della Confraternita appaltante, a mente della quale: Parte_2
“Nel mese di Novembre dell'anno 2016, dopo copiose piogge, mi sono reso conto, insieme agli altri confratelli, che sul soffitto e sulle pareti della chiesa AR Santissima di ST si erano presentate grosse macchie di umidità che rischiavano di compromettere l'interno della chiesa ed anche delle opere artistiche realizzate sul soffitto e sui muri (…), per cui si rendeva fondamentale un intervento immediato e tempestivo onde preservarne l'integrità. Abbiamo allora interpellato la Contr ditta nella persona del sig. (…) così rappresentandogli la necessità di Testimone_1 intervenire con urgenza sul tetto della chiesa per eliminare immediatamente le infiltrazioni d'acqua che, si ribadisce, se non tempestivamente risanate, avrebbero potuto causare danni di inestimabile valore, in particolare, ai suddetti affreschi. Il sig. comprendendo la necessità di Tes_1 intervenire con urgenza, ha dato la sua disponibilità alla esecuzione immediata delle opere ed ha richiesto a noi confratelli di verificare la possibilità di avere due o tre lavoratori del luogo che potessero contribuire alla esecuzione dell'opera. (…) Abbiamo quindi interpellato due persone del luogo, confratelli, i quali spinti dalla religiosità e dal forte legame alla Madonna di ST, si rendevano disponibili a contribuire all'esecuzione dell'opera prestando la propria forza lavoro gratuitamente. Comunicavamo ai suddetti confratelli di presentarsi il giorno 01.12.2016 alle ore
7,00 presso la chiesa AR Santissima di ST ove avrebbero trovato il sig. il Tes_1 quale ultimo avrebbe formalizzato l'accordo di lavoro (…)”. Analoghe dichiarazioni dei lavoratori e sono state versate in atti a supporto Per_1 _6 della tesi difensiva dell'opponente (“dichiara di aver preso servizio lavorativo con l'impresa
[...]
la mattina del giorno 01 Dicembre 2016, contattato dal cassiere responsabile del Controparte_2 patrimonio della confraternita AR SS di ST (di cui tra l'altro fa parte), sita in Campana, per i lavori urgenti e di forza maggiore sul tetto della Chiesa, al fine di evitare ulteriori ed ingenti danni agli affreschi presenti nell'immobile. Lo stesso dichiara, altresì, di aver conosciuto il Sig. amministratore legale della suddetta ditta solo ed esclusivamente il giorno Testimone_1 01 dicembre 2016 in mattinata”). Tuttavia, ad avviso del Tribunale, la valutazione coordinata e d'insieme del materiale probatorio porta a ritenere che la ricostruzione in fatto e diritto operata dal ricorrente sia del tutto da respingere. Ed infatti, in primis, si osserva che non può qualificarsi come evento imprevisto ed eccezionale il verificarsi di forti piogge nel mese di novembre e la conseguente necessità di intervenire per rimediare a infiltrazioni d'acqua, rientrando tali eventi nella prevedibile gestione aziendale di un'impresa operante nel settore edile, quale è la società ricorrente. In tali circostanze può, al più, configurarsi un'assunzione d'urgenza per esigenze produttive, che avrebbe comunque comportato l'obbligo di comunicazione nel giorno antecedente l'inizio del rapporto, benché in forma sintetica, utilizzando il modello unificato URG, adempimento non effettuato. In ogni caso, quand'anche si volesse ipotizzare in astratto la configurabilità di una causa di forza maggiore, difetta del tutto la prova delle circostanze dedotte in ordine all'asserita R.G. n.° 3757/2017 - Pag. 6 di 7
eccezionalità delle precipitazioni nel novembre 2016, rispetto ai valori medi stagionali, nonché la prova in ordine all'imprevedibilità e improcrastinabilità dell'assunzione. Più precisamente, non è stata fornita alcuna prova né dell'impossibilità di prevedere la necessità di procedere ad ulteriori assunzioni per integrare il personale già assunto, né del danno che sarebbe conseguito qualora l'opponente avesse adempiuto all'obbligo di comunicazione preventiva ex art. 3 D.L. 12/2002, convertito in L. 73/2002, posticipando l'esecuzione dei lavori al giorno seguente. Risulta viceversa dimostrato, nel corso del presente giudizio, che l'opponente avrebbe ben potuto, con l'osservanza dell'ordinaria diligenza, ottemperare all'obbligo di comunicazione preventiva prescritto dalla legge. Infatti, l'asserita urgenza operativa e la conseguente omissione dell'adempimento ex art. 3 D.L. 12/2002, convertito in L. 73/2002, si sono dimostrati derivare da scelte discrezionali, carenze organizzative e ritardi imputabili esclusivamente al datore di lavoro atteso che: 1) le infiltrazioni da riparare erano già esistenti da giorni;
2) l' era stata CP_10 già contattata nei giorni antecedenti dalla Confraternita per l'esecuzione dei lavori in questione;
3) le piogge erano terminate e non in corso, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di organizzare al meglio il proprio capitale umano e fisico e di ottemperare agli obblighi di legge o, al più, di posticipare l'esecuzione dei lavori. Tale dato è confermato dalle dichiarazioni dello stesso teste di parte ricorrente. . il quale, all'udienza del 16/01/2020, ha dichiarato: Controparte_11
“I problemi di infiltrazione c'erano già prima dell'1.12.2016 tant'è che già prima dell'1.12.2016, ma non ricordo quando tempo, io insieme agli altri confratelli ho contattato l'impresa
[...]
. CP_2
Da ultimo, la circostanza che alcuni dei lavoratori siano stati contattati direttamente dalla Confraternita committente, non muta la natura dell'obbligo posto dalla legge in capo al datore di lavoro e non ha alcun rilievo, di per sé, come esimente, ai fini della configurabilità della causa di forza maggiore, tanto più considerando che - come già rilevato - il datore di lavoro, avendo previamente sollecitato il committente al reperimento di manodopera, disponeva del tempo necessario per adempiere all'obbligo di comunicazione (v. dichiarazione scritta versata in atti del medesimo , in cui si legge “Il sig. comprendendo la necessità di Controparte_11 Tes_1 intervenire con urgenza, ha dato la sua disponibilità alla esecuzione immediata delle opere ed ha richiesto a noi confratelli di verificare la possibilità di avere due o tre lavoratori del luogo che potessero contribuire alla esecuzione dell'opera”). Tutto ciò posto, appare evidente che la forza maggiore non è configurabile e che
[...] ha certamente posto in essere la violazione contestata. Pt_1
Circa la congruità delle sanzioni, vale osservare che in ordine alla violazione di cui all'art. 3 D.L. 12 del 2002, convertito nella legge n. 73 del 2002, modificato dall'art. 4 l. 183 del 2010, modificato altresì dal D.L. n. 145 del 2013, convertito con modificazione nella l. n. 9 del 2014
(sanzione amministrativa da euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo), la P.A. si è mantenuta entro i limiti edittali (sanzione amministrativa da euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo) e la sanzione è congrua alla luce del gravità del fatto contestato, essendo stata applicata la sanzione per un importo di poco superiore al minimo edittale. Da ciò consegue il rigetto dell'opposizione e la conseguente integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, trova applicazione l'art. 9 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 149, pertanto, esse, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico di parte ricorrente e quantificate, tenuto conto della riduzione del 20% prevista dal suddetto art. 9, da ritenersi applicabili ai funzionari dell' . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: R.G. n.° 3757/2017 - Pag. 7 di 7
➢ rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata, n. 457 del 27/11/2017;
➢ condanna l'opponente , anche in qualità di l.r.p.t./amministratrice della Parte_1
, al pagamento delle spese di lite Controparte_2 sostenute da parte resistente, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre IVA
e Cpa, se dovute, come per legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Castrovillari in data 26 aprile 2024.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'ufficio del processo dott.ssa Francesca Maglia