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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/12/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1617/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1617/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
.
[...] CP_2
RESISTENTE/I
Oggi 02/12/2025 ad ore 12.00 il Giudice, dott. AN GO, dà atto che:
Per l'Avv. BIANCARDI FRANCESCO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per Controparte_1
. l'Avv. COCCIOLO MARIA ELENA ha depositato le note di trattazione scritta.
[...] CP_2
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN GO
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN GO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1617/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vivaldi 17/A 41012 Parte_1 C.F._1
41012 Carpi Italia, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCARDI FRANCESCO
RICORRENTE/I
contro
Controparte_1
. (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C. COSTA N. 29/31 41123
[...] CP_2 P.IVA_1
MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. COCCIOLO MARIA ELENA;
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, , già dipendente dal 2007 al 2013 della Parte_1 [...]
e dal 2013 al gennaio del 2024 della con la qualifica di operatrice Controparte_3 Controparte_4 socio sanitaria, premettendo di aver riportato, in conseguenza delle mansioni svolte presso le suddette cooperative, una tendinopatia del sovraspinoso, sottospinoso, sottoscapolare e tenovaginalite clbo, alla spalla destra, tecnopatia non riconosciuta dall' , ha chiesto di: CP_2
accertare e dichiarare che la sig.ra , a causa dell'attività lavorativa svolta, di cui in premessa, Parte_1 ha riportato postumi permanenti a carico della spalla destra, riconducibili a malattia professionale, nella pagina 2 di 8 misura del 6% (da unificarsi a precedente riconoscimento di postumi, per un complessivo punteggio del
12%) o in quella diversa, maggiore o minore percentuale che risulterà determinata a seguito della richiesta CTU e conseguentemente condannare l' Controparte_5
– in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla
[...] sig.ra l'indennizzo relativo alla patologia a carico della spalla destra nella misura del 6% o Parte_1 in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà riconosciuta a seguito di CTU, da unificarsi al grado di inabilità già riconosciuto dall'Istituto per un complessivo grado del 12% o nella diversa misura, maggiore o minore che verrà accertata a seguito di CTU. Il tutto maggiorato del maggiore importo tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In particolare, ha dedotto che le sue mansioni lavorative sarebbero consistite nel fare assistenza domiciliare a pazienti non autosufficienti, anziani, non collaboranti e allettati, siti nel comune di Modena.
In particolare, si sarebbe occupata dell'igiene personale dei pazienti, di alzarli dal letto, di fargli effettuare i movimenti posturali opportuni per la loro patologia, di vestirli, di farli deambulare, di accompagnarli alle visite mediche provvedendo alle relative operazioni di accesso e recesso dall'autoveicolo e dalla sedia a rotelle, di fargli la spesa alimentare, comprese le casse d'acqua; tale lavoro, avrebbe comportato
- a suo dire - un enorme sforzo a carico del rachide e delle spalle, in posizioni spesso antiergonomiche perché la ricorrente, al domicilio dei pazienti, non avrebbe avuto a disposizione alcun ausilio per il sollevamento e doveva movimentare pazienti talvolta molto pesanti e irrigiditi se non addirittura riluttanti;
inoltre, avrebbe operato spesso da sola, occupandosi di almeno quattro pazienti, uno ogni ora, con turni di lavoro di 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato compreso.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
Specificamente, secondo l'ente previdenziale, in data 8.5.2023 la ricorrente avrebbe fatto pervenire all' domanda di riconoscimento di tre patologie: CP_1
• ernia discale del rachide lombo-sacrale (caso 520080358)
• tendinite sovraspinoso (caso 520080356)
• tendinite CLB (caso 520080357).
La prima patologia sarebbe stata riconosciuta dall'Istituto con danno valutato in misura del 6% mentre le patologie a carico della spalla destra, oggetto del presente giudizio, sarebbero state respinte per
“inidoneità del rischio in malattia non tabellata”.
Istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di CTU, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
pagina 3 di 8 Nel merito, si controverte in ordine alle mansioni svolte e all'attribuibilità causale degli esiti disfunzionali conclamati rispetto all'attività lavorativa della ricorrente, oltre che sull'eventuale entità delle menomazioni all'integrità psico-fisica patite.
Come è noto, in tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita.
Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cassazione civile sez. lav. 26 giugno 2009 n.
15080;Cass. civ. Sez. lavoro, 07-04-2015, n. 6933). In merito alla malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (Cass. civ. sez. lavoro, 07-03-2017, n. 5704). in mancanza di tabellazione, esso non può essere affermato in modo rigidamente deterministico sulla base del solo riscontro della presenza di un fattore di rischio nel luogo di lavoro;
ma - pur tenendo conto della diverse regole di giudizio presenti in ciascuno dei medesimi settori - andrà ricostruito ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., secondo il criterio della conditio sine qua non, della causalità necessaria. Occorrerà perciò la verifica della probabilità logica (Sez. Un.
Penali 30328/2002) che rispetto a quella epidemiologica o statistica richiede la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge scientifica al singolo evento, in base al c.d. giudizio contro fattuale.
Più specificamente, in relazione a quest'ultimo aspetto la giurisprudenza ha affermato che nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge
(Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 26/03/2015, n. 6105).
pagina 4 di 8 In mancanza di tabellazione, esso non può essere affermato in modo rigidamente deterministico sulla base del solo riscontro della presenza di un fattore di rischio nel luogo di lavoro;
ma - pur tenendo conto della diverse regole di giudizio presenti in ciascuno dei medesimi settori - andrà ricostruito ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., secondo il criterio della conditio sine qua non, della causalità necessaria.
Occorrerà perciò la verifica della probabilità logica (Sez. Un. Penali 30328/2002) che rispetto a quella epidemiologica o statistica richiede la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge scientifica al singolo evento, in base al c.d. giudizio contro fattuale.
In ogni caso, è necessario che il lavoratore alleghi e provi di esser stato addetto (e in quale misura) alla mansione che ha determinato l'esposizione al rischio, così assolvendo gli oneri di allegazione e probatori.
Questa è l'anamnesi fornita dalla ricorrente:
L'istruttoria testimoniale condotta ha confermato che non vi fosse la presenza costante di ausili ovvero di colleghi con cui effettuare la movimentazione da parte dei pazienti.
Parte ricorrente, inoltre, non ha allegato che le patologie denunciate rientrino in quelle tabellate, con conseguente inoperatività del congegno giuridico determinante l'inversione dell'onere probatorio.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, è stato fornito il seguente incarico a CTU: "Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento all'anamnesi lavorativa, compiuto ogni accertamento necessario su/le modalità del lavoro e sull'ambiente di lavoro, ove del caso anche previo sopralluogo del posto di espletamento del lavoro, compiuti i rilievi ritenuti necessari, acquisita eventuale documentazione presso organi pubblici, sentite le osservazioni degli eventuali consulenti delle parti, se la ricorrente sia affetto da malattia/e di natura professionale casualmente collegata/e all'attività di lavoro (eventualmente fornendo indicazioni utili a verificarne il carattere “tabellato” o meno) e se, dalla/e malattia/e professionale, abbia riportato danni all'integrità psico —fisica o abbia subito aggravamento di esiti da malattia professionale o infortunio già riconosciuti dall' . Indichi CP_2
pagina 5 di 8 altresì i codici tabellari di cui al D.L. 38/2000 di riferimento delle patologie eventualmente riscontrate;
tenga conto il CTU delle risultanze della prova testimoniale, con specifico riferimento alla non costante presenza di ausilii o di colleghi per effettuare le movimentazioni dei pazienti".
All'esito delle operazioni peritali, il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) La sig.ra ha svolto attività lavorativa dal 2007 al 2013 alle dipendenze della Parte_1 [...]
e dal 2013 al gennaio del 2024 presso la con la qualifica di Controparte_3 Controparte_4 operatrice sociosanitaria a domicilio;
2) la stessa il 07.03.2022 durante il lavoro riportava un “trauma distrattivo spalla destra da sforzo” (cfr referto del Pronto-Soccorso del Policlinico di Modena);
3) gli esami strumentali (ecografie e RM) effettuati nell'immediatezza dell'evento lesivo e nel corso del successivo iter clinico non hanno evidenziato lesioni osteo-articolari e/o capsulo-legamentose alla spalla destra;
4) il quadro clinico emerso in occasione della visita peritale non determina un danno biologico suscettibile di apprezzamento medicolegale in termini di danno biologico permanente ai sensi delle tabelle di cui al DL 38/2000;
5) il rischio lavorativo alla spalla destra (in soggetto che si dichiara destrimane) è sempre stato al di sotto del valore soglia;
6) non è possibile descrivere l'attività lavorativa svolta dalla Sig. ra come caratterizzata Parte_1 da movimenti ripetuti dell'arto superiore destro oltre il piano delle spalle;
7) irrilevante ai fini della valutazione del caso della Sig.ra il caso della Sig.ra Parte_1 Per_1
”.
[...]
In risposta alle osservazioni di parte resistente, il CTU ha ulteriormente chiarito: “L'evento lesivo del
07.03.2022 descritto dalla paziente, gli esami strumentali (rx), la clinica riscontrata in Pronto-Soccorso
e gli esami strumentali effettuati successivamente (ecografie e RM) non hanno evidenziato lesioni osteo- articolari e/o capsulo-legamentose anche parziali alla spalla destra”; la “calcificazione di 4 mm in adiacenza al trochite omerale” riscontrata agli rx effettuati in Pronto-Soccorso non è stata confermata negli accertamenti ecografici e RM effettuati in seguito. Il quadro clinico veniva inquadrato come
“capsulite adesiva” - patologia infiammatoria acuta che insorge senza alcuna causa apparente, più frequentemente in soggetti di età compresa tra i 40 ed i 60 anni che colpisce prevalentemente le donne che hanno un rischio doppio/triplo rispetto agli uomini e i soggetti affetti da disfunzioni tiroidee (vedi
pagina 6 di 8 anamnesi del 06.07.2023); le tabelle alle voci 224 e 227 non fanno riferimento a CP_2 CP_2
“TENDINOPATIA DEGENERATIVA DELLA CUFFIA DEI ROTATORIA”.
“ (…) dai documenti esaminati emerge che i rischi specifici della mansione della sig.ra erano Pt_1 movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue;
nel caso di specie non emergono elementi oggettivi che dimostrano un rischio lavorativo alla spalla destra superiore al valore soglia e che
l'attività lavorativa svolta della Sig. ra (OSS domiciliare) fosse caratterizzata da Parte_1 movimenti ripetuti delle spalle dell'arto superiore destro oltre il piano delle spalle”.
Sotto quest'ultimo profilo, appare evidente come la movimentazione dei pazienti – anche in assenza di ausili – non implichi di per sé dei movimenti ripetuti (giacché il paziente non viene movimentato continuativamente) né, tantomeno, al di sopra del piano delle spalle, tenuto conto dell'altezza dei letti ove sono collocati i pazienti, secondo l'id quod plerumque accidit, anche considerando l'altezza non elevata della ricorrente (trattasi comunque di profilo non sufficientemente scrutinato in atti).
L'indicazione del dott. del rischio per movimenti ripetuti è presumibilmente frutto di un errore Per_2 materiale: infatti, non sono nemmeno descritti nell'anamnesi quali sarebbero i movimenti ripetuti compiuti nell'esercizio delle mansioni di OO.SS.; inoltre, la corrispondente casella non risulta barrata nei giudizi successivi.
In ogni caso, il CTU non ha riscontrato alcuna menomazione permanente dell'integrità psico-fisica o, comunque, in misura superiore alla soglia indennizzabile.
L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, prive di vizi logici e aderenti alla documentazione sanitaria.
Né, d'altronde, risultano altrimenti dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. 7341/2004).
Il ricorso non merita dunque accoglimento.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.697,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2697, oltre rimb. forf.
IVA e CPA;
Modena, 2 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
AN GO
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1617/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
.
[...] CP_2
RESISTENTE/I
Oggi 02/12/2025 ad ore 12.00 il Giudice, dott. AN GO, dà atto che:
Per l'Avv. BIANCARDI FRANCESCO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per Controparte_1
. l'Avv. COCCIOLO MARIA ELENA ha depositato le note di trattazione scritta.
[...] CP_2
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN GO
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN GO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1617/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vivaldi 17/A 41012 Parte_1 C.F._1
41012 Carpi Italia, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCARDI FRANCESCO
RICORRENTE/I
contro
Controparte_1
. (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C. COSTA N. 29/31 41123
[...] CP_2 P.IVA_1
MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. COCCIOLO MARIA ELENA;
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, , già dipendente dal 2007 al 2013 della Parte_1 [...]
e dal 2013 al gennaio del 2024 della con la qualifica di operatrice Controparte_3 Controparte_4 socio sanitaria, premettendo di aver riportato, in conseguenza delle mansioni svolte presso le suddette cooperative, una tendinopatia del sovraspinoso, sottospinoso, sottoscapolare e tenovaginalite clbo, alla spalla destra, tecnopatia non riconosciuta dall' , ha chiesto di: CP_2
accertare e dichiarare che la sig.ra , a causa dell'attività lavorativa svolta, di cui in premessa, Parte_1 ha riportato postumi permanenti a carico della spalla destra, riconducibili a malattia professionale, nella pagina 2 di 8 misura del 6% (da unificarsi a precedente riconoscimento di postumi, per un complessivo punteggio del
12%) o in quella diversa, maggiore o minore percentuale che risulterà determinata a seguito della richiesta CTU e conseguentemente condannare l' Controparte_5
– in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla
[...] sig.ra l'indennizzo relativo alla patologia a carico della spalla destra nella misura del 6% o Parte_1 in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà riconosciuta a seguito di CTU, da unificarsi al grado di inabilità già riconosciuto dall'Istituto per un complessivo grado del 12% o nella diversa misura, maggiore o minore che verrà accertata a seguito di CTU. Il tutto maggiorato del maggiore importo tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In particolare, ha dedotto che le sue mansioni lavorative sarebbero consistite nel fare assistenza domiciliare a pazienti non autosufficienti, anziani, non collaboranti e allettati, siti nel comune di Modena.
In particolare, si sarebbe occupata dell'igiene personale dei pazienti, di alzarli dal letto, di fargli effettuare i movimenti posturali opportuni per la loro patologia, di vestirli, di farli deambulare, di accompagnarli alle visite mediche provvedendo alle relative operazioni di accesso e recesso dall'autoveicolo e dalla sedia a rotelle, di fargli la spesa alimentare, comprese le casse d'acqua; tale lavoro, avrebbe comportato
- a suo dire - un enorme sforzo a carico del rachide e delle spalle, in posizioni spesso antiergonomiche perché la ricorrente, al domicilio dei pazienti, non avrebbe avuto a disposizione alcun ausilio per il sollevamento e doveva movimentare pazienti talvolta molto pesanti e irrigiditi se non addirittura riluttanti;
inoltre, avrebbe operato spesso da sola, occupandosi di almeno quattro pazienti, uno ogni ora, con turni di lavoro di 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato compreso.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
Specificamente, secondo l'ente previdenziale, in data 8.5.2023 la ricorrente avrebbe fatto pervenire all' domanda di riconoscimento di tre patologie: CP_1
• ernia discale del rachide lombo-sacrale (caso 520080358)
• tendinite sovraspinoso (caso 520080356)
• tendinite CLB (caso 520080357).
La prima patologia sarebbe stata riconosciuta dall'Istituto con danno valutato in misura del 6% mentre le patologie a carico della spalla destra, oggetto del presente giudizio, sarebbero state respinte per
“inidoneità del rischio in malattia non tabellata”.
Istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di CTU, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
pagina 3 di 8 Nel merito, si controverte in ordine alle mansioni svolte e all'attribuibilità causale degli esiti disfunzionali conclamati rispetto all'attività lavorativa della ricorrente, oltre che sull'eventuale entità delle menomazioni all'integrità psico-fisica patite.
Come è noto, in tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita.
Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cassazione civile sez. lav. 26 giugno 2009 n.
15080;Cass. civ. Sez. lavoro, 07-04-2015, n. 6933). In merito alla malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (Cass. civ. sez. lavoro, 07-03-2017, n. 5704). in mancanza di tabellazione, esso non può essere affermato in modo rigidamente deterministico sulla base del solo riscontro della presenza di un fattore di rischio nel luogo di lavoro;
ma - pur tenendo conto della diverse regole di giudizio presenti in ciascuno dei medesimi settori - andrà ricostruito ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., secondo il criterio della conditio sine qua non, della causalità necessaria. Occorrerà perciò la verifica della probabilità logica (Sez. Un.
Penali 30328/2002) che rispetto a quella epidemiologica o statistica richiede la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge scientifica al singolo evento, in base al c.d. giudizio contro fattuale.
Più specificamente, in relazione a quest'ultimo aspetto la giurisprudenza ha affermato che nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge
(Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 26/03/2015, n. 6105).
pagina 4 di 8 In mancanza di tabellazione, esso non può essere affermato in modo rigidamente deterministico sulla base del solo riscontro della presenza di un fattore di rischio nel luogo di lavoro;
ma - pur tenendo conto della diverse regole di giudizio presenti in ciascuno dei medesimi settori - andrà ricostruito ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., secondo il criterio della conditio sine qua non, della causalità necessaria.
Occorrerà perciò la verifica della probabilità logica (Sez. Un. Penali 30328/2002) che rispetto a quella epidemiologica o statistica richiede la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge scientifica al singolo evento, in base al c.d. giudizio contro fattuale.
In ogni caso, è necessario che il lavoratore alleghi e provi di esser stato addetto (e in quale misura) alla mansione che ha determinato l'esposizione al rischio, così assolvendo gli oneri di allegazione e probatori.
Questa è l'anamnesi fornita dalla ricorrente:
L'istruttoria testimoniale condotta ha confermato che non vi fosse la presenza costante di ausili ovvero di colleghi con cui effettuare la movimentazione da parte dei pazienti.
Parte ricorrente, inoltre, non ha allegato che le patologie denunciate rientrino in quelle tabellate, con conseguente inoperatività del congegno giuridico determinante l'inversione dell'onere probatorio.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, è stato fornito il seguente incarico a CTU: "Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento all'anamnesi lavorativa, compiuto ogni accertamento necessario su/le modalità del lavoro e sull'ambiente di lavoro, ove del caso anche previo sopralluogo del posto di espletamento del lavoro, compiuti i rilievi ritenuti necessari, acquisita eventuale documentazione presso organi pubblici, sentite le osservazioni degli eventuali consulenti delle parti, se la ricorrente sia affetto da malattia/e di natura professionale casualmente collegata/e all'attività di lavoro (eventualmente fornendo indicazioni utili a verificarne il carattere “tabellato” o meno) e se, dalla/e malattia/e professionale, abbia riportato danni all'integrità psico —fisica o abbia subito aggravamento di esiti da malattia professionale o infortunio già riconosciuti dall' . Indichi CP_2
pagina 5 di 8 altresì i codici tabellari di cui al D.L. 38/2000 di riferimento delle patologie eventualmente riscontrate;
tenga conto il CTU delle risultanze della prova testimoniale, con specifico riferimento alla non costante presenza di ausilii o di colleghi per effettuare le movimentazioni dei pazienti".
All'esito delle operazioni peritali, il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) La sig.ra ha svolto attività lavorativa dal 2007 al 2013 alle dipendenze della Parte_1 [...]
e dal 2013 al gennaio del 2024 presso la con la qualifica di Controparte_3 Controparte_4 operatrice sociosanitaria a domicilio;
2) la stessa il 07.03.2022 durante il lavoro riportava un “trauma distrattivo spalla destra da sforzo” (cfr referto del Pronto-Soccorso del Policlinico di Modena);
3) gli esami strumentali (ecografie e RM) effettuati nell'immediatezza dell'evento lesivo e nel corso del successivo iter clinico non hanno evidenziato lesioni osteo-articolari e/o capsulo-legamentose alla spalla destra;
4) il quadro clinico emerso in occasione della visita peritale non determina un danno biologico suscettibile di apprezzamento medicolegale in termini di danno biologico permanente ai sensi delle tabelle di cui al DL 38/2000;
5) il rischio lavorativo alla spalla destra (in soggetto che si dichiara destrimane) è sempre stato al di sotto del valore soglia;
6) non è possibile descrivere l'attività lavorativa svolta dalla Sig. ra come caratterizzata Parte_1 da movimenti ripetuti dell'arto superiore destro oltre il piano delle spalle;
7) irrilevante ai fini della valutazione del caso della Sig.ra il caso della Sig.ra Parte_1 Per_1
”.
[...]
In risposta alle osservazioni di parte resistente, il CTU ha ulteriormente chiarito: “L'evento lesivo del
07.03.2022 descritto dalla paziente, gli esami strumentali (rx), la clinica riscontrata in Pronto-Soccorso
e gli esami strumentali effettuati successivamente (ecografie e RM) non hanno evidenziato lesioni osteo- articolari e/o capsulo-legamentose anche parziali alla spalla destra”; la “calcificazione di 4 mm in adiacenza al trochite omerale” riscontrata agli rx effettuati in Pronto-Soccorso non è stata confermata negli accertamenti ecografici e RM effettuati in seguito. Il quadro clinico veniva inquadrato come
“capsulite adesiva” - patologia infiammatoria acuta che insorge senza alcuna causa apparente, più frequentemente in soggetti di età compresa tra i 40 ed i 60 anni che colpisce prevalentemente le donne che hanno un rischio doppio/triplo rispetto agli uomini e i soggetti affetti da disfunzioni tiroidee (vedi
pagina 6 di 8 anamnesi del 06.07.2023); le tabelle alle voci 224 e 227 non fanno riferimento a CP_2 CP_2
“TENDINOPATIA DEGENERATIVA DELLA CUFFIA DEI ROTATORIA”.
“ (…) dai documenti esaminati emerge che i rischi specifici della mansione della sig.ra erano Pt_1 movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue;
nel caso di specie non emergono elementi oggettivi che dimostrano un rischio lavorativo alla spalla destra superiore al valore soglia e che
l'attività lavorativa svolta della Sig. ra (OSS domiciliare) fosse caratterizzata da Parte_1 movimenti ripetuti delle spalle dell'arto superiore destro oltre il piano delle spalle”.
Sotto quest'ultimo profilo, appare evidente come la movimentazione dei pazienti – anche in assenza di ausili – non implichi di per sé dei movimenti ripetuti (giacché il paziente non viene movimentato continuativamente) né, tantomeno, al di sopra del piano delle spalle, tenuto conto dell'altezza dei letti ove sono collocati i pazienti, secondo l'id quod plerumque accidit, anche considerando l'altezza non elevata della ricorrente (trattasi comunque di profilo non sufficientemente scrutinato in atti).
L'indicazione del dott. del rischio per movimenti ripetuti è presumibilmente frutto di un errore Per_2 materiale: infatti, non sono nemmeno descritti nell'anamnesi quali sarebbero i movimenti ripetuti compiuti nell'esercizio delle mansioni di OO.SS.; inoltre, la corrispondente casella non risulta barrata nei giudizi successivi.
In ogni caso, il CTU non ha riscontrato alcuna menomazione permanente dell'integrità psico-fisica o, comunque, in misura superiore alla soglia indennizzabile.
L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, prive di vizi logici e aderenti alla documentazione sanitaria.
Né, d'altronde, risultano altrimenti dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. 7341/2004).
Il ricorso non merita dunque accoglimento.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.697,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2697, oltre rimb. forf.
IVA e CPA;
Modena, 2 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
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