Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01202/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2023, proposto da
Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Liceo Statale Virgilio-Redi di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
Consip S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data da ottobre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 30 dicembre 2013, prot. 6001/A35 (CIG 44111145003), nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura (prot.178/A35 del 14 gennaio 2016; prot. 2388/C14 del 09 maggio 2016; prot. 0004931/E del 13 settembre 2017; prot. 2315/VIII.1 del 27 marzo 2018; prot. 6301/VI.8 dell’11 ottobre 2018; prot. 2522 del 08 aprile 2019; prot. 7484/V del 02 ottobre 2019) emessi dal Liceo Statale Virgilio-Redi di Lecce, nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann “per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione”.
e, ove occorrer possa, per l’annullamento
del diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.;
nonché per la condanna
al pagamento in favore della ricorrente:
- dell’importo complessivo di € 8.054,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dall’ottobre 2018 al 29 febbraio 2020,
- degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Liceo Statale Virgilio-Redi di Lecce, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Consip S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. RL IA e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato G. Marzo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 17 novembre 2023 e depositato in data 29 novembre 2023, la Società ricorrente – che in data 23 novembre 2013 ha stipulato con Consip S.p.A. la convenzione per l’affidamento dei “Servizi di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica amministrazione”- ha chiesto l’accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 30 dicembre 2013, prot. 6001/A35 (CIG 44111145003), nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura (prot.178/A35 del 14 gennaio 2016; prot. 2388/C14 del 09 maggio 2016; prot. 0004931/E del 13 settembre 2017; prot. 2315/VIII.1 del 27 marzo 2018; prot. 6301/VI.8 dell’11 ottobre 2018; prot. 2522 del 08 aprile 2019; prot. 7484/V del 02 ottobre 2019) emessi dal Liceo Statale Virgilio-Redi di Lecce - che in data 19 settembre 2023 ha respinto la fattura trasmessa dalla Dussmann tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI), con il conteggio della revisione - nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann per l’affidamento dei servizi citati.
Ha chiesto, altresì, ove occorrer possa, l’annullamento del diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla stessa Società ricorrente e, infine, la condanna al pagamento in favore della ricorrente dell’importo complessivo di € 8.054,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dall’ottobre 2018 al 29 febbraio 2020, nonché degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
A sostegno del ricorso ha dedotto:
a) la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in applicazione degli art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e 133, lett. e) n. 2, c.p.a.;
b) il diritto alla revisione dei prezzi, in applicazione dell’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip, dell’art. 9.4 del Capitolato tecnico; l’assenza di prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. e dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006;
c) la quantificazione dell’importo dovuto, ai sensi dell’art. 9.4 del Capitolato tecnico;
d) la spettanza degli interessi moratori, in applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002.
Il 12 dicembre 2023, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, Liceo Statale Virgilio-Redi di Lecce, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Consip S.p.a. si sono costituiti in giudizio.
Il 19 luglio 2024, la Società ricorrente ha depositato una istanza di prelievo, ai sensi dell’art. 71 co.2 c.p.a., chiedendo la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito.
Il 2 aprile 2025, la Società ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Il 14 aprile 2025, la Società ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale, premesso che nelle more del giudizio è intervenuto il pagamento di quanto richiesto e che, pertanto, il bene della vita per cui era stato azionato il ricorso è stato soddisfatto, ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34 comma 5 c.p.a., con rifusione delle spese di lite.
Nella pubblica udienza del 21 maggio 2025, il Presidente di questa Sezione – preliminarmente - ha avvisato le parti, ex art. 73 comma 3 c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. in favore dell’A.G.O., in presenza di una clausola che contempla sia nell'an che nel quantum il diritto della Società odierna ricorrente, alla revisione dei prezzi indicati, e ha segnalato anche che una questione identica sarà decisa in appello dal Consiglio di Stato nell’udienza pubblica del 20 maggio 2025. Successivamente, quindi, a fronte della richiesta di un rinvio per la trattazione dell'incidente cautelare, avanzata dal difensore del Società ricorrente ha ritenuta giustificata la richiesta della parte ricorrente, e ha disposto il rinvio della causa per la trattazione nel merito all'udienza pubblica del 10 marzo 2026.
Nella pubblica udienza del 10 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via del tutto preliminare, osserva il Tribunale che la presente controversia, inerente la revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi, rientra nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, alla luce anche della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4655 del 28 maggio 2025, atteso che l’art. 133, comma 1, lett. e) n. 2, del Codice del Processo Amministrativo prevede che: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 (…)” e, infine, l’art. 115 D. Lgs. n. 163 del 2006 (riproduttivo dell’art. 6, quarto comma, della Legge n° 537/1993, come modificato dall’art. 44 della L. n° 724/1994) recita: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.”.
L’art. 115 del D. Lgs. n.163 del 2006: “a) detta una disciplina speciale, circa il riconoscimento della revisione dei prezzi nei contratti pubblici (appalti di servizi e forniture) a esecuzione periodica o continuativa che prevale su quella generale di cui all’articolo 1664 del codice civile; ne discende la nullità delle clausole dei contratti pubblici che, pur contemplando la revisione dei prezzi, prevedano, conformemente alla disciplina civilistica, anche in forma indiretta, un’alea a danno dell’appaltatore (pari a un decimo del prezzo); b) tale disciplina ha natura imperativa e s’impone nelle pattuizioni private modificando e integrando la volontà delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo di cui all’articolo 1339 del codice civile. Conseguentemente le clausole difformi sono nulle nella loro globalità, anche se la nullità non investe l’intero contratto, in applicazione del principio “utile per inutile non vitiatur”, sancito dall’articolo 1419 del codice civile (TAR Puglia, Lecce, sez. III, 7 aprile 2010, n, 898 e 13 dicembre 2010, n. 2826). La clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha, infatti, lo scopo di tenere indenni gli appaltatori della Pubblica Amministrazione da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell’offerta, potrebbero indurre l’appaltatore a svolgere il servizio o a eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 22 ottobre 2012, n. 1699)” (T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 28.11.2012, n° 1944; nello stesso senso, T.A.R. Puglia, Lecce, I Sezione, 11.12.2013, n° 2424).
Pertanto “negli appalti pubblici di servizi la pretesa ai compensi revisionali, siccome scaturente da una clausola che si inserisce automaticamente nei relativi contratti, ha sempre consistenza di diritto soggettivo perfetto in ordine all’an ed al quantum della revisione prezzi sicché, in base al c.d. criterio del petitum sostanziale, tutte le domande azionate concernono la tutela di diritti soggettivi patrimoniali, previa eventuale disapplicazione dell’atto paritetico impugnato(T.A.R. Puglia, Lecce, II Sezione, 22 Ottobre 2012 n° 1699)” (T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 1 Agosto 2016, n° 1317; nello stesso senso, T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 28 Novembre 2012, n° 1944, cit.).
Come sostenuto dal Consiglio di Stato, infatti “l’estensione della giurisdizione esclusiva prevista dalla poc’anzi richiamata lettera e), n. 2 dell’art. 133 cod. proc. amm.” ha fondamento nell’esigenza di concentrare presso l’ordine giurisdizionale amministrativo “tutte le controversie in una specifica materia contraddistinta da un intreccio di diritti soggettivi ed interessi legittimi e così superare gli inconvenienti pratici connessi al tradizionale criterio di riparto fondato sulla distinzione tra le situazioni giuridiche soggettive ora enunciate. E’ dunque errato nella prospettiva ora delineata attribuire rilievo alla consistenza della posizione giuridica azionata in giudizio, come ha invece fatto il Tribunale amministrativo, posto che la giurisdizione esclusiva prescinde dalla contrapposizione diritto soggettivo – interesse legittimo”. (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, n. 5446/2019). Anche la Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza del 1° febbraio 2019, n. 3160 ha infatti, affermato che l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi ex art. 133, comma 1, lettera e), n. 2, cod. proc. amm. «ha ormai assunto una portata ampia e generale, superandosi il tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all’an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso», per cui entrambe rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista da tale disposizione del codice del processo amministrativo.
3. Tanto premesso, ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
3.1 In particolare, osserva il Collegio che, con memoria del 14 aprile 2025, la Società ricorrente ha comunicato che, nelle more del giudizio, è intervenuto il pagamento di quanto richiesto, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
3.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
4. Sussistono nondimeno i presupposti di legge, stante la peculiarità e la complessità della controversia (anche con riguardo ai profili di giurisdizione, risolti a favore del G.A. solo a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4655 del 28 maggio 2025), per disporre la compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR RO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
RL IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL IA | TR RO |
IL SEGRETARIO