CASS
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2024, n. 20337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20337 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA AM nato il [...] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20337 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 10/04/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 28 giugno 2023 la Corte di appello di Roma ha riformato in parte la sentenza pronunciata in data 8 gennaio 2019 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Roma. AN AK è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A), del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo B) e gli sono state concesse le attenuanti generiche (negate in primo grado). La pena base è stata indicata in anni due di reclusione ed € 5.200 di multa per il delitto di cui al capo A), ritenuto più grave;
la pena così determinata è stata ridotta ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed € 3.450 di multa ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen.; è stato operato l'aumento per la ritenuta continuazione col delitto di cui al capo B); la pena, determinata in anni uno, mesi sei di reclusione ed € 3.750 di multa è stata ridotta, per la scelta del rito, alla pena finale di anni uno di reclusione ed C 2.500 di multa. 2. Contro la sentenza della Corte di appello ha proposto tempestivo ricorso l'avv. Giovanni RI CI, sostituto processuale ai fini dell'impugnazione, del difensore di fiducia dell'imputato avv. Cleo Maria Feoli. Il ricorso si articola in tre motivi. 2.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stato qualificato il fatto di cui al capo A) quale violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. La difesa si duole che la lieve entità del fatto sia stata esclusa in ragione del solo dato ponderale, del grado di purezza della sostanza e delle dosi ricavabili, in contrasto con l'orientamento affermato dalla sesta sezione penale di questa Corte con la sentenza n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149. Sostiene inoltre che, con una motivazione che sarebbe manifestamente illogica, la Corte territoriale ha attribuito significato alla suddivisione della sostanza in due involucri. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata ritenuta inammissibile, in quanto sollevata con motivi aggiunti, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod. pen. che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice di appello. 2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione con la quale è stata respinta la richiesta di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Secondo il ricorrente vi è contraddizione tra la decisione di applicare all'imputato le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. e la valutazione negativa della 2 personalità dell'imputato quanto al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Le attenuanti generiche, infatti, sono state riconosciute tenendo conto delle peculiari condizioni soggettive dell'imputato (cittadino straniero, ospite di un centro di accoglienza per richiedenti asilo). 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso perché manifestamente infondati o aspecifici. 4. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. perché, unitamente ad esso, non è stato depositato specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. Ai fini della presentazione del ricorso, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Cleo Maria Feoli (non iscritta all'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori) ha nominato quale sostituto processuale l'avv. Giovanni RI CI. Questi ha proposto tempestivo ricorso, ma all'atto di impugnazione non è allegato alcun mandato ad impugnare, né in favore dell'avv. Feoli, né in favore dell'avv. CI. Si deve allora prendere atto che il processo di appello si è svolto in assenza dell'imputato e, pertanto, al ricorso avrebbe dovuto essere allegato, a pena di inammissibilità, uno «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza». Ed invero, «in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori» (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Marini, Rv. 285891; nello stesso senso: Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305; Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 3 Il Consigliere estensore cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Pre i nte
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20337 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 10/04/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 28 giugno 2023 la Corte di appello di Roma ha riformato in parte la sentenza pronunciata in data 8 gennaio 2019 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Roma. AN AK è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A), del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo B) e gli sono state concesse le attenuanti generiche (negate in primo grado). La pena base è stata indicata in anni due di reclusione ed € 5.200 di multa per il delitto di cui al capo A), ritenuto più grave;
la pena così determinata è stata ridotta ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed € 3.450 di multa ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen.; è stato operato l'aumento per la ritenuta continuazione col delitto di cui al capo B); la pena, determinata in anni uno, mesi sei di reclusione ed € 3.750 di multa è stata ridotta, per la scelta del rito, alla pena finale di anni uno di reclusione ed C 2.500 di multa. 2. Contro la sentenza della Corte di appello ha proposto tempestivo ricorso l'avv. Giovanni RI CI, sostituto processuale ai fini dell'impugnazione, del difensore di fiducia dell'imputato avv. Cleo Maria Feoli. Il ricorso si articola in tre motivi. 2.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stato qualificato il fatto di cui al capo A) quale violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. La difesa si duole che la lieve entità del fatto sia stata esclusa in ragione del solo dato ponderale, del grado di purezza della sostanza e delle dosi ricavabili, in contrasto con l'orientamento affermato dalla sesta sezione penale di questa Corte con la sentenza n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149. Sostiene inoltre che, con una motivazione che sarebbe manifestamente illogica, la Corte territoriale ha attribuito significato alla suddivisione della sostanza in due involucri. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata ritenuta inammissibile, in quanto sollevata con motivi aggiunti, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod. pen. che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice di appello. 2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione con la quale è stata respinta la richiesta di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Secondo il ricorrente vi è contraddizione tra la decisione di applicare all'imputato le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. e la valutazione negativa della 2 personalità dell'imputato quanto al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Le attenuanti generiche, infatti, sono state riconosciute tenendo conto delle peculiari condizioni soggettive dell'imputato (cittadino straniero, ospite di un centro di accoglienza per richiedenti asilo). 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso perché manifestamente infondati o aspecifici. 4. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. perché, unitamente ad esso, non è stato depositato specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. Ai fini della presentazione del ricorso, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Cleo Maria Feoli (non iscritta all'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori) ha nominato quale sostituto processuale l'avv. Giovanni RI CI. Questi ha proposto tempestivo ricorso, ma all'atto di impugnazione non è allegato alcun mandato ad impugnare, né in favore dell'avv. Feoli, né in favore dell'avv. CI. Si deve allora prendere atto che il processo di appello si è svolto in assenza dell'imputato e, pertanto, al ricorso avrebbe dovuto essere allegato, a pena di inammissibilità, uno «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza». Ed invero, «in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori» (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Marini, Rv. 285891; nello stesso senso: Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305; Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 3 Il Consigliere estensore cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Pre i nte