CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MINISCI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - U. Ferroni , 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF000772024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF000772024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF000772024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF000772024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF000772024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 11.2.2025 Ricorrente_1 , esercente l'attività di avvocato, impugnava l'avviso di accertamento n. TKL01PF00077/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Viterbo il 13.12.2024 e notificato in pari data con cui venivano recuperati a tassazione ai fini IRPEF 8 e relative addizionali), IRAP e IVA compensi non dichiarati – per l'anno di imposta 2018 - per l'importo di euro 9.900,00 oltre sanzioni e interessi.
La vicenda sottostante è relativa ad una verifica fiscale conclusa in data 6.12.2018 dalla Guardia di Finanza,
Compagnia di Civita Castellana che ha redatto un Processo Verbale di Constatazione avente ad oggetto i periodi d'imposta dal 2014 al 2018.
Con specifico riferimento all'annualità 2018 oggetto del presente giudizio, il recupero a tassazione della somma di euro 9.900,00 riguarda n. 5 movimentazioni in contanti che, a parere dell'Agenzia delle Entrate, sono prive di giustificazione.
Nei motivi di impugnazione la ricorrente eccepiva quanto segue: 1) i versamenti in contanti sono tutti giustificati
(pro quota) a) per prestazioni professionali, b) frutto di un programma garantito sipulato con Banca_1 italiane c) versamenti quale conseguenza di prelevamenti di anni precedenti;
2) prescrizione degli interessi (ex art. 2948 comma 4 c.c.) e delle sanzioni (ex art. 20 D. lgvo 472/1997), essendo decorso il termine quinquennale;
3) nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione;
4) nullità e/o annullabilità dell'avviso a comparire ricevuto, per violazione degli artt. 42 DPR 600/1973 e 21 septies L. 241/1990; 5) assenza di prova dei fatti, il cui onere spetta all'Amministrazione Finanziaria.
Con atto del 14.4.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate che deduceva sui singoli motivi di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Quanto al motivo di impugnazione riguardante la provenienza del denaro (transitato in contanti sul conto corrente) che, a parere dell'Agenzia delle Entrate, è da qualificarsi come reddito da sottoporre a tassazione,
e dunque alla natura e alla portata dell'onere probatorio gravante sul contribuente, la Cassazione ha fissato un perimetro rigoroso e stringente, affermando che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non congruo il volume degli affari e l'importo dei ricavi così come ricalcolato dall'Ufficio, esclusivamente in ragione delle modeste dimensioni della società e nonostante fosse stata riscontrata anche la mancanza di documentazione contabile legittima)” (Sez. 5,
Sentenza n. 4829 del 11/03/2015, v. anche Ordinanza n. 11102 del 05/05/2017 e Sez. 5 , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020).
Fermo restando il citato principio di diritto, occorre verificare se, nel caso di specie, la contribuente ha assolto all'onere di dimostrare che le somme oggetto di accertamento siano qualificabili quali redditi, nei termini specificati nell'atto impugnato.
Trattasi di denaro in ordine al quale non è stata superata la presunzione posta a carico del contribuente nei termini richiesti dalla Cassazione, poiché le giustificazioni addotte dalla parte sono risultate generiche e non agganciate a dati di fatti documentali o certi. Alla luce di quanto sopra, dunque, gli accertamenti di tipo finanziario svolti dall'Amministrazione Finanziaria provano i fatti oggetto di impugnazione, in ordine ai quali le deduzioni della ricorrente non sono risultate idonee a superare quanto oggettivamente dimostrato dall'Agenzia delle Entrate
Quanto all'eccezione di prescrizione correttamente l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che la disciplina generale dei termini di accertamento imposte dirette (contenuta nel DPR n. 600/73 così come modificato dalla legge n. 208/2015) prevede all'art. 43 comma 1 che (analogamente a quanto accade per l' IVA sulla base di quanto previsto dal DPR 633/1972) i relativi avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
tali termini sono applicabili a partire dal periodo di imposta 2016 (dunque alle dichiarazioni del 2017).
Nel caso di specie i termini per l'accertamento sono stati puntualmente rispettati atteso che, tenuto conto delle date di presentazione delle diverse dichiarazioni (IRPEF, IRAP e IVA), avvenute nel 2019, i termini per l'accertamento scadevano il 31.12.2024, mentre l'avviso di accertamento è stato notificato il 13.12.2024.
Con riguardo alla carenza di motivazione si rileva che l'atto impugnato risulta puntualmente motivato, anche con il richiamo agli atti da cui trae origine. L'Agenzia delle Entrate ha dettagliatamente esposto l'iter logico – giuridico che l'ha indotta a ritenere sussistenti le ragioni del proprio operato, indicando la fonte del negozio giuridico fondante l'imposizione tributaria sottoposta a tassazione e le stesse modalità di calcolo.
Quanto alla sottoscrizione dell'atto, va evidenziato che il dott. Nominativo_2, capo dell'Ufficio Controlli, era titolare del potere di forma dell'atto, in quanto delegato del Direttore Provinciale dott. Nominativo_3 (v. atto del 9.9.2024 allegato alle controdeduzioni).
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano nei termini indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
400,00, oltre accessori.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MINISCI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - U. Ferroni , 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF000772024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF000772024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF000772024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF000772024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF000772024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 11.2.2025 Ricorrente_1 , esercente l'attività di avvocato, impugnava l'avviso di accertamento n. TKL01PF00077/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Viterbo il 13.12.2024 e notificato in pari data con cui venivano recuperati a tassazione ai fini IRPEF 8 e relative addizionali), IRAP e IVA compensi non dichiarati – per l'anno di imposta 2018 - per l'importo di euro 9.900,00 oltre sanzioni e interessi.
La vicenda sottostante è relativa ad una verifica fiscale conclusa in data 6.12.2018 dalla Guardia di Finanza,
Compagnia di Civita Castellana che ha redatto un Processo Verbale di Constatazione avente ad oggetto i periodi d'imposta dal 2014 al 2018.
Con specifico riferimento all'annualità 2018 oggetto del presente giudizio, il recupero a tassazione della somma di euro 9.900,00 riguarda n. 5 movimentazioni in contanti che, a parere dell'Agenzia delle Entrate, sono prive di giustificazione.
Nei motivi di impugnazione la ricorrente eccepiva quanto segue: 1) i versamenti in contanti sono tutti giustificati
(pro quota) a) per prestazioni professionali, b) frutto di un programma garantito sipulato con Banca_1 italiane c) versamenti quale conseguenza di prelevamenti di anni precedenti;
2) prescrizione degli interessi (ex art. 2948 comma 4 c.c.) e delle sanzioni (ex art. 20 D. lgvo 472/1997), essendo decorso il termine quinquennale;
3) nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione;
4) nullità e/o annullabilità dell'avviso a comparire ricevuto, per violazione degli artt. 42 DPR 600/1973 e 21 septies L. 241/1990; 5) assenza di prova dei fatti, il cui onere spetta all'Amministrazione Finanziaria.
Con atto del 14.4.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate che deduceva sui singoli motivi di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Quanto al motivo di impugnazione riguardante la provenienza del denaro (transitato in contanti sul conto corrente) che, a parere dell'Agenzia delle Entrate, è da qualificarsi come reddito da sottoporre a tassazione,
e dunque alla natura e alla portata dell'onere probatorio gravante sul contribuente, la Cassazione ha fissato un perimetro rigoroso e stringente, affermando che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non congruo il volume degli affari e l'importo dei ricavi così come ricalcolato dall'Ufficio, esclusivamente in ragione delle modeste dimensioni della società e nonostante fosse stata riscontrata anche la mancanza di documentazione contabile legittima)” (Sez. 5,
Sentenza n. 4829 del 11/03/2015, v. anche Ordinanza n. 11102 del 05/05/2017 e Sez. 5 , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020).
Fermo restando il citato principio di diritto, occorre verificare se, nel caso di specie, la contribuente ha assolto all'onere di dimostrare che le somme oggetto di accertamento siano qualificabili quali redditi, nei termini specificati nell'atto impugnato.
Trattasi di denaro in ordine al quale non è stata superata la presunzione posta a carico del contribuente nei termini richiesti dalla Cassazione, poiché le giustificazioni addotte dalla parte sono risultate generiche e non agganciate a dati di fatti documentali o certi. Alla luce di quanto sopra, dunque, gli accertamenti di tipo finanziario svolti dall'Amministrazione Finanziaria provano i fatti oggetto di impugnazione, in ordine ai quali le deduzioni della ricorrente non sono risultate idonee a superare quanto oggettivamente dimostrato dall'Agenzia delle Entrate
Quanto all'eccezione di prescrizione correttamente l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che la disciplina generale dei termini di accertamento imposte dirette (contenuta nel DPR n. 600/73 così come modificato dalla legge n. 208/2015) prevede all'art. 43 comma 1 che (analogamente a quanto accade per l' IVA sulla base di quanto previsto dal DPR 633/1972) i relativi avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
tali termini sono applicabili a partire dal periodo di imposta 2016 (dunque alle dichiarazioni del 2017).
Nel caso di specie i termini per l'accertamento sono stati puntualmente rispettati atteso che, tenuto conto delle date di presentazione delle diverse dichiarazioni (IRPEF, IRAP e IVA), avvenute nel 2019, i termini per l'accertamento scadevano il 31.12.2024, mentre l'avviso di accertamento è stato notificato il 13.12.2024.
Con riguardo alla carenza di motivazione si rileva che l'atto impugnato risulta puntualmente motivato, anche con il richiamo agli atti da cui trae origine. L'Agenzia delle Entrate ha dettagliatamente esposto l'iter logico – giuridico che l'ha indotta a ritenere sussistenti le ragioni del proprio operato, indicando la fonte del negozio giuridico fondante l'imposizione tributaria sottoposta a tassazione e le stesse modalità di calcolo.
Quanto alla sottoscrizione dell'atto, va evidenziato che il dott. Nominativo_2, capo dell'Ufficio Controlli, era titolare del potere di forma dell'atto, in quanto delegato del Direttore Provinciale dott. Nominativo_3 (v. atto del 9.9.2024 allegato alle controdeduzioni).
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano nei termini indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
400,00, oltre accessori.