Cass. civ., sez. II, sentenza 28/04/1999, n. 4266
CASS
Sentenza 28 aprile 1999

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Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva la esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità, mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, nel qual caso deve presumersi di proprietà condominiale se esso risulti in concreto, sia pure in via solo potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune.

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    È condominiale il tetto che presenta caratteristiche strutturali tali da escludere la funzione di intercapedine tra l'ultimo appartamento ed il tetto, soprattutto se avvalorato da altri indizi riferimenti normativi: art. 1117 c.c. precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 4266 del 28/04/1999 La vicenda La vicenda prendeva l'avvio a seguito della lite sorta tra la proprietaria degli appartamenti al piano terra e primo piano e la titolare dell'abitazione all'ultimo piano. Motivo del contendere era il sottotetto. La condomina del piano terra e primo piano chiedeva al Tribunale di accertare la natura condominiale del sottotetto dell'edificio; a sostegno della domanda …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/04/1999, n. 4266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4266
Data del deposito : 28 aprile 1999

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