Art. 5. Delega di funzioni in materia di accesso alla professione di trasportatore 1. All' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente";
b) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"4-bis. E' altresi' delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneita' per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneita' ed il rilascio del relativo attestato.".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente.
2. Nelle province di Trento e di Bolzano i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera c), primo comma, dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .
3. Nelle stesse province il componente di cui alla lettera b), primo comma, della commissione per le licenze previste dall' art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' sostituito da un funzionario dell'assessore ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla lettera f) dello stesso articolo.
4. Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' sostituito dal riferimento alle province competenti per territorio.
4-bis. E' altresi' delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneita' per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneita' ed il rilascio del relativo attestato".
a) al comma 1 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente";
b) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"4-bis. E' altresi' delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneita' per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneita' ed il rilascio del relativo attestato.".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente.
2. Nelle province di Trento e di Bolzano i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera c), primo comma, dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .
3. Nelle stesse province il componente di cui alla lettera b), primo comma, della commissione per le licenze previste dall' art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' sostituito da un funzionario dell'assessore ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla lettera f) dello stesso articolo.
4. Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' sostituito dal riferimento alle province competenti per territorio.
4-bis. E' altresi' delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneita' per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneita' ed il rilascio del relativo attestato".